tel. 049.8763120 - fax. 049.8752942 segreteria@zagarese.net

Esistono tre regimi tra loro alternativi riguardanti la disciplina della deducibilità degli interessi passivi, per i soggetti che svolgono attività d’impresa:

  • i soggetti IRES (che non svolgono attività finanziaria) deducono gli interessi passivi sostenuti, nel limite degli interessi attivi e, per l’eccedenza, nel limite del 30% del reddito operativo lordo (ROL);
  • i soggetti che svolgono attività finanziaria applicano un regime forfetario di deducibilità degli interessi nella misura del 96%;
  • i soggetti IRPEF imprenditori possono dedurre gli interessi passivi, a condizione che gli stessi siano inerenti all’attività di impresa svolta.

Il Decreto crescita e internazionalizzazione (articolo 4 del Decreto Legislativo n. 147 del 14 settembre 2015) ha apportato delle modifiche alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi, che diverranno operative dall’esercizio successivo a quello in corso alla data del 7 ottobre 2015 (per i soggetti “solari” le modifiche verranno applicate dal periodo d’imposta 2016). Le modifiche sono le seguenti:

  • nel calcolo del reddito operativo lordo (ROL) dovranno essere tenuti in considerazione anche i dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1 del Codice civile;
  • a seguito della definizione dell’ambito applicativo dell’articolo 1, comma 36, della Legge n. 244/2007, potranno essere integralmente dedotti gli “interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione”;
  • l’articolo 3, comma 115, della Legge 549/95 è stato abrogato e quindi sono stati eliminati i vincoli alla deducibilità, in capo all’emittente, degli interessi passivi relativi ai titoli obbligazionari.

La Legge di Stabilità 2016 è intervenuta nell’ambito delle società che svolgono attività finanziaria: in particolar modo, l’articolo 1, commi dal 67 al 69, della Legge n. 208/2015, ha stabilito che, a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (ossia dal 2017 per i soggetti c.d. “solari), gli interessi passivi sostenuti dalla banche e dagli enti creditizi diverranno deducibili dalla base imponibile IRES nella misura del 100% e non più nella misura del 96%. La limitata deducibilità del 96% resta valida per le imprese di assicurazione e per le società capogruppo di gruppi assicurativi.