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Il Governo della Repubblica italiana, in data 10 gennaio 2014, ha sottoscritto con il Governo degli Stati Uniti d’America l’Accordo Intergovernativo volto a migliorare la “Tax Compliance” Internazionale e ad applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). L’accordo prevede uno scambio automatico di informazioni tra i due Paesi e riguarderà i conti detenuti negli Stati Uniti da soggetti residenti in Italia e quelli detenuti in Italia da cittadini e residenti americani. L’accordo ricalca quanto contenuto negli accordi già definiti tra USA e Francia, Germania, Spagna e Regno Unito.

Il Dipartimento delle Finanze, in data 23 aprile 2014, ha pubblicato per consultazione pubblica, la bozza dello schema di Decreto attuativo dell’Accordo Intergovernativo, contenente la descrizione delle istituzioni finanziarie soggette agli obblighi FATCA, i relativi adempimenti e le scadenze.

Successivamente, il 30 giugno 2014, il Consiglio dei Ministri ha approvato un Disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo Intergovernativo di gennaio 2014 e delle disposizioni riguardanti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell’attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da Accordi tra l’Italia e altri Stati esteri.

FATCA

Il Fatca si sostanzia in una normativa introdotta dal Congresso degli Stati Uniti il 18 marzo 2010 come disposizione antielusiva, finalizzata a colpire i soggetti di origine statunitense che ricorrono a veicoli esteri allo scopo di occultare i propri redditi al Fisco americano.

Applicando le regole FATCA, le istituzioni finanziarie straniere sono tenute a comunicare le informazioni su conti esteri detenuti da clienti americani al Fisco statunitense.

Dal 1° luglio 2014 gli intermediari finanziari di 70 Paesi al mondo hanno l’obbligo di segnalare all’IRS (Internal Revenue Service – la corrispondente Agenzia delle entrate americana) i dettagli dei conti correnti dei cittadini statunitensi in possesso di capitali oltreconfine di valore superiore a 50mila dollari.

Al fine di semplificare gli adempimenti nel 2012 è stato predisposto, prendendo a base la disciplina FATCA elaborata negli USA, un modello di Accordo Intergovernativo tra cinque stati (USA, Italia, Gran Bretagna, Francia e Spagna), c.d. “IGA 1”, sulla base del quale è stato firmato l’Accordo tra Italia ed USA il 10 gennaio scorso.

La normativa FATCA prevede sostanzialmente l’effettuazione dei seguenti tre adempimenti:

  • identificazione della clientela;
  • attività di reporting;
  • applicazione della ritenuta FATCA.

L’attività di reporting consiste nell’effettuazione di comunicazioni periodiche dei dati dei clienti americani identificati.

La ritenuta, pari al 30%, dovrà essere applicata ai seguenti pagamenti di fonte statunitense fatti a clienti recalcitrant (vale a dire i clienti di cui non risulta possibile accertare la cittadinanza/residenza) o ad altre FFI non aderenti alla normativa FATCA:

  • dal 1° gennaio 2014: interessi, dividendi, canoni, salari, compensi;
  • dal 1° gennaio 2015: corrispettivi lordi da smobilizzo di asset statunitense;
  • dal 1° gennaio 2017: altri flussi che siano collegati ad asset statunitense.

Iter di approvazione

In data 8 ottobre 2014 è ripreso l’iter presso la Camera per ratificare l’accordo Italia-USA firmato il 10 gennaio 2014 per l’introduzione del FATCA.

Scade il 9 ottobre 2014 il termine entro il quale dovranno essere presentati gli emendamenti, mentre nella settimana successiva verrà discusso e approvato il testo di ratifica in commissione.

Come avviene per ogni accordo internazionale, l’IGA (Intergovernmental Agreement) dovrà essere recepito all’interno dell’ordinamento italiano mediante la promulgazione di un’ordinaria legge di ratifica da parte del Parlamento.

L’iter sopra evidenziato dovrebbe concludersi con l’emanazione di un decreto e delle eventuali circolari interpretative da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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