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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto attuativo del 7 maggio 2026 e il decreto direttoriale del 10 giugno 2026, che definisce termini e modelli di comunicazione. Dalle ore 12:00 di venerdì 12 giugno 2026 sarà operativa sul portale GSE la piattaforma per la prenotazione dell’agevolazione.

Beneficiari

Possono beneficiare dell’iperammortamento le imprese residenti e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti ubicate in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico e dal regime contabile adottato, purché titolari di reddito d’impresa.

Restano escluse le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale. Sono escluse anche le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

La spettanza del beneficio è inoltre subordinata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi contributivi. Questo significa che il DURC e la compliance aziendale non sono aspetti per nulla secondari, ma condizioni da verificare prima di impostare la domanda.

Procedura di accesso e investimenti agevolabili

L’articolo 3 del D.M. 7 maggio 2026 prevede una comunicazione preventiva, una comunicazione di conferma dell’investimento e una comunicazione di completamento. Il mancato invio di tali comunicazioni, nei termini e con le modalità previste, comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio. Sono poi richieste altre due comunicazioni periodiche per il monitoraggio.

Secondo quanto previsto con il D.M. 10 giugno 2026, dalle ore 12 del 12 giugno si possono presentare esclusivamente le comunicazioni preventive, vale a dire il primo step della procedura, solo con il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Area Clienti” del sito del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID/CIE. Con un successivo decreto direttoriale sarà attivata la possibilità di presentare le comunicazioni di conferma del 20% e quelle di completamento.

In merito al dettaglio della procedura di accesso, l’articolo 3 del D.M. 7 maggio 2026 stabilisce che l’impresa deve anzitutto inviare una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti, indicando tra l’altro:

  • i dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva;
  • la tipologia e l’ammontare degli investimenti nei beni materiali e immateriali compresi negli allegati IV e V alla L. 199/2025, nonché la data prevista di interconnessione;
  • la tipologia e l’ammontare degli investimenti nei beni per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, nonché la data prevista di entrata in funzione (per gli impianti di produzione di energia elettrica, il dimensionamento non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sui consumi medi annui dell’esercizio precedente);
  • i dati relativi all’applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Per ogni comunicazione preventiva, entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE, l’impresa trasmette la relativa comunicazione di conferma dell’investimento, indicando data e importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, contenente i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili. Per i beni in leasing, il pagamento di quote per il raggiungimento del 20% è soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e l’impegno assunto con il fornitore della società concedente con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto. La comunicazione di conferma non può avere a oggetto investimenti in beni diversi o di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione preventiva trasmessa.

Al completamento degli investimenti, avvenuta l’interconnessione, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, l’impresa invia una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni oggetto della stessa comunicazione di conferma. Tali comunicazioni sono corredate dalla perizia tecnica asseverata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi, oppure da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Oltre alla perizia tecnica è richiesta la certificazione contabile, predisposta da un revisore legale o da una società di revisione legale, finalizzata ad attestare l’effettivo sostenimento delle spese agevolabili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile dell’impresa.

La comunicazione di completamento non può avere a oggetto investimenti in beni diversi o di ammontare superiore rispetto a quelli oggetto della comunicazione di conferma e riporta, per ogni bene, la data di completamento dell’investimento. Per “completamento degli investimenti”, a norma dell’articolo 1, comma 1, lett. l) del D.M., si intende: la data di effettuazione degli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 di cui agli Allegati IV e V secondo le regole generali della competenza fiscale previste dall’articolo 109 commi 1 e 2 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati; la data di fine lavori degli investimenti in beni materiali per l’autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.

Oltre alle comunicazioni legate alla singola pratica, il decreto prevede comunicazioni periodiche di monitoraggio. In particolare, le imprese sono tenute a trasmettere:

  • i dati sugli investimenti effettuati e la previsione di utilizzo del beneficio entro il 20 gennaio di ciascun anno;
  • il piano di ammortamento entro il 30 giugno successivo.

Entità della maggiorazione

La maggiorazione del costo di acquisizione è graduata per scaglioni di investimento:

  • per investimenti sino a 2,5 milioni di euro è pari al 180%;
  • per investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro è pari al 100%;
  • per investimenti oltre i 10 milioni e fino a 20 milioni di euro è pari al 50%.

La maggiorazione non opera ai fine IRAP e incide sulla deduzione extracontabile delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing. Non genera quindi un credito compensabile mediante modello F24.

Lo Studio è a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.