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L’articolo 3 del Dl. relativo alle “Disposizioni urgenti in materia finanziaria” introduce l’obbligo di apporre il visto di conformità alle compensazioni per importi superiori a 5 mila euro.

Il Decreto Legge, contenente le “Disposizioni urgenti in materia finanziaria”, introduce all’articolo 3 l’obbligo di apporre il visto di conformità alle compensazioni per importi superiori a 5 mila euro; in precedenza il limite era di 15 mila euro.

Il Decreto produce i suoi effetti con riferimento alle dichiarazioni Iva, dei redditi ed Irap. Il limite dei 5 mila euro al di sopra del quale scatta l’obbligo del visto opera con riferimento alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione: esso scatta, infatti, in relazione al singolo codice tributo e non cumulativamente in riferimento alla dichiarazione presentata. Rimane invariato, invece, il limite dei 50 mila euro per l’applicazione del visto di conformità alle dichiarazioni Iva a credito relative a start-up innovative, ai sensi dell’articolo 25 del Dl. 179/2012.

La compensazione dei crediti in assenza del visto di conformità oppure nell’ipotesi di visto apposto da soggetti non abilitati comporta il recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati in violazione della Legge e dei relativi interessi e l’applicazione di una sanzione che corrisponde al 30 per cento del credito indebitamente compensato.

Il legislatore ha inoltre reso più rigoroso il ricorso alla compensazione orizzontale attraverso l’obbligo di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per effettuare la compensazione, vale a dire l’invio del modello F24 tramite il sistema Entratel. Tale obbligo viene esteso anche alle compensazioni degli importi a credito superiore a 5 mila euro relativi alle imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti d’imposta da indicare nel quadro RU. In precedenza era previsto espressamente soltanto per l’Iva.

Si ricorda infine che la riduzione da 15 mila a 5 mila della soglia al di sopra della quale è necessaria l’apposizione del visto di conformità concerne le dichiarazioni annuali a credito sia in materia di Iva che di imposte dirette e di imposta regionale. Rimane esclusa dalla previsione normativa in questione la compensazione orizzontale che scaturisce da un credito Iva trimestrale. Relativamente al rimborso Iva, il visto di conformità rimane obbligatorio per importi superiori ai 30 mila euro.