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La circolare 31 del 24 settembre scorso, al § 5, tratta degli effetti della correzione degli errori contabili sulla determinazione della base imponibile IRAP. 

In via preliminare, viene precisato che, anche ai fini del calcolo del valore della produzione netta, così come in ambito IRES, le sopravvenienze attive o passive derivanti dalla correzione di errate registrazioni contabili (di regola imputate, rispettivamente, nelle voci E.20 ed E.21 del Conto economico) non assumono autonoma rilevanza reddituale. L’affermazione supera espressamente quanto in precedenza affermato dalla circolare n. 141/1998 (§ 3.2.1.3.3). In tale sede, il Ministero delle Finanze si era espresso a favore della rilevanza, ai fini IRAP, dei suddetti componenti reddituali, anche se derivanti da errori, a condizione che gli stessi fossero correlati a componenti classificabili originariamente in una delle voci rilevanti (voci ordinarie) ai fini della determinazione della base imponibile (c.d. principio di correlazione). Stando a tale impostazione, ad esempio, una sopravvenienza passiva rilevata nell’esercizio T, derivante dalla correzione di un errore contabile commesso nell’esercizio T-1, avrebbe comunque concorso alla formazione della base imponibile IRAP nell’esercizio T.

La circolare n. 31/2013 pone fine alla querelle: anche ai fini IRAP, la necessità di garantire il rispetto del principio di competenza “impone di dare rilievo ai fini fiscali esclusivamente alle corrette imputazioni temporali senza consentire l’applicazione di deroghe al principio di competenza stesso come avviene in bilancio nell’ipotesi di contabilizzazione di errori contabili”. L’Agenzia fonda la propria interpretazione sul disposto dell’art. 5 comma 5 del D.Lgs. 446/97, in base al quale, indipendentemente dalla effettiva collocazione nel Conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto affermato nella circolare n. 27 del 26 maggio 2009 (§ 3.1) con specifico riferimento alla rilevanza delle componenti reddituali imputate a patrimonio netto da parte dei soggetti IAS adopter. In particolare, in tale sede si è affermato che, nell’ipotesi di correzione di errori contabili effettuata a Stato patrimoniale, una diversa imputazione temporale di costi o di ricavi non assume rilevanza nell’esercizio di emersione in bilancio. Le componenti reddituali positive restano imponibili con riferimento all’esercizio di competenza e, di conseguenza, il loro mancato concorso alla formazione della base imponibile rimane sanzionabile con riferimento al periodo d’imposta in cui l’operazione doveva essere correttamente contabilizzata.