L’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 580 del 10 dicembre 2020 chiarisce che anche l’esportazione “triangolare” nella quale l’operatore intermedio cura l’assemblaggio e la certificazione dei beni può essere effettuata in regime di non imponibilità IVA e concorrere alla formazione del plafond.
L’operazione analizzata dall’Amministrazione finanziaria è costituita da un’esportazione di tipo “triangolare”, caratterizzata da una doppia cessione di beni e dall’intervento di tre soggetti:
- il cd. “primo cedente” che vende i beni ad un altro soggetto (cd. “promotore”) e su incarico di quest’ultimo provvede al trasporto dei beni al di fuori dell’Unione europea;
- il “promotore” della triangolazione, che acquista i beni dal primo cedente e, a sua volta, li cede al proprio cliente extra-Ue, incaricando il “primo cedente” del trasporto al di fuori del territorio comunitario;
- il cessionario finale extra-Ue che acquista i beni dal “promotore” e li riceve direttamente dal “primo cedente”.
Nella risposta ad interpello, l’Agenzia delle Entrate riepiloga le condizioni che legittimano la doppia non imponibilità della cessione all’esportazione “triangolare” ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) del DPR 633/72:
- la circostanza che i beni siano trasportati o spediti al di fuori del territorio dell’Unione europea (nel caso della spedizione, l’esportazione del bene si perfeziona e può essere applicata la non imponibilità in quanto il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente e il fornitore ha la prova che il bene è uscito dal territorio dell’Unione europea);
- il fatto che il trasporto o spedizione dei beni all’estero avvenga a cura (o a nome) del “primo cedente”, anche se su incarico del “promotore” della triangolazione;
- il divieto per il “promotore” e per il cessionario extra-Ue di acquisire la disponibilità dei beni all’interno del territorio dello Stato.
Nel caso in esame, il “promotore” si occupa dell’assemblaggio e della certificazione dei beni di proprietà del “primo cedente” che li trasferisce al cessionario extra-Ue in termini di resa FOB.
Nonostante i beni siano assemblati e certificati da parte del “promotore” della triangolazione, l’Agenzia non ritiene si verifichi una vera e propria circostanza di “disponibilità del bene” da parte del soggetto intermedio.
Essendo soddisfatte le ulteriori due condizioni sopra individuate, può essere riconosciuta la non imponibilità dell’intera operazione rappresentata, la quale pare “preordinata alla fornitura di beni destinati ad essere utilizzati in territorio extra-Ue”. Tale elemento legittima l’integrale applicazione del regime di non imponibilità in quanto la ratio del citato art. 8 è da ricercarsi nella “volontà di detassare all’origine le operazioni per le quali l’atto del consumo si esaurisce altrove”.
Per quanto riguarda il plafond, è confermata la possibilità di fruire del beneficio anche da parte del soggetto non residente identificato ai fini IVA in Italia ex art. 35-ter del DPR 633/72, così come nel caso in cui sia stato nominato un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 comma 3 del DPR 633/72.
Inoltre, come già anticipato, è confermata la facoltà di maturare il plafond anche in seguito all’effettuazione di una doppia cessione all’esportazione non imponibile ai sensi del citato art. 8 comma1 lettera a) del DPR 633/72, che si qualifichi nella fattispecie analizzata come “esportazione triangolare”. In questo caso il “primo cedente” maturerà il diritto integrale alla formazione del plafond per gli esportatori abituali in riferimento alla prima cessione. Per quanto riguarda il “promotore”, invece, in relazione alla seconda cessione, questi maturerà un plafond “vincolato” per il valore pari al corrispettivo pattuito per la prima cessione e un diritto integrale alla formazione del plafond per un importo pari alla differenza tra la prima e la seconda cessione.
In conclusione, si ricorda che la disciplina in materia di prova dell’uscita dei beni dal territorio Ue prevede le seguenti formalità a carico del “primo cedente”:
- apposizione del visto doganale sulla fattura emessa nei confronti del “promotore” e presentata all’atto dell’esportazione in Dogana;
- in conseguenza della “chiusura” del codice MRN da parte dell’Ufficio doganale in uscita, la successiva integrazione del documento con la menzione dell’uscita dei beni dal territorio dell’Ue oppure, in alternativa, il rilascio di una copia del documento doganale d’esportazione, intestato al “promotore” e contenente il riferimento alla triangolazione, unitamente alla stampa del messaggio di uscita.