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Con il provv. dell’ Agenzia delle Entrate del 8.8.2020 n. 283847, sono state definite le modalità attuative delle disposizioni contenute nell’art. 121 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), il quale prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi di riqualificazione energetica e antisismici possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente, per il c.d. “sconto sul corrispettivo” o per la cessione della detrazione.

In deroga alle disposizioni contenute negli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, la possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR;
  • efficienza energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 1 e 2 del DL 34/2020;
  • adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis – 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110% di cui all’art. 119 co. 4 del DL 34/2020;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219 e 220 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 5 e 6 del DL 34/2020;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 8 del DL 34/2020.

Sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, che per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, l’esercizio dell’opzione deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate:

  • utilizzando il modello approvato ed allegato al provvedimento in esame, denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”;
  • esclusivamente in via telematica;
  • a decorrere dal 15.10.2020;
  • entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

A seconda dei casi, la comunicazione è inviata:

  • direttamente dal contribuente;
  • dall’amministratore di condominio;
  • da un condomino appositamente incaricato, in mancanza dell’amministratore di condominio;
  • da un intermediario abilitato;
  • dal soggetto che rilascia il previsto visto di conformità.

Per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, la comunicazione è inviata:

  • dal beneficiario della detrazione, direttamente o tramite un intermediario abilitato, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia;
  • esclusivamente dal soggetto che rilascia il previsto visto di conformità, se gli interventi danno diritto al “superbonus” del 110% ai sensi dell’art. 119 del DL 34/2020.

Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, la comunicazione è inviata:

  • dall’amministratore di condominio, direttamente o tramite un intermediario abilitato, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • da uno dei condomini, appositamente incaricato, se non è stato nominato un amministratore in quanto non obbligatorio (ai sensi dell’art. 1129 c.c., la nomina dell’amministratore di condominio è obbligatoria quando i condomini sono più di otto).

Se la comunicazione riguarda interventi sulle parti comuni degli edifici che fruiscono del “superbonus” del 110% ai sensi dell’art. 119 del DL 34/2020, la comunicazione può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate:

  • dal soggetto che rilascia il previsto visto di conformità;
  • dall’amministratore del condominio, direttamente o mediante un intermediario abilitato;
  • da uno dei condomini, appositamente incaricato, se non vi è l’obbligo di nominare l’amministratore del condominio, ai sensi dell’art. 1129 c.c., ed i condomini non vi abbiano provveduto. In questi casi, il soggetto che rilascia il previsto visto di conformità è tenuto a verificare, validare i dati relativi al visto di conformità ed alle asseverazioni e attestazioni.

Per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai co. 1, 2 e 3 dell’art. 119 del DL 34/2020 che consentono di beneficiare del “superbonus” del 110%, inoltre, la comunicazione è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione dei tecnici abilitati.