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Con la risposta a interpello 24.1.2020 n. 11, l’Agenzia delle Entrate ha fornito, fra l’altro, i seguenti chiarimenti in relazione all’attività di intermediazione nell’ambito del recupero di materiali svolta da una società polacca, identificata direttamente ai fini IVA in Italia, nei confronti di soggetti passivi.

Per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, la relativa IVA è assolta da questi ultimi mediante l’integrazione della fattura emessa dalla società polacca e l’annotazione nei registri acquisti e vendite.

Non assume rilievo, infatti, la circostanza che la società polacca sia identificata diretta­­mente ai fini IVA in Italia, in quanto non viene meno la sua qualifica di soggetto “non residente”.

Per le operazioni territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia effettuate nei confronti di soggetti passivi non ivi stabiliti, il fornitore estero deve assolvere agli obblighi IVA derivanti tramite il proprio numero di identificazione diretta o, in alternativa, mediante un rappresentante fiscale.

Qualora un’operazione sia “oggettivamente” soggetta ad IVA con l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (es. cessioni di rottami e cascami), come sem­brerebbe nel caso esaminato nell’interpello, l’imposta è però sempre assolta dal cessio­nario o committente. Se quest’ultimo non è stabilito in Italia, deve ivi identificarsi diret­tamente ai fini IVA o nominare un rappresentante fiscale.