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In sede di conversione del DL 34/2019 nella L. 58/2019 sono state introdotte numerose novità in tema di IVA, con particolare riguardo all’ampliamento dei termini per l’emissione delle fatture e per la trasmissione dei corrispettivi.            Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 12-ter del DPR 633/72 all’art. 21 co. 4 primo periodo del DPR 633/72, a partire dall’1.7.2019 la fattura immediata può essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72.Ai fini del calcolo dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati indicati nel documento, verifica, grazie all’ausilio di procedure automatizzate, la corretta annotazione dell’assolvimento del tributo e integra le fatture che ne sono sprovviste. Tale procedura si applicherà con riferimento alle fatture inviate dall’1.1.2020 mediante il Sistema di Interscambio. L’art. 12-quinquies co. 1 del DL 34/2019, inserito in sede di conversione in legge, ha:

  • novellato l’art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015, eliminando la previsione di nuovi esoneri dalla trasmissione telematica dei corrispettivi connessi al luogo di svolgi-mento dell’attività (c.d. “esoneri per zona”);
  • modificato i termini di invio telematico dei corrispettivi di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, prevedendo, per il primo semestre, una moratoria delle sanzioni.

In particolare, viene stabilito che:

  • i dati dei corrispettivi sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, fermo restando, tuttavia, l’obbligo di memorizzazione giornaliera dei dati; inoltre, restano fermi i termini previsti per la liquidazione periodica dell’imposta;
  • nei primi 6 mesi di vigenza dell’obbligo di memorizzazione e invio dei corrispettivi, le sanzioni previste dall’art. 2 co. 6 del DLgs. 127/2015 non si applicano qualora i dati siano trasmessi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

La descritta semplificazione si applica dall’1.7.2019 al 31.12.2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000,00 euro e dall’1.1.2020 al 30.6.2019 per la generalità dei soggetti che effettuano operazioni al dettaglio ex art. 22 del DPR 633/72 e per i quali l’obbligo di invio dei dati entrerà in vigore soltanto dal 2020. Secondo quanto chiarito con circ. Agenzia delle Entrate 29.6.2019 n. 15, qualora i soggetti interessati dal nuovo obbligo non si siano ancora dotati dei registratori telematici, possono adempiere alla trasmissione dei dati dei corrispettivi entro i più ampi termini previsti, secondo modalità telematiche che saranno individuate con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione. In tal caso:

  • l’obbligo di memorizzazione può essere assolto mediante i registratori di cassa già in uso (emettendo scontrino fiscale) o tramite l’emissione di ricevute fiscali;
  • resta fermo l’obbligo di registrare i corrispettivi ai sensi dell’art. 24 del DPR 633/72.

Tale modalità di assolvimento dei nuovi obblighi è ammessa fino alla messa in uso del registratore telematico, e comunque non oltre i 6 mesi previsti dall’art. 12-quinquies del DL 34/2019 (che ha novellato l’art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015). Si segnala, a margine, che dal 29.6.2019 è attiva, all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, la procedura web gratuita dell’Agenzia delle Entrate che consente la generazione del documento commerciale, nonché la memorizzazione e l’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate. La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010 relativa al quarto trimestre può essere presentata nell’ambito della dichiarazione IVA annuale. In tal caso, tuttavia, la dichiarazione annuale deve essere trasmessa entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello del periodo d’imposta riferimento. Restano fermi i termini previsti per la liquidazione dell’imposta. L’art. 12-sexies del DL 30.4.2019 n. 34 convertito introduce la facoltà, per i soggetti passivi, di cedere i crediti IVA maturati su base trimestrale. A tal fine, i crediti dovranno essere in possesso dei requisiti per accedere ai rimborsi infrannuali disciplinati dall’art. 38-bis del DPR 633/72. È così superata la limitazione della cedibilità dei soli crediti emergenti dalla dichiarazione annuale derivante dalla formulazione letterale dell’art. 5 co. 4-ter del DL 70/88. La nuova disciplina che consente la cedibilità dei crediti IVA trimestrali sarà applicabile a partire dalle richieste di rimborso infrannuali successive all’1.1.2020. L’art. 12-septies del DL 30.4.2019 n. 34 convertito prevede alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento e un inasprimento del relativo regime sanzionatorio. Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal 2020 e le relative modalità di attuazione saranno definite con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.