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Nel corso del mese di maggio 2014 la Svizzera ha accettato di aderire in modo formale allo scambio automatico di informazioni fiscali con i paesi appartenenti all’area OCSE; tale procedura diverrà operativa entro il 2017.

A tale importante apertura si aggiunge l’entrata in vigore, avvenuta il primo agosto 2014, della LAAF (Legge sull’assistenza amministrativa fiscale).

Il fisco estero ha la facoltà di chiedere le “informazioni in possesso di una banca, di un altro istituto finanziario, di un mandatario, procuratore o fiduciario” o anche informazioni sui “diritti di proprietà di una persona”.

La novità di maggior rilievo consiste nel fatto che “se l’autorità estera rende verosimili motivi per mantenere segreti determinati atti”, l’amministrazione federale delle contribuzioni svizzera (che corrisponde alla nostra agenzia delle Entrate) può negare l’accesso agli atti ai contribuenti esteri indagati. Successivamente l’AFC decide quale documentazione trasmettere al Fisco richiedente e alla fine informa, ma a lavori ultimati, il cliente straniero.

Con l’entrata in vigore di questa nuova legge, si è creato un ulteriore canale di comunicazione tra agenzie fiscali per le rogatorie c.d. “di gruppo”, non avvalendosi dell’intervento dell’autorità giudiziaria del paese richiedente.