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Dopo una serie di rinvii il Consiglio dei Ministri si è riunito il 16 marzo u.s. per deliberare importanti misure a sostegno dell’economia nazionale a seguito della grave emergenza epidemiologica che sta coinvolgendo il nostro Paese.

Gli interventi attuati dal Governo sono rivolti a famiglie, imprese e lavoratori e prevedono uno stanziamento per complessivi 25 miliardi di euro.

Nel seguito riportiamo un breve excursus delle misure adottate.

Il Decreto Legge “Cura Italia” approvato ieri dal Consiglio dei Ministri prevede lo stanziamento di 25 miliardi per interventi economici a sostegno di famiglie, imprese e lavoratori.

Le principali misure contenute nel decreto prevedono:

  • la sospensione di tutti gli adempimenti fiscali e contributivi in scadenza il 16 marzo u.s. Tali versamenti sono stati posticipati a venerdì 20 marzo. Ad eccezione, di imprese, lavoratori autonomi e professionisti con ricavi o compensi inferiori a 2 milioni di euro nel precedente periodo di imposta (2019), per i quali I versamenti “sospesi” dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio;
  • la sospensione per i settori più colpiti dall’emergenza Corona Virus (turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cinema e teatri, sport, istruzione, parchi divertimento, fiere/convegni, sale giochi e centri scommesse) dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo e dei versamenti per ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati, per contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL, in scadenza fino al 30 aprile. Per tali soggetti, il versamento degli importi sospesi scatterebbe dal 31 maggio, in un’unica soluzione, oppure in cinque rate mensili di uguale importo da maggio a settembre;
  • la disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile;
  • Il rafforzamento del Fondo di garanzia Pmi. Per le micro e le piccole e medie imprese viene prevista una clausola per fare salvi i fidi e per sospendere il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti fino al 30 settembre 2020. Per poter beneficiare di tale previsione è necessaria la presentazione all’istituto di credito di una comunicazione corredata dalla dichiarazione dell’impresa che autocertifica ai sensi dell’art.47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. In ogni caso, resta ferma la facoltà della stessa di richiedere all’istituto di credito la sospensione del rimborso della sola quota capitale del mutuo o del finanziamento.Per le imprese di grandi dimensioni è previsto un meccanismo di garanzia pubblica con l’intervento di Cassa Depositi e prestiti.
  • l’estensione della cassa integrazione in deroga all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria. Per la cassa integrazione ordinaria viene inoltre introdotta la causale “emergenza-Covid 19” che garantisce procedure di accesso semplificate e l’estensione del procedimento anche ai lavoratori dipendenti impiegati da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti e sono iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS);
  • il diritto per i dipendenti del settore privato di fruire di un periodo di congedo parentale straordinario, continuativo o frazionato, non superiore a 15 giorni o, in alternativa, di un bonus di 600 euro per servizi di baby sitting, per i figli di età non superiore ai 12 anni rimasti a casa a causa della chiusura della scuola per l’emergenza coronavirus. Tali dipendenti potranno godere di un’indennità pari al 50% del salario, mentre i dipendenti con figli tra i 12 e i 16 anni potranno usufruire del congedo straordinario ma senza indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa. Non ci sono limiti di età per i genitori con figli disabili;
  • l’equiparazione del periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Corona Virus alla malattia per il settore privato ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento;
  • la sospensione dei termini per le attività svolte dall’Agenzia delle Entrate (accessi, ispezioni e verifiche), nonché la sospensione di tutti i termini di versamento dall’8 marzo al 31 maggio di cartelle esattoriali, cartelle per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, accertamenti esecutivi di Entrate, Dogane e Monopoli, avvisi di addebito degli enti previdenziali. I versamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno;
  • la possibilità per tutte le società di capitali di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, con un rinvio quindi al 30 giugno del termine di approvazione. Soci e azionisti potranno intervenire in assemblea ed esprimere il proprio voto con modalità telematiche, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Le società a responsabilità limitata possono consentire l’espressione del diritto di voto tramite consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;
  • l’introduzione di un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19;
  • la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell’articolo 27 L. 133/99, vale a dire la deducibilità “dal reddito d’impresa ai fini delle relative imposte delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti” viene estesa all’emergenza Corona Virus, mentre ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), tali erogazioni sono deducibili nell’esercizio in cui sono state effettuate.
  • l’introduzione per persone fisiche ed enti non commerciali di una detrazione fiscale del 30%, fino a 30 mila euro, per donazioni legate all’emergenza coronavirus in favore dello Stato, amministrazioni locali, istituzioni o fondazioni e associazioni senza scopo di lucro.

Durante la Conferenza Stampa del Consiglio dei Ministri è stato annunciato la predisposizione di un secondo decreto contenente nuove misure a sostegno dell’economia previsto per il mese di Aprile.