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La rideterminazione del costo o valore d’acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni è stata originariamente prevista dagli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 ed è stata più volte oggetto di proroga ad opera di successivi provvedimenti, da ultimo con la legge di bilancio 2019.

Per beneficiare della rideterminazione del costo delle partecipazioni non quotate e dei terreni (artt. 5 e 7 della L. 448/2001), è necessario:

  • la redazione e il giuramento di un’apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato;
  • procedere con il versamento in autoliquidazione di un’imposta sostitutiva sul valore periziato, da parte del contribuente.

La disciplina normativa di riferimento condiziona la spettanza dell’agevolazione fiscale ad una serie di adempimenti posti a carico del contribuente, tra i quali l’obbligo di redazione della perizia di stima giurata.

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, considerato che la norma individua il termine entro il quale la predetta perizia deve essere asseverata, ai fini della corretta validità della procedura di rivalutazione il contribuente non può procedere al giuramento della perizia di stima oltre il termine previsto dalla legge.

La sussistenza della perizia giurata di stima, infatti, costituisce requisito essenziale, la cui mancanza non consente il perfezionamento della procedura.