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Con la scadenza di Unico al 30 settembre 2016 hanno trovato applicazione le novità in tema di reati tributari connesse alle dichiarazioni.

La dichiarazione infedele è tra i reati che ha subito maggiori modifiche, per effetto delle novità introdotte dal decreto legislativo 158/2015. Tali cambiamenti sono tutti decisamente più favorevoli per il contribuente.

La soglia di punibilità di 50 mila euro di imposta evasa è stata aumentata a 150 mila euro e il valore assoluto di imponibile evaso, da verificarsi congiuntamente alla precedente circostanza, è passato da due a tre milioni di euro. Le altre novità riguardano le modalità di calcolo dell’imposta evasa ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità. Sono esclusi dalla rilevanza penale i costi indeducibili se reali anche se non inerenti: nessun costo realmente sostenuto ancorché indeducibile può quindi alimentare l’imposta evasa ai fini penali. Per la sola dichiarazione infedele, inoltre, vale la “tolleranza” al 10% negli errori valutativi.

Riguardo l’inerenza e la competenza se in passato erano rilevanti ai fini penali (per la dichiarazione fraudolenta e infedele) eventuali errori sulla determinazione dell’esercizio di competenza, ma solo se commessi sulla base di metodi costanti e di impostazione contabile, ovvero era necessario che l’errore di imputazione del costo o del ricavo fosse ripetuto negli anni e non commesso solo in determinate circostanze. Ora invece, con riferimento alla dichiarazione infedele, la discriminate scatta anche se l’errore riguarda un solo periodo d’imposta.

Per il calcolo dell’imposta evasa occorre scomputare le perdite eventualmente conseguite nell’esercizio e quelle pregresse spettanti e utilizzabili. Ne consegue che ai fini del superamento della soglia di punibilità non bisogna considerare l’imposta evasa, ma quella effettiva dopo il computo delle perdite stesse. Pertanto se a seguito di un accertamento a una società, fosse ripresa a tassazione una base imponibile la cui imposta evasa supera la soglia di punibilità, non è detto che il reato sia commesso.

Si può verificare anche la situazione in cui prima della presentazione della dichiarazione il contribuente, prendendo atto dell’illecito che ha commesso (omessa fatturazione, operazione simulate, ecc.), intenda non proseguire nella consumazione della violazione. In tal caso è sufficiente che lo stesso soggetto presenti la dichiarazione contenente gli importi (imponibile e imposta) corretti senza ulteriore adempimenti. Tutti i delitti dichiarativi, infatti, si consumano quando la dichiarazione è presentata con la conseguenza che rimuovendo la violazione, nessun illecito penale è commesso.