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Nel caso di indebito utilizzo del plafond, risponde del pagamento dell’IVA all’importazione non solo l’importatore ma solidalmente anche il suo rappresentante indiretto che abbia presentato in dogana la dichiarazione assumendo la qualità di soggetto responsabile ai sensi dell’art. 201 punto 3 del previgente regolamento (Cee) 2913/92 (ora art. 77 del regolamento Ue 952/2013).

La Corte di Cassazione tramite ordinanza n. 31611 del 4 dicembre 2019 conferma l’orientamento precedentemente espresso in materia: nel caso in esame è stato osservato che l’obbligazione per l’IVA, della quale è solidalmente responsabile il rappresentante doganale, deriva dall’importazione e non dalla dichiarazione d’intento. Di conseguenza, tale citata obbligazione ha per oggetto un diritto che rientra tra gli oneri doganali, da accertare e riscuotere al momento dell’importazione. La sospensione d’imposta prevista ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera c) del DPR 633/72 “non riguarda la sussistenza del debito IVA (o la sua responsabilità) poiché attiene esclusivamente alla sua esecutività (ossia alla possibilità di essere soddisfatta mediante compensazione)”.

Il dichiarante in dogana assume un impegno diretto al pagamento dei dazi e degli altri oneri doganali e, in caso di rappresentanza indiretta, adempie personalmente e integralmente alle obbligazioni derivanti dall’importazione. A questo proposito, la Cassazione non ha ritenuto pertinente il richiamo al principio di neutralità facente parte del ricorso al rappresentante doganale, in quanto la responsabilità solidale non esclude la possibilità di tale soggetto di rivalersi successivamente sull’effettivo importatore.

Nella giurisprudenza di merito, invece, si rilevano alcune pronunce che hanno negato la responsabilità solidale dello spedizioniere doganale nella fattispecie in esame. Secondo quanto espresso dalla C.T. Reg. Milano n. 1035/7/19 tale responsabilità sarebbe da escludere in forza della norma di interpretazione autentica prevista dall’art. 8 comma 3 della L. 213/2000, secondo cui del mancato pagamento dell’IVA, a fronte di dichiarazione di intento presentata in dogana, rispondono esclusivamente coloro che l’hanno sottoscritta e non lo spedizioniere doganale che la presenta. Il controllo di quest’ultimo resterebbe limitato alla corrispondenza tra la dichiarazione di intento e la situazione oggettiva della merce importata che risulta dalla documentazione fornita dall’importatore. Anche la C.T. Prov. Biella n. 145/1/12 ha escluso la responsabilità dello spedizioniere doganale, ritenendo necessaria una valutazione caso per caso dei profili di colpa e dolo attribuibili all’importatore e/o al suo eventuale rappresentante.

Per poter garantire maggiormente gli spedizionieri doganali, nell’interrogazione parlamentare n. 5-00653/2018 è stato comunicato che è in corso l’implementazione del sistema telematico gestito dall’Agenzia delle Entrate per poter verificare, prima del rilascio della ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento:

  • l’effettiva disponibilità del plafond di cui viene richiesto l’utilizzo;
  • la ricorrenza dello status di esportatore abituale in capo al soggetto IVA che effettua l’invio.

L’introduzione di tale misura permetterebbe ai soggetti che intervengono a valle nell’operazione doganale (fra cui i rappresentanti doganali indiretti) di avere la ragionevole certezza della validità e spendibilità della dichiarazione d’intento.

Il rilascio del protocollo di ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate a seguito di trasmissione delle dichiarazioni non presume nessun tipo di controllo a priori sull’eventuale plafond disponibile o sulla reale qualifica di esportatore abituale.