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Con la risposta a interpello 6.6.2019 n. 182, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i costi sostenuti per l’attività di ricerca svolta dall’amministratore unico non dipendente possono rientrare nell’ambito del credito d’imposta per ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013. Richiamando i chiarimenti forniti in passato, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

  • l’attività svolta deve essere adeguatamente comprovata;
  • il compenso è agevolabile solo per la parte che remunera l’attività di ricerca effettivamente svolta dall’amministratore.

Resta fermo ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria in merito:

  • all’idonea documentazione dell’attività svolta;
  • all’effettività, all’imputazione temporale e alla congruità dei costi sostenuti;
  • alla sussistenza di eventuali profili simulatori delle operazioni poste in essere.

Si ricorda che dal 2019 (soggetti “solari”) i costi del personale non dipendente dell’impresa godono dell’aliquota del credito d’imposta del 25%.