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In merito al regime fiscale delle assegnazioni di azioni, l’Amministrazione finanziaria in­terviene sul momento impositivo in cui si considera conseguito il reddito di lavoro di­pen­dente derivante da stock option.

In particolare, si conferma che rileva la data di assegnazione delle azioni e che quest’ul­tima coincide con quella di esercizio del diritto di opzione (exercise date), a prescindere dal fatto che la materiale emissione o consegna del titolo (o le equivalenti annotazioni contabili) avvengano in un momento successivo.

I redditi di lavoro dipendente derivanti dalle attribuzioni di azioni, trattandosi di compensi in natura, devono essere valorizzati secondo quanto previsto dall’art. 51 co. 3 del TUIR, che rimanda al “valore normale” di cui al precedente art. 9.

Di conseguenza, il reddito imponibile è dato dalla differenza tra:

  • il “valore normale” delle azioni;
  • il prezzo pagato all’exercise date.

A questi fini, non rileva il fatto che la cessione delle azioni venga limitata da particolari con­­dizioni contrattuali. Nel caso di specie, il dipendente si trovava nella condizione di c.d. “bad leaver”, ossia di un soggetto che si vede depotenziate le stock option quando de­cide di uscire dalle società del gruppo, per cause diverse da morte, inabilità o rag­giun­gimento dell’età pensionabile.

Tuttavia, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, tale circostanza non produce effetti sul momento impositivo.