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Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 21.12.2018 n. 126 è stato precisato il trattamento sanzionatorio applicabile in caso di errata compilazione della casella “Integrativa” presente nel modello di dichiarazione di intento.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 2.12.2016 n. 213221 è stato approvato, da ultimo, il modello di dichiarazione di intento da utilizzare per le operazioni di acquisto effettuate a partire dall’1.3.2017. Nella sezione “Dichiarazione” del predetto modello l’esportatore abituale compila:

  • il campo “1”, se la dichiarazione di intento si riferisce a una sola operazione dell’importo specificato;
  • il campo “2”, se la dichiarazione di intento si riferisce a una o più operazioni fino a concorrenza dell’importo ivi indicato.

Qualora sia stato compilato il solo campo “2” e il plafond sia stato già parzialmente utilizzato, per incrementare l’ammontare del plafond precedentemente dichiarato l’esportatore abituale deve presentare una nuova dichiarazione di intento, prima dell’effettuazione dell’eventuale operazione non interamente coperta dalla precedente dichiarazione di intento:

  • senza barrare la casella “Integrativa”;
  • indicando l’ulteriore importo fino a concorrenza del quale intende acquistare senza applicazione dell’IVA.

Nella fattura relativa all’operazione sono indicati gli estremi di entrambe le dichiarazioni di intento.

Nel caso in cui l’esportatore abituale abbia inviato una o più dichiarazioni di intento barrando erroneamente la casella “Integrativa”, si verifica l’annullamento delle dichiarazioni di intento presentate in origine.

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto sussistente, tuttavia, solo una violazione di carattere formale qualora:

  • le dichiarazioni di intento siano state rilasciate in presenza dei presupposti richiesti dalla legge;
  • prima di emettere le fatture senza addebito dell’imposta, il fornitore abbia verificato, in relazione a ogni singola dichiarazione di intento, l’inoltro delle stesse all’Agenzia delle Entrate nonché i dati contenuti, anche relativi al plafond;
  • il plafond sia stato utilizzato nei limiti normativamente consentiti.

L’irregolare compilazione della dichiarazione di intento comporta, dunque, l’irrogazione della sanzione amministrativa da 250,00 a 2.000,00 euro di cui all’art. 11 co. 1 lett. a) del DLgs. 471/97. Tenuto conto che il sistema di acquisizione telematica delle dichiarazioni di intento non consente di apportare modifiche ai singoli campi di una dichiarazione già presentata, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’esportatore abituale può sanare ciascuna violazione commessa con il solo versamento della sanzione di 250,00 euro potendo beneficiare della riduzione derivante dall’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97), ove ne ricorrano le condizioni.