La Cassazione, con l’ordinanza n. 12829, afferma due importanti principi da tenere presenti nel momento in cui viene eseguito il test di operatività per accertare se una società è di comodo.
Con l’ordinanza n. 12829, depositata il 22 maggio 2017, la Corte di Cassazione ha enunciato due importanti criteri da tenere in considerazione nel momento in cui si effettua il test di operatività per accertare se una società è di comodo, vale a dire:
- non può considerarsi di comodo la società in fase di start up;
- il test deve essere ripetuto per ogni singolo periodo d’imposta, in quanto non può esserci un’automatica estensione della presunzione legale per altre annualità.
Il caso di specie riguardava una società alla quale era stato notificato un avviso di accertamento basato sui risultati del test di operatività.
La società presentava ricorso al giudice tributario sostenendo che i risultati inferiori alle soglie previste dal test di operatività erano legati al fatto che nell’esercizio verificato la società era in fase di start up.
I giudici di legittimità davano ragione alla società ricorrente. In particolare, la Cassazione eccepiva che nell’ambito della disciplina delle società di comodo, i parametri previsti dalla normativa stessa (articolo 30, Legge 724/1994) sono basati sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali e un livello minimo di ricavi e proventi, il cui mancato raggiungimento rappresenta un dato sintomatico della natura non operativa della società. Spetta in seguito al contribuente fornire la prova contraria per dimostrare la sussistenza di situazioni oggettive e straordinarie, specifiche e indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento del limite minimo di operatività.
Nel caso in oggetto, la società aveva giustificato la propria posizione mettendo in evidenza che l’esercizio accertato fosse quello di start up dell’attività.
La Cassazione esprimendosi sul caso affermava infine che, ai fini Iva, lo status di società non operativa emergente dall’applicazione dei parametri non è “permanente” e dunque ogni anno è necessario verificare la specifica situazione. Una società, infatti, potrebbe risultare operativa in un esercizio e non operativa nel successivo, con la conseguenza che un solo anno non è sufficiente ad ascrivere in modo assoluto (ed estensivo) la presunzione di non operatività ad altri esercizi. In pratica, il mancato superamento delle soglie previste per un determinato anno non determina l’attribuzione “automatica” della natura di società di comodo al soggetto accertato.