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Nella giornata di ieri sono stati approvati due importanti Decreti relativi all’emergenza epidemiologica attuale, che riportiamo nell’appendice: il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (DM del MISE del 25 marzo 2020) contenente un nuovo elenco delle attività produttive ritenute essenziali che possono continuare a svolgere la propria attività, e il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM n.19 del 25 Marzo 2020) pubblicato in GU. n. 79 del 25 Marzo u.s. che prevede 29 misure restrittive reiterabili, modulabili e adottabili con successivi DPCM, su tutto o parte del territorio nazionale.
Si ricorda che le disposizioni previste da entrambi i decreti entrano in vigore da oggi.
Di seguito un breve excursus dei provvedimenti approvati nella giornata di ieri.

Il Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 prevede un ulteriore stretta alle attività produttive ritenute essenziali che possono continuare a rimanere aperte fino al 3 Aprile p.v. Nel dettaglio, scompaiono dall’elenco delle attività essenziali 6 voci e 22 codici Ateco, vengono previste forti restrizioni per alcuni settori e vengono ammesse alla deroga 5 nuove voci prima non previste. Dovranno sospendere la produzione fino al 3 aprile prossimo dunque le fabbriche di gomma (pneumatici), di carta da parati, di spaghi, di macchine agricole, quelle di macchine alimentari e il commercio all’ingrosso dei mezzi di trasporto. Fortemente limitate invece le attività di call center, ingegneria civile, produzione di plastiche e carta. La nuova lista delle attività essenziali, che quindi possono proseguire, riportata in appendice alla presente circolare, è contenuta nell’allegato al decreto ministeriale sopra citato, che corregge e integra il precedente Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 marzo u.s. In riferimento alle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere essenziali e non rientranti nell’elenco ministeriale viene stabilito che i prefetti dovranno coinvolgere le organizzazioni territoriali prima di rilasciare l’autocertificazione necessaria alla prosecuzione dell’attività.

Nella giornata di ieri è stato approvato anche un nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM), il Decreto n.19 pubblicato in GU. n. 79 del 25 marzo 2020, il quale traccia un perimetro entro il quale il Governo può assumere misure per contenere e contrastare i rischi sanitari legati all’epidemia da coronavirus, su specifiche parti o su tutto il territorio nazionale. Il Decreto individua in particolare 29 limitazioni e sospensioni che possono essere adottate tramite successivi DPCM per periodi predeterminati, al massimo di trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, fino al 31 luglio 2020.

Tra queste limitazioni e sospensioni è prevista:

• la “limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale”;

• la “predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente”;

• la “previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale”.

Nel DPCM è infine stabilito che nell’attesa dell’adozione dei provvedimenti da parte del Governo e con efficacia limitata fino a tale momento, le Regioni, per specifiche situazioni di aggravamento del rischio sanitario nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, solo nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incidere sulle attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale.

Appendice:

DM MiSE-25 marzo 2020 – Nuova tabella Codici Ateco settori che possono lavorare pdf

DPCM n.19 del 25 marzo 2020 pubblicato in GU. n. 79 del 25-03-2020