Con il principio di diritto 18.12.2019 n. 28, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’opzione Patent box per i marchi non è più né esercitabile né rinnovabile, anche se il quinquennio è scaduto prima del 30.6.2021.
Nel caso di specie, alcune imprese hanno chiesto se fosse possibile presentare istanza di rinnovo dell’accordo di Patent box, una volta spirato il quinquennio di vigenza dello stesso prima del 30.6.2021, al fine di continuare a beneficiare dell’agevolazione prevista per i marchi d’impresa fino al 30.6.2021.
Fermo restando che l’esercizio dell’opzione è condizione necessaria per poter fruire del Patent box, la normativa (art. 13 co. 1 del DM 28.11.2017) restringe la possibilità di esercizio della stessa quando ha per oggetto i marchi, in quanto prevede che allo scadere del quinquennio essa non sia più né esercitabile né rinnovabile.
Pertanto, secondo l’Agenzia, laddove si considerasse ammissibile il rinnovo dell’accordo di Patent box, si consentirebbe di fatto l’estensione dell’efficacia dell’agevolazione oltre i termini di validità di un’opzione per legge non rinnovabile.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia, inoltre, che tale conclusione non contrasta con il precedente principio di diritto 22.3.2019 n. 11.
Infatti, l’istanza di ruling per il regime del Patent box determina l’efficacia dell’opzione solamente qualora questa sia ancora in corso di validità e nei limiti del periodo legalmente disposto che, comunque, non può superare il 30.6.2021.
Nel diverso caso in cui l’opzione non sia più validamente esercitabile essendo spirati i 5 anni e la stessa non sia per legge rinnovabile, in assenza di un’opzione valida, secondo l’Agenzia non è ammissibile il rinnovo delle istanze di accordo preventivo.