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Con la risposta a interpello 30.5.2019 n. 172, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile avvalersi del Sistema di Interscambio per l’emissione di un documento contabile con valenza esclusivamente finanziaria, da parte del cessionario o committente, a “storno” di una fattura emessa dal cedente o prestatore in relazione alla pattuizione di uno sconto commerciale.

L’Agenzia delle Entrate, con riferimento alla disciplina di cui all’art. 26 del DPR 633/72, afferma che il cedente o prestatore è l’unico soggetto legittimato ad emettere una nota di variazione in diminuzione avente rilevanza ai fini IVA.

Non assume rilevanza ai fini IVA (ma può assumerla ai fini delle imposte sui redditi) il documento contabile che, secondo la prassi commerciale, il cessionario o committente emette per rettificare, sotto il profilo finanziario, una fattura già emessa dal cedente o prestatore.

In ragione delle regole tecniche per l’emissione delle fatture elettroniche (stabilite dal provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757), l’Amministrazione finanziaria esclude che i predetti documenti emessi dal cessionario o committente possano essere gestiti tramite il Sistema di Interscambio, poiché non legittimati ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72.

Il Sistema non accetta, infatti, documentazione che non sia “espressamente prevista da una disposizione normativa”.