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Di seguito vengono evidenziati alcuni punti trattati dal regolamento:

  • Viene chiarito il luogo di stabilimento persona giuridica non soggetto passivo al fine di garantire l’applicazione uniforme delle norme che disciplinano il luogo del noleggio a lungo di mezzi di trasporto ed il luogo della prestazione dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e prestati tramite mezzi elettronici;
  • Stabilisce, considerato che il luogo di imposizione è lo stesso a prescindere dal fatto che il destinatario sia o meno un soggetto passivo, che al fine di individuare il debitore dell’IVA per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o di servizi prestati tramite mezzi elettronici, il prestatore può determinare lo status del destinatario stabilito nella UE unicamente sulla base del fatto che questi comunichi o meno il proprio numero individuale di identificazione IVA considerando che tale status deve essere modificato se il destinatario effettua successivamente tale comunicazione, con l’ulteriore precisazione che, in sua mancanza, il prestatore dovrebbe rimanere debitore dell’IVA;
  • Definisce il concetto di bene immobile specificando quale grado di prossimità deve sussistere perché vi sia una connessione con un bene immobile e fornisce altresì un elenco non esaustivo di esempi di operazioni identificate come servizi relativi a beni immobili, precisando che tali disposizioni saranno applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2017;
  • Fornisce altresì un utile elenco di servizi da considerare relativi a beni immobili;
  • Fornisce delle precisazioni riguardanti i servizi che non devono considerarsi relativi a beni immobili;
  • Chiarisce che, per motivi pratici, i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e prestati tramite mezzi elettronici effettuati da un soggetto passivo che agisce in nome proprio nell’ambito di una prestazione di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga (quali campi di vacanza o terreni attrezzati per il campeggio), al fine di determinare il luogo di prestazione, sono considerati come prestati in quegli stessi luoghi.

Infine, viene specificato che l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini deve in ogni caso essere soggetto a imposta nel luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente anche qualora i biglietti di ingresso non siano venduti direttamente dall’organizzatore, ma siano emessi da parte di intermediari che agiscono in nome proprio ma per conto dell’organizzatore, o da parte di soggetti passivi diversi dall’organizzatore.

Le modifiche relative al regolamento in commento riguardano principalmente i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e i servizi elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi, ma sono contenute anche importanti precisazioni riguardo il luogo di prestazione del noleggio di mezzi di trasporto e vengono dettagliatamente definiti i servizi connessi a beni immobili.