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La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10.10.2019 n. 407 ha fornito chiarimenti in merito all’errata rilevazione in bilanci di esercizi precedenti di proventi che hanno concorso alla formazione del reddito.

Qualora la società abbia erroneamente rilevato in bilancio in esercizi precedenti proventi che hanno concorso a formare il reddito e attività finanziarie (acquistate mediante l’utilizzo di tali proventi) e, una volta appurata la loro inesistenza (poiché emergenti da documenti contraffatti), abbia provveduto a correggere l’errore in bilancio, stornando tali attività e riducendo in contropartita gli utili portati a nuovo (trattamento previsto dal documento OIC 29 in riferimento agli errori rilevanti), l’importo corrispondente alla correzione concorre a formare il reddito d’impresa come sopravvenienza passiva ex art. 101 co. 4 del TUIR nel periodo d’imposta in cui la correzione viene operata (nella specie, si tratta dell’esercizio in cui l’impresa si è accorta dell’errore e ha presentato denuncia alla Procura della Repubblica competente), attraverso una corrispondente variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi.