Sono tenuti alla presentazione della comunicazione dati IVA relativa all’anno 2015 i soggetti titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se nel 2015:
- non hanno effettuato operazioni imponibili;
- ovvero non erano tenuti a effettuare le liquidazioni IVA periodiche.
Sono invece esclusi dall’obbligo in oggetto:
- i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2015, ossia:
- i contribuenti che, per l’anno 2015, hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, nonché coloro che, essendosi avvalsi della dispensa dagli adempimenti, hanno effettuato soltanto operazioni esenti;
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti IVA (produttori agricoli che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000,00 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli);
- gli esercenti attività di giochi e intrattenimento, esonerati dagli adempimenti IVA, salvo che abbiano optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
- le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non hanno esercitato altra attività rilevante agli effetti dell’IVA nel 2015;
- i soggetti passivi d’imposta non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione, identificati in Italia mediante il rappresentante c.d. “leggero”, qualora abbiano effettuato, nel 2015, solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
- le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro loco, che si avvalgono del regime di esonero dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, ai sensi della L. 398/91;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA in Italia per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in un altro Stato membro;
- i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA per il 2015 entro il 29.2.2016, indipendentemente dalla posizione (creditoria o debitoria) emergente dalla dichiarazione stessa; la presentazione della dichiarazione IVA entro il 29.2.2016 consente inoltre di poter compensare il credito IVA, per un importo annuo superiore a 5.000,00 euro, a partire dal 16.3.2016 (fermo restando l’obbligo del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di revisione legale dei conti, se la compensazione del credito supera l’ammontare di 15.000,00 euro, ovvero di 50.000,00 euro per le start up innovative);
- le persone fisiche che hanno realizzato, nel 2015, un volume d’affari uguale o inferiore a 25.000,00 euro, ancorché tenute a presentare la dichiarazione annuale IVA;
- le persone fisiche che, per il 2015, si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni previsto dall’art. 1 co. 54 – 88 della L. 23.12.2014 n. 190;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- gli organi e le amministrazioni dello Stato, i Comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le Province e le Regioni, gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le Aziende sanitarie locali;
- gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali.
Il modello da utilizzare per la comunicazione dati IVA relativa al 2015 continua ad essere quello approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 17.1.2011, già utilizzato per le annualità dal 2010 al 2014.
Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 15.1.2016 n. 7765 sono però state approvate le nuove istruzioni per la compilazione del modello, al fine di tenere conto di sopravvenute novità normative.
Il modello per la comunicazione dati IVA, unitamente alle nuove istruzioni, è disponibile sul sito Internet:
- dell’Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it);
- del Ministero dell’Economia e delle Finanze (finanze.gov.it).
4 Modalità e termine di presentazione
La comunicazione dati IVA relativa al 2015 deve essere effettuata entro il 29.2.2016.
Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica:
- direttamente dal contribuente;
- oppure tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti ed esperti contabili).
5 abolizione dell’adempimento a partire dal 2017
Secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2015, come modificata dal DL 192/2014 conv. L. 11/2015, a decorrere dal periodo d’imposta 2016:
- diventa obbligatorio presentare la dichiarazione annuale IVA nel mese di febbraio dell’anno successivo;
- conseguentemente, viene abrogata la comunicazione dati IVA.
La comunicazione dati IVA non dovrà quindi più essere effettuata dall’anno 2017.