tel. 049.8763120 - fax. 049.8752942 segreteria@zagarese.net

La Ctr Lombardia, con la sentenza 171/14/17 ha ritenuto illegittimo il recupero parziale delle spese di pubblicità qualora le stesse non siano riqualificate come spese di rappresentanza.

La Commissione tributaria regionale Lombardia, con la sentenza 171/14/17 ha ritenuto illegittimo il recupero, operato dall’Agenzia delle Entrate, delle spese di pubblicità sostenute da un’impresa e derivanti da due contratti stipulati con un’associazione sportiva pallavolistica, invocando il “principio dell’antieconomicità”.

L’Amministrazione finanziaria non può, infatti, sostituirsi all’imprenditore nella determinazione del budget delle spese pubblicitarie sostenibili.

Il caso analizzato dalla Commissione tributaria riguardava due distinti contratti stipulati da una Srl con un’associazione pallavolistica per spese di pubblicità aventi ad oggetto prestazioni diverse sostenute nel 2007. L’Agenzia delle Entrate recuperava per entrambi i contratti l’80 per cento delle spese di pubblicità dedotte. Secondo l’Ufficio tali spese erano antieconomiche in considerazione dei deludenti risultati reddituali, negativi sia nel 2007 che nell’anno successivo.

La contribuente ricorreva in Commissione sostenendo che:

  • le spese di pubblicità sostenute erano relative a due distinti contratti di sponsorizzazione sportiva ed erano interamente deducibili;
  • l’Agenzia delle Entrate non ha motivato le ragioni del recupero parziale a tassazione dell’80 per cento del costo dedotto;
  • l’Amministrazione finanziaria doveva riqualificare le spese di pubblicità come spese di rappresentanza se voleva disconoscerne parzialmente la deducibilità.

La Commissione tributaria provinciale prima, e la Commissione tributaria regionale poi, danno ragione alla contribuente. In particolare, la Ctr evidenzia che le spese di pubblicità sono interamente deducibili in presenza di requisiti di “certezza e “inerenza” e non possono essere oggetto di recupero parziale. In base al Tuir, l’Amministrazione può solo riconoscere integralmente il costo dedotto oppure disconoscerlo per carenza di obbiettiva determinabilità o inerenza.

Infine, l’Amministrazione deve riqualificare le spese di pubblicità in spese rappresentanza se intende operare la ripresa a tassazione di una loro quota percentuale, in quanto la norma prevede soltanto per queste ultime la deducibilità in misura proporzionale per scaglioni di ricavi.