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Sommario

1. Credito d’imposta per le imprese che hanno presentato le comunicazioni per transizione 5.0 con esaurimento delle risorse

1.1. Determinazione del credito d’imposta

1.2. Modalità di utilizzo

1.3. Irrilevanza fiscale

1.4. Contributo specifico per impianti di autoproduzione di energia e certificazioni

2. Iper-ammortamento – Eliminazione del requisito territoriale per la produzione di beni

3. Eliminazione della soglia partecipativa per beneficiare del Regime di esclusione dei dividendi e del regime PEX 

3.1. Norme abrogate

3.2. Ricalcolo degli acconti per il 2026 – Eliminazione

4. Provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo – Applicazione della ritenuta dall’1.5.2026

4.1. Provvigioni da assoggettare a ritenuta

4.2. Trattenimento diretto delle provvigioni da parte dei percipienti

4.3. Comunicazione per l’applicazione della ritenuta in misura ridotta

5. Decorrenza delle modifiche alla base imponibile IVA per le operazioni permutative

5.1. Superamento del valore normale

5.2. Nuova decorrenza

5.3. salvezza dei comportamenti pregressi

6. Aumento dell’imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche

6.1. Decorrenza

6.2. Misura dell’imposta sulle comunicazioni inviate periodicamente nel corso dell’anno

6.3. Imposta di bollo su conti correnti e libretti di risparmio intestati a persone fisiche

7. Rinvio dell’applicazione del contributo sui “piccoli pacchi”

Con il DL 27.3.2026 n. 38, pubblicato sulla G.U. 27.3.2026 n. 72, sono state previste numerose disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica (c.d. “decreto Fiscale”).

Il DL 38/2026 è entrato in vigore il 28.3.2026, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Con il successivo DL 3.4.2026 n. 42, pubblicato sulla G.U. 3.4.2026 n. 78 ed entrato in vigore il 4.4.2026, è stato modificato l’art. 8 del DL 27.3.2026 n. 38, in materia di credito d’imposta per le imprese che hanno presentato le comunicazioni per Transizione 5.0 con esaurimento delle risorse.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 38/2026, tenendo conto delle modifiche apportate dal DL 42/2026.

Il DL 38/2026 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di ulteriori modifiche ed integrazioni.

1. Credito d’imposta per le imprese che hanno presentato le comunicazioni per transizione 5.0 con esaurimento delle risorse

Con riferimento al credito d’imposta Transizione 5.0, l’art. 8 del DL 38/2026, come modificato dall’art. 1 co. 1 lett. a) del DL 42/2026, prevede il riconoscimento di un “nuovo” credito d’imposta alle imprese che:

  • hanno presentato le comunicazioni di cui all’art. 38 co. 10, primo periodo, del DL 19/2024;
  • hanno ricevuto dal GSE la comunicazione che l’investimento risulta tecnicamente ammissibile ai sensi del DM 24.7.2024, nonché dell’esaurimento delle risorse disponibili.

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1.1. Determinazione del credito d’imposta

Il nuovo credito d’imposta:

  • è pari all’89,77% (in luogo del precedente 35% previsto dalla versione originaria del DL 38/2026) dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con le citate comunicazioni con riferimento agli investimenti di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016, e alle spese di formazione del personale;
  • spetta nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per l’anno 2026 (in luogo del precedente limite di 537 milioni di euro previsto dalla versione originaria del DL 38/2026).

Il GSE comunicherà ai soggetti interessati il credito d’imposta utilizzabile entro il 30.4.2026, dandone preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

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1.2. Modalità di utilizzo

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/97;
  • presentando il modello F24 entro il 31.12.2026, decorsi cinque giorni dalla comunicazione ai soggetti interessati del credito utilizzabile;
  • senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni.

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1.3. Irrilevanza fiscale 

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP;

non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

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1.4. Contributo specifico per impianti di autoproduzione di energia e certificazioni   

Per effetto delle modifiche apportate dal DL 42/2026, per le citate imprese è inoltre previsto un contributo ad hoc concesso in proporzione alle spese, risultanti dalle comunicazioni, sostenute per:

  • gli investimenti in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell’energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH);
  • le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati.

Tale contributo non può eccedere, per ciascuna istanza, l’ammontare del credito d’imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese.

Il contributo spetta comunque nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per l’anno 2026, di 80 milioni di euro per l’anno 2027 e di 60 milioni di euro per l’anno 2028.

Provvedimento attuativo

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy provvede all’erogazione di tali contributi, sulla base delle informazioni fornite dal GSE in relazione alle spese sostenute, secondo le modalità che saranno individuate con un proprio successivo decreto.

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2. Iper-ammortamento – Eliminazione del requisito territoriale per la produzione di beni

L’art. 7 del DL 38/2026 elimina il requisito della provenienza geografica dei beni che era richiesto dall’art. 1 co. 427 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), rendendo ammissibili alla disciplina agevolativa dell’iper-ammortamento anche gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali prodotti al di fuori dei Paesi dell’Unione europea e dei Paesi aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.

Decorrenza

La disposizione si applica per gli investimenti effettuati dall’1.1.2026.

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3. Eliminazione della soglia partecipativa per beneficiare del Regime di esclusione dei dividendi e del regime PEX

L’art. 11 del DL 38/2026 ha eliminato le previsioni che vincolavano l’esclusione dal reddito dei dividendi percepiti dai soggetti imprenditori (artt. 59 e 89 del TUIR) e l’applicazione della participation exemption (artt. 58 e 87 del TUIR) alla verifica della soglia partecipativa minima del 5% o del valore fiscale minimo della partecipazione di 500.000,00 euro.

L’abrogazione decorre in modo retroattivo dall’1.1.2026, rendendo sostanzialmente prive di effetti le suddette soglie partecipative che erano state introdotte dalla L. 199/2025 (legge di bilancio 2026).

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3.1. Norme abrogate

Le norme introdotte dalla L. 199/2025 e ora abrogate dal DL 38/2026 stabilivano che i soggetti imprenditori potessero beneficiare dell’esclusione dal reddito dei dividendi nella misura del 95% (o del 60%, 50,28% o 41,86% per le imprese individuali e le società di persone) solo qualora la partecipazione nell’emittente:

  • fosse almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale;
  • in alternativa, avesse un valore fiscale in termini assoluti almeno pari a 500.000,00 euro.

Le soglie partecipative si dovevano applicare alle distribuzioni dell’utile e delle riserve deliberate a partire dall’1.1.2026.

Ai fini dell’applicazione della participation exemption, l’ulteriore condizione della soglia di partecipazione avrebbe riguardato le azioni o quote acquisite dall’1.1.2026.

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3.2. Ricalcolo degli acconti per il 2026 – Eliminazione 

Con l’eliminazione della soglia partecipativa in commento, vengono meno anche gli obblighi di ricalcolo dell’acconto 2026 di cui all’art. 1 co. 55 della L. 199/2025, i quali prevedevano in sostanza la rideterminazione dell’imposta storica del 2025 ipotizzando, solo a questi specifici fini, che le disposizioni introdotte in tema di dividendi e plusvalenze fossero già in vigore; sotto questo profilo, quindi, la determinazione degli acconti con il metodo storico seguirà le ordinarie regole.

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4. Provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo – Applicazione della ritenuta dall’1.5.2026

L’art. 1 co. 140 – 142 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha previsto l’abrogazione del regime di esonero dall’applicazione della ritenuta (di cui all’art. 25-bis co. 5 del DPR 600/73) per le provvigioni percepite:

  • dalle agenzie di viaggio e turismo;
  • dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
  • dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

Decorrenza

Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 6 co. 1 del DL 38/2026 all’art. 1 co. 142 della L. 199/2025, l’abolizione del regime di esonero e il conseguente obbligo di applicazione della ritenuta si applicheranno dall’1.5.2026 (in luogo del precedente 1.3.2026).

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4.1. Provvigioni da assoggettare a ritenuta 

Dal momento che il regime di esonero è eliminato con riferimento alle provvigioni corrisposte a partire dall’1.5.2026 e che la ritenuta deve essere operata all’atto del pagamento, saranno soggette alla medesima le provvigioni corrisposte ai citati soggetti da tale data, anche se le provvigioni sono maturate anteriormente.

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4.2. Trattenimento diretto delle provvigioni da parte dei percipienti  

Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull’ammontare delle somme riscosse, le agenzie di viaggio e turismo, gli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, nonché gli agenti e commissionari di imprese petrolifere sono tenuti a rimettere ai committenti le ritenute che si intendono operate dall’1.6.2026.

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4.3. Comunicazione per l’applicazione della ritenuta in misura ridotta 

In presenza dei requisiti previsti (impiego, in via continuativa, di dipendenti o terzi), la richiesta di applicazione della ritenuta in misura ridotta (4,6% delle intere provvigioni), redatta sul modello di dichiarazione di cui al DM 16.4.83, dovrà essere inviata al committente via PEC o raccomandata con avviso di ricevimento entro il 16.5.2026.

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5. Decorrenza delle modifiche alla base imponibile IVA per le operazioni permutative

L’art. 1 del DL 38/2026 ridefinisce la decorrenza temporale delle modifiche, apportate dalla legge di bilancio 2026, con riguardo alla base imponibile IVA delle operazioni permutative e delle dazioni in pagamento.

5.1. Superamento del valore normale 

L’art. 1 co. 138 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha modificato il criterio di determinazione della base imponibile IVA relativa alle operazioni permutative e alle dazioni in pagamento. Non si deve più fare riferimento al valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna operazione, ma all’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili ai beni e servizi (art. 13 co. 2 lett. d) del DPR 633/72).

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5.2. Nuova decorrenza

L’art. 1 co. 139 della L. 199/2025 stabiliva che la novità normativa sopra descritta si applicasse per le operazioni effettuate successivamente alla data della sua entrata in vigore (1.1.2026).

Al fine di preservare gli assetti negoziali che si erano formati secondo la disciplina previgente, tale decorrenza temporale viene ora modificata prevedendo che le citate disposizioni in materia di base imponibile IVA si applicano alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dall’1.1.2026.

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5.3. salvezza dei comportamenti pregressi

Sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati:

  • anteriormente all’1.1.2026;
  • dall’1.1.2026 al 28.3.2026 (data di entrata in vigore del DL 38/2026), in conformità all’art. 1 co. 138 della L. 199/2025.

In ogni caso, non si fa luogo a rimborsi d’imposta o a rettifiche rispetto all’imposta precedentemente liquidata.

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6. Aumento dell’imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche

L’art. 12 del DL 38/2026, attraverso la modifica dell’art. 13 co. 2-bis lett. b) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72, ha disposto un aumento dell’imposta di bollo, nella misura di 18,00 euro annui, dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche:

  • sugli estratti conto inviati dalle banche ai sensi dell’art. 119 del D.lgs. 385/93 (Testo unico bancario);
  • nonché sui rendiconti dei libretti di risparmio, anche postali.

Si passa, infatti, dal previgente importo di 100,00 euro annui, applicato come prelievo sulle comunicazioni con periodicità annuale, alla maggiore somma di 118,00 euro annui.

Impatto sull’IVAFE

In forza del rinvio al modificato art. 13 co. 2-bis della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72 contenuto nell’art. 19 co. 20 del DL 201/2011, aumenta a 118,00 euro anche la misura dell’IVAFE dovuta sui conti correnti e i libretti di risparmio esteri dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

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6.1. Decorrenza

L’aumento dell’imposta di bollo opera con riferimento agli estratti conto e ai rendiconti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 38/2026.

Di conseguenza, per quanto concerne le comunicazioni inviate ai clienti diversi dalle persone fisiche, l’imposta di bollo, dovuta con periodicità annuale, ammonta a:

  • 100,00 euro, per gli estratti conto e i rendiconti emessi fino al 27.3.2026;
  • 118,00 euro, per gli estratti conto e i rendiconti emessi a partire dal 28.3.2026 (data di entrata in vigore del DL 38/2026).

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6.2. Misura dell’imposta sulle comunicazioni inviate periodicamente nel corso dell’anno

Per le comunicazioni inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è “rapportata al periodo rendicontato” (Nota 3-bis al co. 2-bis dell’art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72).

Quindi, per effetto dell’incremento disposto dal DL 38/2026, l’ammontare dell’imposta di bollo applicata sugli estratti conto e sui rendiconti, comunicati ai soggetti diversi dalle persone fisiche dalle banche o dai gestori dei conti, sarà pari a:

  • 59,00 euro, per gli invii effettuati con periodicità semestrale;
  • 29,50 euro, per gli invii effettuati con periodicità trimestrale;
  • 9,83 euro, per gli invii effettuati con periodicità mensile.

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6.3. Imposta di bollo su conti correnti e libretti di risparmio intestati a persone fisiche 

Non è stata disposta alcuna modifica della lett. a) dell’art. 13 co. 2-bis della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72.

Pertanto, le persone fisiche continueranno a corrispondere l’imposta di bollo sulle comunicazioni nella misura di 34,20 euro (sempre riferita al caso di periodicità annuale), se il valore medio di giacenza risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente superiore a 5.000,00 euro.

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7. Rinvio dell’applicazione del contributo sui “piccoli pacchi”

L’art. 5 del DL 38/2026 differisce di sei mesi, dall’1.1.2026 all’1.7.2026, l’applicazione del contributo di 2,00 euro, previsto dall’art. 1 co. 126 – 128 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), sulle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra-UE.

Si tratta, nello specifico, del contributo introdotto a copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi a spedizioni da Paesi extra-UE di valore dichiarato non superiore a 150,00 euro.

In base alle previsioni iniziali, il prelievo avrebbe dovuto applicarsi per le dichiarazioni di immissione in libera pratica registrate a partire dall’1.1.2026 (cfr. circ. Agenzia delle Dogane e Monopoli 30.12.2025 n. 37). Ora, il DL 38/2026 stabilisce che il contributo non si applica alle spedizioni di beni importati anteriormente alla data dell’1.7.2026.

Il differimento della misura risponderebbe alla necessità di procedere a un adeguamento tecnico del sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per consentire l’accertamento e la riscossione del contributo.

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