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Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 7.1.2020 n. 1 sono state fornite precisazioni in relazione al credito d’imposta attribuito al fornitore che ha eseguito interventi volti alla riqualificazione energetica e che, ai sensi dell’art. 14 co. 3.1 del DL 63/2013, ha applicato lo sconto in fattura per l’importo pari alla detrazione spettante in capo al beneficiario.

Il credito d’imposta può essere ceduto dal fornitore (primo cessionario) che ha effettuato gli interventi ai propri fornitori di beni e servizi (secondo cessionario).

Questi ultimi possono utilizzare il credito:

  • soltanto in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • alle stesse condizioni del primo cessionario.

Nella risposta in esame, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il credito d’im­po­sta in questione può essere utilizzato, mediante il modello F24 accise, per compensare il debito per le accise dovute sulla produzione e la vendita di energia elettrica e gas naturale.