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LEGGE DI BILANCIO 2021 – Le novità

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 – supplemento ordinario n. 46 – la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021” (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”), in vigore dall’1.1.2021.
Si commentano di seguito le principali disposizioni contenute nel testo legislativo.
SOMMARIO
1. Proroga delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio
2. Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili
3. Proroga delle detrazioni per in terventi di riqualificazione energetica degli edifici
4. Proroga e novità relative al superbonus del 110%
5. Proroga del c.d. “bonus facciate
6. Proroga del c.d. “bonus verde
7. Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
8. Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione
9. Credito d’imposta per la formazione 4.0
10. Credito d’imposta per la quotazione delle PMI
11. Credito d’imposta per l’adeguamento di pubblici esercizi
12. Credito d’imposta per investimenti pubblicitari
13. Credito d’imposta per la promozione di competenze manageriali
14. Riallineamento dei valori dell’avviamento
15. Incentivo alle aggregazioni aziendali
16. Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale
17. Garanzia SACE
18. Disciplina straordinaria del Fondo garanzia PMI
19. Credito d’imposta per minusvalenze realizzate in PIR PMI
20. Cessioni ad aliquota IVA “zero” per il contrasto al COVID-19
21. Modifiche al ruling internazionale
22. Legge Sabatini
23. Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate
24. Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi
25. Estensione al 30.04.2021 dell’utilizzo del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo
26. Contributo a Fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione
27. Compensazione dei crediti e debiti di natura commerciale
28. Modifiche all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”)
29. Modifiche all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”)
30. Esclusione dal versamento della prima rata dell’IMU 2021
31. Termini di registrazione delle fatture attive
32. Modifiche alla disciplina del c.d. “esterometro”
33. Ulteriore detrazione IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati
34. Utilizzo dei dati presenti nell’Anagrafe tributaria per i documenti precompilati IVA
35. Solidarietà nel pagamento di imposta di bollo su fattura elettronica
36. Novità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi
37. Contrasto delle frodi realizzate con l’utilizzo del falso plafond IVA
38. “Canone unico” 
39. Incentivo per l’occupazione giovanile stabile
40. Incentivo per l’assunzione di donne
41. Proroga del divieto di licenziamento
42. Proroga al 2021 per i trattamenti di integrazione salariale COVID-19
43. Spese veterinarie – Limite di spesa
44. Regime degli impatriati
45. Proroga dell’esenzione IRPEF dei terreni dei coltivatori diretti e IAP 

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1. Proroga delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio
Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2021, la de­tra­zione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità im­mobiliare.
Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.

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2. Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili
Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2021, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2020. Dall’1.1.2021, viene altresì elevato da 10.000,00 euro a 16.000,00 euro il limite massimo di spesa detraibile.

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3. Proroga delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici
Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione IRPEF/IRES spet­tante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 – 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013.
In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021.
Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.

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4. Proroga ed altre novità relative al superbonus del 110%
Tra le principali novità riguardanti il superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 si segnalano:

  • la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione ener­ge­tica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, al­le spe­se sostenute fino al 30.6.2022 (con l’eccezione degli IACP ed enti equiva­lenti);
  • la ripartizione in quattro quote annuali di pari importo, in luogo delle cinque rate precedenti, per le spese sostenute nell’anno 2022 (con un’eccezione prevista per gli IACP ed enti equivalenti);
  • l’inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli in­terventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente ac­catastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più per­sone fisiche;
  • il requisito dell’indipendenza funzionale dell’unità immobiliare richiesta affinché pos­sa essere assimilata all’edificio unifamiliare. Secondo la nuova definizione, un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia do­tata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: im­pianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale;
  • l’inserimento fra gli interventi “trainanti” agevolati, e nello specifico negli inter­ven­ti di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della su­perficie disperdente lorda, degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno;
  • l’inserimento tra gli interventi “trainati” che possono beneficiare del superbonus del 110% (se eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti”) di quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. e) del TUIR (anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni);
  • l’estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
  • la previsione di nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013;
  • l’obbligo di posizionare presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello con la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

Possono beneficiare del superbonus, inoltre, anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici di cui alla lett. a) dell’art. 119 co. 1 del DL 34/2020, raggiungano una classe energetica in fascia A (la disposizione si applica anche nel caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente).
Proroga dell’opzione per la cessione/sconto sul corrispettivo del superbonus del 110%
È prevista la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo” in relazione alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi che beneficiano del superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020.
Per le altre detrazioni l’opzione può essere esercitata con riguardo alle sole spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

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5. Proroga del c.d. “bonus facciate
La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli im­mobili (c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 – 223 della L. 160/2019, è pro­ro­gata sino al 31.12.2021.

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6. Proroga del c.d. “bonus verde
È prorogato anche per l’anno 2021 il c.d. “bonus verde” di cui ai co. 12 – 15 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205. La detrazione IRPEF del 36%, pertanto:

  • spetta per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall’1.1.2018 al 31.12.2021;
  • fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

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7. Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 2022 (con termine “lungo” 30.6.2023) è previsto un nuovo credito d’imposta.
Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e pro­fessioni):

  • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite mas­si­mo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
  • per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):

  • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro;
  • per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di in­vestimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:

  • nella misura del 20% del costo;
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Modalità di utilizzo dell’agevolazione
Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
  • spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in tre quote an­nuali di pari importo (1/3 all’anno);
  • per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effet­tuato in­vestimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un’unica quota annuale;
  • nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di en­trata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.

Dicitura in fattura
Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’age­volazione.
Perizia asseverata
Per i beni “4.0” di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia as­severata di stima.

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8. Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione
Viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività in­novative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.
Misura dell’agevolazione
Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta spetta (ferme re­stando le specifiche maggiorazioni previste per il Mezzogiorno):

  • in misura pari al 20% della relativa base di calcolo;
  • nel limite massimo di 4 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • in misura pari al 10% della relativa base di calcolo o al 15% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
  • nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • in misura pari al 10% della relativa base di calcolo;
  • nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Modalità di utilizzo dell’agevolazione
Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
  • in tre quote annuali di pari importo;
  • a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;
  • subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

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9. Credito d’imposta per la formazione 4.0
Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per la formazione 4.0, con ampliamento dei costi ammissibili.
Il ruolo della formazione 4.0 consiste nel sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.
Le spese agevolabili
La Legge di Bilancio 2021 prevede l’ampliamento delle fattispecie di spesa agevolabili con inclusione di tutti i costi previsti dall’articolo 31, comma 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014:

  • le spese di personale relative ai formatori per le ore di formazione;
  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali e forniture, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione);
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore di formazione.

Restano escluse dai costi di esercizio ammissibili le spese di alloggio, ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità.
Resta ammissibile, ad incremento diretto del credito d’imposta entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l’obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.
Intensità della misura
Credito Formazione 4.0 – Periodi d’imposta 2020/2021/2022
Dimensione d’impresa           Aliquota Credito        Lavoratori svantaggiati          Limite Credito
Piccola impresa                      50%                            60%                                        300.000 euro
Media impresa                        40%                                                                           250.000 euro
Grande impresa                      30%                                                                           250.000 euro
Fruizione in unica soluzione
Per il credito d’imposta formazione 4.0 è prevista la facoltà di fruizione in unica soluzione, non essendo prevista dalla normativa una ripartizione in quote annuali.
L’articolo 1, comma 214, L. 160/2019 prevede infatti che il credito d’imposta sia fruibile, subordinatamente all’acquisizione della certificazione contabile:

  • a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili;
  • esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997.

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10. Credito d’imposta per la quotazione delle PMI
Viene prorogato al 2021 il credito d’imposta sui costi di consulenza relativi alla quota­zione delle PMI.
Soggetti che possono presentare domanda
Possono richiedere il credito d’imposta, istituito dalla legge di Bilancio 2018 (l. n. 205/2017, art. 1, commi da 89 a 92), e le cui disposizioni attuative sono contenute nelle piccole e medie imprese che:

  • alla data di presentazione della domanda, sono costituite e regolarmente iscritte al Registro delle imprese;
  • operano nei settori economici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;
  • ottengono l’ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2020;
  • non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;
  • sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal ministero dello Sviluppo economico;
  • non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà ai sensi della disciplina europea.

Spese ammissibili
Sono ammissibili al credito d’imposta i costi relativi alle seguenti attività di consulenza:

  • attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
  • attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
  • attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
  • attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report; tra tali attività rientrano, tra gli altri, lo svolgimento della due diligence finanziaria;
  • assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche;
  • attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa;
  • attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l’investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Le spese possono consistere in un importo previamente pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell’operazione di quotazione.
Sono ammessi i costi direttamente connessi allo svolgimento delle attività e prestate da consulenti esterni (persone fisiche e giuridiche, esclusi i soggetti giuridici collegati all’impresa beneficiaria) come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari (ad esempio quelli relativi alla consulenza fiscale, legale o alla pubblicità).
Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta è riconosciuto, fino a un importo massimo di 500.000 euro, nella misura del 50% dei costi complessivamente sostenuti per le predette attività sostenute fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2021.
Procedura per la concessione del credito
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le PMI devono inoltrare, in via telematica, nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo, un’apposita istanza formulata secondo lo schema allegato al decreto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it.
Modalità di utilizzo del credito
Il credito d’imposta ottenuto potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, e successive modificazioni, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Dovrà inoltre essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data della comunicazione e nelle dichiarazioni dei redditi per i periodi d’imposta successivi fino al completo utilizzo del credito stesso.

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11. Credito d’imposta per l’adeguamento di pubblici esercizi
Con riferimento al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, viene anticipato al 30.06.2021 (in luogo del precedente 31.12.2021) il termine per utilizzare in compensazione il credito nel modello F24 oppure cederlo.
Si ricorda che nell’ambito del DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, il Legislatore con l’art. 120 ha previsto, al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di € 80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento della diffusione del COVID-19.
L’agevolazione in esame:

  • è riconosciuta a favore di:

– fondazioni ed enti privati, compresi gli Enti del terzo settore (ETS);
– esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi in luoghi aperti al pubblico di cui all’Allegato 2, DL n. 34/2020;

  • riguarda, in particolare, i seguenti interventi agevolabili:

– quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
– l’acquisto di arredi di sicurezza;
– gli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo / acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa;
– l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti / utenti;

  • è cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese, nel limite dei costi sostenuti;
  • è utilizzabile “fino all’ammontare massimo fruibile”, in compensazione mediante il modello F24 dal giorno successivo alla ricezione della relativa comunicazione da parte dell’Agenzia e, in ogni caso, dall’1.1.2021;
  • in luogo dell’utilizzo diretto, può essere ceduta nel periodo 19.5.2020 – 31.12.2021, anche parzialmente, ad altri soggetti (compresi istituto di credito / intermediari finanziari).

Con il Provvedimento 10.7.2020, l’Agenzia delle Entrate ha approvato l’apposito modello, da presentare dai beneficiari nel periodo 20.7.2020 – 30.11.2021, per comunicare le spese sostenute / che intendono sostenere in relazione al predetto credito d’imposta.
Nell’ambito della Legge di bilancio 2021 con la modifica del comma 2 del citato art. 120, è stato previsto che:

  • il credito in esame è utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 dall’1.1 al 30.6.2021 e non più fino al 31.12.2021;
  • entro la medesima data (30.6.2021) i beneficiari possono optare per la cessione del credito ai

sensi dell’art. 122, DL n. 34/2020.
Con la recente risoluzione n. 2/E del 11.01.2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo da utilizzare nel modello F24: “6918 – CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34” indicando come “anno di riferimento” il “2021”.

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12. Credito d’imposta per investimenti pubblicitari
Viene prorogato al 2022 il regime “straordinario” del credito d’imposta per investimenti pubblicitari.
Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso:

  • a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali;
  • nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV);
  • entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

La conferma del regime straordinario ha come diretta conseguenza che anche nel prossimo biennio, la base di calcolo dell’agevolazione sarà costituita dall’intero valore dell’investimento pubblicitario effettuato e non dal valore incrementale: il beneficio spetterà in relazione agli investimenti programmati ed effettuati (nel 2021 ovvero nel 2022).
Non sarà necessario, pertanto, aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, condizione invece prevista dalla disciplina ordinaria di cui al comma 1-bis dell’articolo 57-bis del D.L. 50/2017.
Il superamento del meccanismo incrementale fa venir meno anche il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione fiscale “a regime” (cfr. notizia del Dipartimento dell’editoria e dell’informazione del 4 maggio 2020 e circolare n. 25/E/2020 Agenzia delle Entrate).
Ciò comporta che:

  • nel 2021 potranno accedere al credito d’imposta le imprese, i professionisti e gli enti non commerciali che:

– programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2020;
– che nel 2020 non effettueranno investimenti pubblicitari;
– che inizieranno la loro attività nel corso dell’anno 2021;

  • nel 2022 potranno accedere al credito d’imposta:

– i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2021;
– le imprese, i professionisti e gli enti non commerciali che nel 2021 non effettueranno investimenti pubblicitari;
– le imprese, i professionisti e gli enti non commerciali che inizieranno la loro attività nel corso dell’anno 2022.

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13. Credito d’imposta per la promozione di competenze manageriali
Viene previsto un credito d’imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022, sotto forma di borse di studio, per iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o pri­vate.
Il credito è riconosciuto per le donazioni effettuate nel limite di 100.000 euro fino al:

  • 100% per le piccole e medie imprese;
  • 90% per le medie imprese;
  • 80% per le grandi imprese.

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14. Riallineamento dei valori dell’avviamento
Viene prevista la possibilità di riallineare, con l’imposizione sostitutiva del 3%, i valori civili e fiscali dell’avviamento e delle altre attività immateriali iscritte nei bilanci dell’esercizio in corso al 31.12.2019 (nel previgente assetto normativo il beneficio era invece riservato ai soli beni immateriali quali marchi, brevetti, licenze ecc.).
Si tratta di un’estensione assai rilevante del perimetro oggettivo del riallineamento, in quanto viene consentito, ad un costo assai ridotto (il 3% a titolo di imposta sostitutiva, pagabile in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale è compiuto il riallineamento), di eliminare le differenze permanenti esistenti fra il valore contabile e quello fiscale di tutte le immobilizzazioni immateriali, ivi incluse le spese pluriennali e l’avviamento, che sono spesso frutto di precedenti operazioni straordinarie eseguite dalla società e soggette al regime di neutralità fiscale (ad esempio: conferimento di azienda, fusione, scissione).
I valori oggetto di riallineamento sono fiscalmente riconosciuti a partire dall’esercizio successivo a quello in cui il riallineamento è effettuato; per cui, ipotizzando il caso della società con esercizio corrispondente all’anno solare e di riallineamento di un avviamento presente già nel bilancio 2019 e poi nel bilancio 2020, il riconoscimento fiscale avverrà a partire dagli ammortamenti imputati al conto economico dell’esercizio 2021.
Al riallineamento si accompagna poi la necessità di vincolare al regime di sospensione di imposta una riserva libera per l’importo corrispondente al valore riallineato, al netto dell’imposta sostitutiva; in caso di incapienza di riserve libere, si potrà vincolare una parte del capitale sociale. Mediante il versamento di un’ulteriore imposta sostitutiva pari al 10% è poi possibile affrancare tale riserva dal vincolo della sospensione d’imposta.

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15. Incentivo alle aggregazioni aziendali
Si introduce un incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d’azienda, deliberate tra l’1.1.2021 e il 31.12.2021, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.
L’efficacia della trasformazione delle DTA in credito d’imposta è subordinata al pagamento di una commissione pari al 25% dell’importo complessivo delle DTA oggetto di trasformazione. La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP nell’esercizio in cui avviene il pagamento ed è soggetta alle disposizioni in materia di imposte sui redditi ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione.

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16. Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale
L’art. 6 del DL 23/2020 convertito, come sostituito dall’art. 1 co. 266 della legge di bilancio 2021, a decorrere dall’1.1.2021, stabilisce che:

  • per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2020 – ovvero nei bilanci che chiudono a quella data così come in quelli a cavallo (“in primis” 1.7.2020 – 30.6.2021) – non si applicano gli artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-bis co. 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (co. 1);
  • il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446 co. 2 e 2482-bis co. 4 c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (co. 2);
  • nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c. l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (co. 3);
  • le perdite in questione devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio (co. 4).

Per le perdite emerse negli esercizi “in corso alla data del 31.12.2020” gli interventi prescritti dalle ricordate disposizioni codicistiche potranno quindi avvenire “entro” l’assemblea di approvazione del bilancio 2025, previa distinta indicazione in Nota integrativa al fine di tenerle separate da eventuali perdite future non “coperte” dalla nuova disciplina.
Resta fermo, peraltro, l’obbligo di convocazione, senza indugio, dell’assemblea, sia nei casi contemplati dagli artt. 2446 e 2482-bis c.c., per dar conto della perdita di oltre un terzo del capitale, che nei casi previsti dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., per il rinvio della decisione di ricapitalizzazione immediata della società o, in alternativa, della sua trasformazione o scioglimento.

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17. Garanzia SACE
I commi 206 e da 208 a 218, intervenendo sull’articolo 1 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), prorogano al 30 giugno 2021 l’operatività della Garanzia Italia ed estendono l’ambito di applicazione della garanzia concessa da SACE:

  • alle cessioni dei crediti pro-soluto;
  • ad operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, purché si preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello rinegoziato.

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18. Disciplina straordinaria del Fondo garanzia PMI
Viene prevista la proroga fino al 30 giugno 2021 della disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI, di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto Liquidità (D.L. 23/2020), prevedendo, al contempo, che dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, le mid-cap (imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499) non potranno più accedere alle garanzie del Fondo, ma saranno ammesse alla garanzia SACE alle condizioni agevolate offerte dal Fondo centrale: garanzie a titolo gratuito e fino alla copertura del 90% del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.
Con il comma 216 si dispone che i finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100% dal Fondo previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera m), possono avere una durata non più di 10, ma di 15 anni. Ai sensi del comma 217 il soggetto beneficiario dei finanziamenti già concessi può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato (rendimento medio ponderato di un paniere di titoli di Stato) del tasso d’interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.
Il comma 218 apporta una modifica al criterio di calcolo del tasso di interesse, prevedendo che il tasso non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento.
Con il comma 213 si consente alle società di agenti in attività finanziaria, alle società di mediazione creditizia, nonché alle società disciplinate dal Testo Unico bancario che svolgono le attività contrassegnate dal codice ATECO 66.21.00, ovvero le attività di periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni, di accedere fino al 30 giugno 2021 alla moratoria straordinaria per le PMI di cui all’articolo 56 del decreto Cura Italia e all’intervento straordinario del fondo centrale di garanzia PMI di cui all’articolo 13, comma 1, lettera m) del decreto Liquidità.

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19. Credito d’imposta per minusvalenze realizzate in PIR PMI
Viene istituito un credito d’imposta spettante alle persone fisiche per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine (PIR), a condizione che gli stessi vengano detenuti per almeno 5 anni e il credito di imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti medesimi.
Il bonus si applica ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 ed è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi ovvero in compensazione mediante F24.

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20. Cessioni ad aliquota IVA “zero” per il contrasto al COVID-19
È introdotto il regime di esenzione IVA con diritto alla detrazione dell’imposta (c.d. operazioni ad aliquota “zero”) per:

  • le cessioni della strumentazione per diagnostica COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione, sino al 31.12.2022;
  • le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini, dal 20.12.2020 al 31.12.2022.

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21. Modifiche al ruling internazionale
Si interviene sulla procedura di ruling internazionale prevista dall’art. 31-ter del DPR 600/73.
Efficacia dell’accordo
Il periodo di efficacia dell’accordo è distinto a seconda che si tratti di accordi unilaterali ovvero bilaterali/multilaterali:

  • i primi vincolano le parti per il periodo d’imposta nel corso del quale sono sti­pu­lati e per i quattro periodi d’imposta successivi, salvi mutamenti delle circo­stan­ze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi;
  • i secondi vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a de­correre da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione dell’accordo purché non anteriori al periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente.

Facoltà di far valere retroattivamente l’accordo
In entrambi i casi, è possibile far retroagire gli effetti dell’accordo ai periodi per i quali non sono an­cora scaduti i termini per l’accertamento di cui all’art. 43 del DPR 600/73, nel rispetto, però, di alcune condizioni normativamente previste, differenziate a seconda che si tratti di accordi unilaterali o bilaterali/multilaterali.
Qualora, in applicazione della facoltà di far retroagire gli effetti, sia necessario ret­tifi­care il comportamento adottato, il contribuente, in entrambi i casi, provvede all’effet­tuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiara­zione inte­grativa ai sensi dell’art. 2 co. 8 del DPR 322/98, senza l’applicazione delle eventuali sanzioni.
Pagamento di una fee nel caso di accordi bilaterali e multilaterali
Si prevede, nel caso di accordi preventivi bilaterali e multilaterali, il pagamento di una fee, stabilita in funzione del fatturato della società istante.

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22. Legge Sabatini
Viene previsto che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione, secondo modalità da determinare con decreto ministeriale.
La c.d. “Nuova Sabatini”, disciplinata dall’art. 2 del DL 69/2013 conv. e successive modifiche, prevede per le PMI la possibilità di accedere a contributi a fronte di finanziamenti stipulati per l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.
Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI).
Sono oggetto dell’agevolazione i beni nuovi riferiti a:

  • immobilizzazioni materiali relative a “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, classificabili nell’attivo dello Stato patrimoniale, rispettivamente, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 (come definiti nel principio contabile OIC n. 16);
  • software e tecnologie digitali.

Non sono agevolabili le spese relative a terreni e fabbricati o quelle relative a beni usati o rigenerati.

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23. Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate
La legge di bilancio 2021 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.
Anche per il 2021, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2021, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
Per optare per questo regime, occorrerà che, entro il 30.6.2021:

  • un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
  • il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

La proroga in argomento prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.

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24. Modifiche alla disciplina delle locazioni brevi
Modificando l’art. 4 del DL 50/2017, in tema di locazioni brevi, viene introdotta una presunzione in base alla quale, a partire del periodo d’imposta 2021, il regime fiscale della cedolare secca è riconosciuto per le locazioni brevi “solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta”. Nel caso in cui il proprietario destini alla locazione 5 appartamenti o più l’attività di locazione, da chiunque svolta, si presume svolta in forma imprenditoriale.
Banca dati delle locazioni
Viene istituita, presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, una banca dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni bre­vi, che va a sostituirsi alla “precedente”, istituita dal previgente art. 13-quater co. 4 del DL 34/2019, presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui sopra. Gli immobili e le strutture sono identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali.
L’attuazione della norma è demandata ad un decreto attuativo.

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25. Estensione al 30.04.2021 dell’utilizzo del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo
Il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, viene esteso:

  • limitatamente a strutture turistico ricettive, tour operator e agenzie di viaggio;
  • fino al 30.4.2021.

Si ricorda che, per le strutture turistico ricettive, il credito spettava già “fino al 31 di­cem­bre 2020” a prescindere dalle norme dei decreti “Ristori” (che, invece, hanno am­messo al credito solo alcuni soggetti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020).
Ora, la nuova norma estende ulteriormente il credito, non solo per le strutture turistico ricettive, ma anche per le agenzie di viaggio ed i tour operator, anche per i primi 4 mesi del 2021.

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26.Contributo a Fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione

È introdotto, per l’anno 2021, un contributo a Fondo perduto per il locatore di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione.
Il contributo:

  • è pari al 50% della riduzione del canone (la percentuale può essere rideter­mi­nata alla luce delle somme stanziate e le domande presentate);
  • è riconosciuto nel limite annuo di 1.200,00 euro per singolo locatore.

Modalità attuative
Il locatore deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.
Le modalità applicative del contributo, la percentuale di riduzione del canone in base alle domande presentate, le modalità di monitoraggio delle comunicazioni all’Agenzia saranno determinate con un prossimo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

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27. Compensazione dei crediti e debiti di natura commerciale
Viene prevista l’introduzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una specifica piat­ta­forma telematica che consente ai soggetti passivi IVA di poter compensare crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra di essi intervenute, sulla base delle risul­tan­ze contenute nelle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Inter­scambio.
Grazie a questa procedura è possibile ottenere i medesimi effetti dell’estinzione dell’ob­bligazione previsti dal codice civile, fino a concorrenza del valore oggetto di compensazione, a condizione, tuttavia, che per nessuna delle parti che aderiscono siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle imprese.
Le amministrazioni pubbliche sono escluse dall’ambito applicativo della piattaforma mul­tilaterale per le compensazioni.

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28. Modifiche all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”)
Sono apportate modifiche alla disciplina dell’imposta sul consumo dei manufatti con sin­golo impiego (c.d. “plastic tax”), tra cui:

  • l’inclusione, tra i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, oltre al fabbrican­te, del soggetto committente (vale a dire colui che intende vendere a soggetti na­zionali i predetti manufatti, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione);
  • l’inclusione delle “preforme” tra i manufatti semilavorati assoggettati al tributo;
  • l’attenuazione del regime sanzionatorio;
  • il differimento dell’efficacia delle disposizioni all’1.7.2021.

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29. Modifiche all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”)
Sono apportate modifiche alla disciplina dell’imposta sul consumo delle bevande anal­coliche edulcorate (c.d. “sugar tax”), al fine di:

  • inserire espressamente fra coloro che sono obbligati al pagamento dell’imposta per la cessione di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato o a ditte nazionali rivenditrici, anche il soggetto, residente o non residente nel ter­rito­rio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fab­bricante o dall’esercente l’impianto di condizionamento;
  • attenuare le sanzioni amministrative previste;
  • differire all’1.1.2022 la decorrenza dell’imposta.

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30. Esclusione dal versamento della prima rata dell’IMU 2021
Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa:

  • agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
  • agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

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31. Termini di registrazione delle fatture attive
Per i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche trimestralmente, su base opzionale, è riconosciuta la possibilità di annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni).

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32. Modifiche alla disciplina del c.d. “esterometro”
È prevista una revisione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”).
A decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.1.2022:

  • la comunicazione dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Siste­ma di Interscambio, adottando il formato XML, già in uso per l’emissione delle fat­­ture elettroniche;
  • i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territo­rio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emis­sione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  • i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 15° giorno del mese suc­cessivo a quello di ricevimento del documento che comprova l’o­pe­razione o di effettuazione dell’operazione.

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33. Ulteriore detrazione IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati
L’ulteriore detrazione IRPEF prevista dal DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, sarà applicabile anche negli anni 2021 e successivi. L’ulteriore detrazione:

  • spetta ai soggetti con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro;
  • decresce all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al previsto livello massimo di 40.000,00 euro;
  • deve essere rapportata al periodo di lavoro.

Riconoscimento da parte del sostituto d’imposta
L’ulteriore detrazione fiscale è riconosciuta dai sostituti d’imposta:

  • verificandone le condizioni di spettanza;
  • ripartendola fra le retribuzioni erogate.

Lavoratori senza sostituto d’imposta
I lavoratori le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d’imposta (es. lavoratori domestici) potranno usufruire della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento.

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34. Utilizzo dei dati presenti nell’Anagrafe tributaria per i documenti precompilati IVA
Al fine della predisposizione dei documenti precompilati IVA (registri, liquidazioni e dichiarazione annuale) da parte dell’Amministrazione finanziaria, vengono utilizzati anche i dati di natura fiscale presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria, oltre a quelli contenuti nelle fatture elettroniche inviate mediante il SdI e nell’esterometro e a quelli comunicati mediante la trasmissione dei corrispettivi.
Viene inoltre stabilito che gli operatori IVA che intendono avvalersi di intermediari per la consultazione dei documenti precompilati devono conferire a questi ultimi la delega che consente di usufruire dei servizi della fatturazione elettronica.

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35. Solidarietà nel pagamento di imposta di bollo su fattura elettronica
Al pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Si­stema di Interscambio è obbligato, in solido, il cedente o il prestatore, anche nell’ipo­tesi in cui il documento sia emesso per suo conto da un soggetto terzo.
La disposizione in tema di solidarietà nel versamento dell’imposta di bollo si aggiunge alle novità contenute nel DM 4.12.2020, che entreranno in vigore dal prossimo anno (nuovi termini di versamento, integrazione dell’importo dovuto e procedure di riscos­sione da parte dell’Agenzia delle Entrate).

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36. Novità in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi
Vengono introdotte alcune novità nella disciplina relativa alla memorizzazione e tra­smissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 del DLgs. 127/2015.
Termini di memorizzazione e rilascio dei documenti certificativi
Viene stabilito che la memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi, nonché la consegna, a richiesta del cliente, della fattura o del documento commerciale devono avvenire non oltre il momento di ultimazione dell’operazione.
Utilizzo di POS evoluti per la trasmissione dei corrispettivi
Viene differita di 6 mesi, dall’1.1.2021 all’1.7.2021, la possibilità, per gli esercenti, di av­va­lersi di sistemi evoluti di incasso (es. POS evoluti) per adempiere l’obbligo di me­mo­rizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015).
Nuovo regime sanzionatorio
Viene previsto un particolare regime sanzionatorio per errori nella memorizza­zio­ne/tra­smissione dei corrispettivi.
In breve, le irregolarità sono sanzionate in misura pari al 90% per ciascuna operazione commisurato all’imposta relativa all’importo non memorizzato o non trasmesso.
In caso di omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri oppure per in­com­pleta/infedele trasmissione, viene irrogata una sanzione in misura fissa pari a 100,00 euro per trasmissione (non per operazione) nella misura in cui ciò non abbia avuto riflesso sulla liquidazione dell’IVA, senza applicazione del cumulo giuridico.
La sanzione, per ciascuna violazione dunque per ogni memorizzazione/trasmissione, non può essere inferiore a 500,00 euro.
Qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo circa la memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi, è disposta la sanzione accessoria della chiusura dei locali commerciali da tre giorni ad un mese.

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37. Contrasto delle frodi realizzate con l’utilizzo del falso plafond IVA
Si prevedono le seguenti misure per rafforzare il dispositivo di contrasto delle frodi rea­lizzate con l’utilizzo del falso plafond IVA.
Analisi di rischio e controlli sostanziali
L’Amministrazione finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio volte a riscontrare la sussistenza delle condizioni per acquisire lo status di esportatore abituale (art. 1 co. 1 lett. a) del DL 746/83), nonché conseguenti attività di controllo sostanziale.
Inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento
Qualora i citati riscontri diano esito irregolare, al soggetto passivo sarà inibita la fa­coltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Inibizione all’emissione di fatture elettroniche
In caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera d’intento invalidata, il Sistema di Interscambio inibirà l’emissione della fattura elet­tro­nica recante il titolo di non imponibilità IVA di cui all’art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72.
Definizione delle modalità operative
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità operative per l’attuazione del descritto presidio antifrode.

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38. “Canone unico”
Dal 2021, è introdotto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o espo­sizione pubblicitaria (c.d. “canone unico”) che sostituisce:

  • la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
  • il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
  • l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA);
  • il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
  • il canone di cui all’art. 27 co. 7 e 8 del DLgs. 30.4.92 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.

I soggetti obbligati al pagamento del “canone unico” sono:

  • il titolare dell’atto di concessione dell’occupazione;
  • i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’uti­lizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla ba­se del numero delle rispettive utenze.

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39. Incentivo per l’occupazione giovanile stabile
L’esonero contributivo previsto dall’art. 1 commi da 100 a 105 e comma 107 della L. 27.12.2017
n. 205 viene riconosciuto nella misura pari al 100% (e nel limite massimo di 6.000,00 euro su base annua) per le nuove assunzioni effettuate con contratto a tempo inde­terminato, e le conversioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo inde­ter­minato, effettuate nel biennio 2021-2022.
Il lavoratore alla data della prima assunzione incentivata non deve aver compiuto il 36° anno di età.
L’esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, nei confronti di lavora­tori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva, a licenziamenti:

  • individuali per giustificato motivo oggettivo;
  • collettivi.

Durata
La durata massima dell’esonero è pari a:

  • 36 mesi;
  • 48 mesi, per i datori di lavoro che effettuano assunzioni in una sede o unità pro­duttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Esclusioni
L’esonero di cui alla legge di bilancio 2021 non si applica alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni effettuate ai sensi dell’art. 1 co. 106 e 108 della L. 27.12.2017 n. 205.

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40. Incentivo per l’assunzione di donne
In via sperimentale, per l’assunzione di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022 viene elevato al 100%, e nel limite massimo di 6.000,00 euro annui, l’esonero contributivo previsto dall’art. 4 co. 9 – 11 della L. 28.6.2012 n. 92.
Incremento occupazionale netto
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra:

  • il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese;
  • il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra:

  • il numero delle ore pattuite;
  • il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del nu­mero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

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41. Proroga del divieto di licenziamento
Viene disposta la proroga al 31.3.2021 del divieto di licenziamento per motivi economici.
Fino a tale data, dunque:

  • non possono essere avviate nuove procedure di licenziamento collettivo e quelle avviate successivamente al 23.2.2020 e ancora pendenti restano sospese;
  • i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non potranno recedere dai rapporti per giustificato motivo oggettivo e restano sospese le pro­cedure di tentativo di conciliazione in corso di cui all’art. 7 della L. 604/66.

Eccezioni al divieto
Il divieto continua a non operare in caso di:

  • cessazione definitiva dell’attività, se non sia configurabile un trasferimento d’a­zienda o di un ramo di essa ex art. 2112 c.c.;
  • fallimento, senza esercizio provvisorio dell’impresa o quando ne sia disposta la cessazione;
  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparati­va­men­te più rappresentative a livello nazionale, di incentivo all’esodo;
  • cambio appalto, se il personale viene riassunto a seguito di subentro di nuovo ap­paltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di cla­u­sola del contratto d’appalto.

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42. Proroga al 2021 per i trattamenti di integrazione salariale COVID-19
Viene riconosciuta ai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di richiedere i trattamenti di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno or­dinario e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIG in deroga) di cui agli artt. 19 – 22-quinquies del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”), per una durata mas­sima di 12 settimane, collocate nel periodo compreso:

  • tra l’1.1.2021 e il 31.3.2021, per i trattamenti di CIGO;
  • tra l’1.1.2021 e il 30.6.2021, per i trattamenti di assegno ordinario e di CIG in deroga.

Si precisa, inoltre, che con riferimento a tali periodi, le 12 settimane costituiscono la du­rata massima che può essere richiesta con causale emergenziale COVID-19.
I trattamenti di integrazione salariale in questione sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25.3.2020 e, in ogni caso, in forza alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in argomento.
I datori di lavoro privati (non appartenenti al settore agricolo) che non richiedono i pre­detti trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, possono richie­dere l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 del DL 104/2020.
Tale esonero risulta fruibile:

  • entro il 31.3.2021;
  • per un periodo massimo di 8 settimane.

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43. Spese veterinarie – Limite di spesa
Dall’1.1.2021, è elevato da 500,00 euro a 550,00 euro l’importo massimo detraibile al 19% delle spese veterinarie di cui all’art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR.

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44. Regime degli impatriati
Per i “vecchi” lavoratori impatriati (rientrati in Italia prima del 30.4.2019) viene riconosciuta la possibilità di prolungare il periodo agevolato a 10 anni in presenza di figli minorenni o a carico, o per effetto dell’acquisto di una unità immobiliare in Italia (come già previsto per i “nuovi” impatriati”); il beneficio è però subordinato al pagamento di un onere, parametrato al reddito dell’ultimo periodo d’imposta prima dell’esercizio dell’opzione per il prolungamento.

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45. Proroga dell’esenzione IRPEF dei terreni dei coltivatori diretti e IAP
È prorogata anche per il 2021 l’esenzione IRPEF prevista dal co. 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti dal 2017 al 2021
Dal 2017 e fino al 2021 la disciplina fiscale dei terreni in argomento è la seguente:

    • i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;
    • i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l’esenzione dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.