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LEGGE DI BILANCIO 2020 – Le novità

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 – supplemento ordinario n. 45 – la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, c.d. “Legge di Bilancio 2020” (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”), in vigore dall’1.1.2020.
Si commentano di seguito le principali disposizioni contenute nel testo legislativo con un approfondimento delle importanti novità e modifiche apportate alle disposizioni dirette ad agevolare gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica e formazione 4.0 nel quadro di una revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del “Piano Industria 4.0”.

SOMMARIO
1. Credito d’imposta per ricerca e sviluppo e innovazione (art. 1 co. 198 – 209)
2. Credito d’imposta per la formazione 4.0 – Proroga con modifiche (art. 1 co. 210 – 217)
3. Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (art. 1 co. 184 – 197)
4. Imposta sostitutiva per ricavi e compensi fino a 100.000,00 euro (art. 1 co. 691)
5. Regime forfetario (art. 1 co. 692)
6. Credito d’imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali – Proroga (art. 1 co. 300)
7. Nuova Sabatini – Rifinanziamento (art. 1 co. 226 – 229)
8. Aumento della percentuale di deducibilità dell’IMU da IRPEF/IRES (art. 1 co. 4 – 5 e 772 – 773)
9. Estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale (art. 1 co. 690)
10. Rivalutazione dei beni d’impresa (art. 1 co. 696 – 704)
11. Ripristino dell’ACE (art. 1 co. 287)
12. Deducibilità delle quote di ammortamento dell’avviamento e delle altre attività immateriali – Modifica al regime transitorio (art. 1 co. 714 -715)
13. Auto in uso promiscuo a dipendenti – Determinazione del fringe benefit (art. 1 co. 632 – 633)
14. Buoni pasto – Modifiche ai limiti di esclusione dal reddito di lavoro dipendente (art. 1 co. 677)
15. IVIE e IVAFE – Estensione dell’ambito soggettivo (art. 1 co. 710 – 711)
16. Detrazioni IRPEF 19% – Parametrazione al reddito complessivo (art. 1 co. 629 e 692)
17. Detrazione IRPEF 19% – Modalità di pagamento tracciabile (art. 1 co. 679 – 680)
18. Spese veterinarie – Aumento dell’importo massimo detraibile (art. 1 co. 361)
19. Spese di iscrizione a scuole di musica dei ragazzi (art. 1 co. 346 – 347)
20. Interventi di riqualificazione energetica degli edifici – Proroga (art. 1 co. 175)
21. Interventi di recupero del patrimonio edilizio – Proroga (art. 1 co. 175)
22. Bonus mobili – Proroga (art. 1 co. 175)
23. Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici (c.d. "bonus facciate") (art. 1 co. 219 – 223)
24. Cessione e sconto sul corrispettivo per gli interventi sugli immobili (recupero, riqualificazione energetica e antisismici) (art. 1 co. 70 e 176)
25. Cedolare secca (art. 1 co. 6)
26. Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate (art. 1 co. 693 – 694)
27. Incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari (art. 1 co. 695)
28. Terreni dei coltivatori diretti e IAP – Proroga dell’esenzione IRPEF (art. 1 co. 183)
29. Sterilizzazione della clausola di salvaguardia relativa alle aliquote IVA ordinaria e “ridotta” (art. 1 co. 3)
30. Territorialità IVA per il noleggio di imbarcazioni da diporto (art. 1 co. 725 -726)
31. Sterilizzazione delle clausole di salvaguardia per le accise (art. 1 co. 2)
32. Accisa sul gasolio commerciale (art. 1 co. 630)
33. Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica (art. 1 co. 631)
34. Imposta sui servizi digitali (art. 1 co. 678)
35. Imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”) (art. 1 co. 661 – 676)
36. IUC e TASI – Abolizione (art. 1 co. 738)
37. “Nuova” IMU (art. 1 co. 739 – 783)
38. Canone unico – Istituzione dal 2021 (art. 1 co. 885 -916)
39. Accertamenti esecutivi – Estensione ai tributi locali (art. 1 co. 784 – 815)
40. Campione d’Italia – Imposta locale sul consumo (ILCCI) (art. 1 co. 559 – 572)
41. Campione d’Italia – Agevolazioni fiscali (art. 1 co. 573 – 580)
42. Esenzione canone RAI per gli ultrasettantacinquenni (art. 1 co. 355)
43. Rimborsi per i pagamenti elettronici da parte di privati (art. 1 co. 288 – 289)
44. Accordo FATCA – Conti intestati a residenti USA per i quali non è stato acquisito il codice fiscale (art. 1 co. 722 – 723)
45. Parità di genere negli organi amministrativi e di controllo delle società quotate (art. 1 co. 302 – 305)
46. Card cultura diciottenni (art. 1 co. 357 – 358)

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1. Credito d’imposta per ricerca e sviluppo e innovazione (art. 1 co. 198 – 209)
La Legge di Bilancio introduce un nuovo credito d’imposta (in sostituzione del precedente credito di ricerca e sviluppo previsto dall’art.3 del D.L. 145/2013) per gli investimenti in attività di:

  • ricerca e sviluppo;
  • innovazione tecnologica;
  • design e ideazione estetica.

Soggetti beneficiari
I soggetti che possono beneficiare del credito sono tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti a prescindere dalla forma giuridica adottata, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito adottato.
Soggetti esclusi
L’agevolazione non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare.
Sono escluse dall’agevolazione inoltre le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
Misura differenziata in base alla tipologia di attività
Per le attività di ricerca e sviluppo individuate da un Decreto Ministeriale che verrà emanato sulla base del Manuale di Frascati, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento delle spese ammissibili nel limite massimo di 3 milioni di euro.
Per le attività di innovazione tecnologica il credito d’imposta è riconosciuto separatamente da quello per attività di ricerca e sviluppo in misura pari al 6 per cento delle spese ammissibili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
La misura del credito è elevata al 10 per cento, rimanendo fermo il limite massimo di 3 milioni di euro per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. Tali attività saranno definite in un Decreto Ministeriale di prossima emanazione, sulla base dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell’OCSE.
Non sono considerate attività di innovazione tecnologica, beneficiarie del credito d’imposta, le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari.
Per le attività di design e ideazione estetica, anch’esse oggetto di futuro dettaglio da parte di un decreto di prossima pubblicazione, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento delle spese ammissibili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro. Per attività di design e ideazione estetica si intendono le attività svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica dirette alla concezione e alla realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
Le spese agevolabili sono le seguenti:

  • spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato per ciascuna attività agevolabile.
    Per i soggetti di età pari o inferiore a 35 anni, al primo impiego e in possesso di una specifica laurea (differenziata in base alla tipologia di attività), assunti a tempo indeterminato ed impiegati esclusivamente nella specifica attività agevolabile, le relative spese sono riconosciute in misura pari al 150 per cento del relativo ammontare;
  • quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e, per le attività di Ricerca e Sviluppo e di innovazione tecnologica anche quelle relative ai software impiegati, per l’importo deducibile, nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese per il personale impiegato nella specifica attività ammissibile;
  • solo per l’attività di ricerca e sviluppo, le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi di privative industriali relative a un’invenzione industriale, biotecnologica, topografia di prodotto, semiconduttori, nuove varietà vegetali, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro purché utilizzate direttamente ed esclusivamente per la specifica attività agevolabile;
  • spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario della specifica attività ammissibile al credito d’imposta;
  • spese per servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della specifica attività agevolabile, nel limite massimo complessivo pari al 20 per cento delle spese per il personale o delle spese per contratti con commissionari;
  • spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi, impiegati nella specifica attività agevolabile, nel limite massimo pari al 30 per cento delle spese per il personale o delle spese per contratti con commissionari.

Modalità di fruizione del credito
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, mediante F24, in 3 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Tale credito non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale
La fruizione dell’agevolazione inoltre è subordinata alla condizione che l’impresa risulti in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Irrilevanza fiscale del credito e cumulabilità con altre agevolazioni
Il beneficio in esame non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (art. 61 e 109, comma 5, del TUIR).
Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo e quelle per l’innovazione sono inoltre cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP di cui sopra, non porti al superamento del costo sostenuto.
Obblighi documentali
L’utilizzo del credito d’imposta è subordinato al rispetto degli obblighi di certificazione delle spese. La certificazione deve essere rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, pertanto sono soggette a tale adempimento le imprese con bilancio certificato.
Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute inoltre a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.
Comunicazione al MISE
Le imprese che si avvalgono del credito d’imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico nei termini e con le modalità individuate con l’apposito Decreto Ministeriale di prossima pubblicazione.
Decorrenza
Il nuovo credito opera per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31.12.2019 (quindi dal 2020, per i soggetti “solari”).

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2. Credito d’imposta per la formazione 4.0 – Proroga con modifiche (art. 1 co. 210 – 217)
Vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per le imprese che effettuano spese di formazione 4.0. Si ricorda che rientrano tra le spese agevolabili quelle sostenute per big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione dei processi digitali.
Misura differenziata in base alla dimensione del beneficiario

Il credito è riconosciuto in misura diversa in base alle dimensioni dell’impresa, in particolare:

  • per le piccole imprese; l’agevolazione spetta nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300 mila euro;
  • per le medie e grandi imprese; il bonus è riconosciuto rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 30 per cento delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro.

L’aliquota agevolativa è aumentata al 60 per cento nel caso in cui i destinatari dell’attività di formazione siano lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, ai sensi del DM 17.10.2017.
Attività di formazione erogate da soggetti esterni
Sono ammissibili al credito d’imposta anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.
Modalità di fruizione del credito
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, mediante F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese ammissibili.
Inoltre, tale credito non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
La fruizione dell’agevolazione inoltre è subordinata alla condizione che l’impresa risulti in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Soggetti esclusi dall’agevolazione
Sono esclusi dall’agevolazione le imprese “in difficolta” e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
Eliminazione dell’obbligo di definire le attività formative nei contratti collettivi
Viene eliminato l’obbligo di disciplinare in maniera dettagliata le attività di formazione nei contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
Comunicazione al MISE
Le imprese che si avvalgono del credito d’imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico nei termini e con le modalità individuate con apposito Decreto Ministeriale di prossima pubblicazione.
Decorrenza
Le modifiche apportate alla disciplina dell’a­ge­volazione si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (quindi dal 2020, per i soggetti “solari”).

 

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3. Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (art. 1 co. 184 – 197)
Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, che sostituisce, di fatto, la proroga dei super-ammortamenti e degli iper-ammortamenti.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfetario).
Gli esercenti arti e professioni possono fruire soltanto del credito d’imposta “generale”.
Investimenti agevolabili
Sono previste, in sostanza, tre tipologie di investimenti agevolabili:

    • beni materiali strumentali nuovi “ordinari”;
    • beni materiali di cui all’Allegato A alla L. 232/2016;
    • beni immateriali di cui all’Allegato B alla L. 232/2016.

Sono esclusi dall’agevolazione:

    • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 del TUIR;
    • i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
    • i fabbricati e le costruzioni;
    • i beni di cui all’Allegato 3 alla L. 208/2015;
    • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Profili temporali
Sono agevolabili i suddetti investimenti effettuati dall’1.1.2020 al 31.12.2020.
L’agevolazione spetta altresì per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020:

    • il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
    • e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta viene riconosciuto in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimenti.
Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli “4.0”, il credito d’imposta “generale” è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):

    • nella misura del 6% del costo;
    • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

    • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto:

    • nella misura del 15% del costo;
    • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.

Trattamento fiscale
Il credito d’imposta:

    • non concorrere alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
    • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. Fruizione dell’agevolazione.

Il credito d’imposta:

    • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 (ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97);
    • spetta per i beni materiali (sia “ordinari” che “4.0”), in cinque quote annuali di pari importo e per i soli investimenti in beni immateriali, in tre quote annuali;
    • nel caso degli investimenti in beni materiali “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.

Obblighi documentali
I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
Inoltre, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative della legge di bilancio 2020.
In relazione agli investimenti nei beni di cui all’Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.
Viene altresì prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico, le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo DM.

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4. Imposta sostitutiva per ricavi e compensi fino a 100.000,00 euro (art. 1 co. 691)
Viene abrogata l’imposta sostitutiva del 20% per le persone fisiche con ricavi e compensi fino a 100.000,00 euro (art. 1 co. 17 – 22 della L. 145/2018) che avrebbe dovuto diventare operativa proprio dal 2020. In sostanza, l’imposta non ha mai trovato applicazione.

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5. Regime forfetario (art. 1 co. 692)
Le modifiche al regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, decorrenti dal 2020 riguardano:

  • i requisiti di accesso e permanenza, con la reintroduzione del limite circa il sostenimento di spese per lavoro dipendente;
  • le cause ostative, con la reintroduzione del limite circa il possesso di redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati;
  • la riduzione dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica;
  • il concorso del reddito soggetto ad imposta sostitutiva ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per la fruibilità o la determinazione di benefici di qualsiasi tipo, anche non fiscali.

Requisiti d’accesso
Dal 2020, il regime forfetario è applicabile a condizione che, nell’anno precedente (art. 1 co. 54 della L. 190/2014):

  • siano conseguiti ricavi o percepiti compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000,00 euro;
  • siano sostenute spese per lavoro dipendente per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi.

Spese per lavoro dipendente rilevanti
Le spese che concorrono alla formazione del predetto limite di 20.000,00 euro sono relative:

  • al lavoro accessorio (di cui all’art. 70 del DLgs. 276/2003);
  • ai lavoratori dipendenti;
  • ai collaboratori di cui all’art. 50 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, anche se assunti secondo la modalità riconducibile ad un progetto ai sensi degli artt. 61 ss. del DLgs. 276/2003;
  • agli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro (art. 53 co. 2 lett. c) del TUIR);
  • alle somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari (art. 60 del TUIR). Tale limite viene calcolato sulla base dell’ammontare complessivo lordo di spesa sostenuta “nell’anno precedente” per cui, per accedere o permanere nel regime nel 2020, occorre considerare le spese sostenute nel 2019.

Cause ostative
Dal 2020, il regime forfetario è precluso in presenza delle seguenti condizioni ostative (art. 1 co. 57 della L. 190/2014):

  • utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito (lett. a);
  • residenza fiscale all’estero (fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo) (lett. b);
  • compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi (lett. c);
  • esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:
    • partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
    • controllo, diretto o indiretto, di srl o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (lett. d);
  • esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni (lett. d-bis);
  • possesso, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati (artt. 49 e 50 del TUIR), eccedenti l’importo di 30.000,00 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato (lett. d-ter).

In base alle cause ostative di cui alle lett. d-bis e d-ter dell’art. 1 co. 57 della L. 190/2014, non è incompatibile lo svolgimento contestuale di un’attività autonoma in regime forfetario e di un rapporto di lavoro dipendente, a condizione che:

  • l’attività autonoma non sia svolta in prevalenza nei confronti del medesimo datore di lavoro (o di soggetti a questo riconducibili);
  • i redditi di lavoro dipendente (o a questi assimilati) siano non superiori a 30.000,00 euro.

Possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati
Il limite di 30.000,00 euro di redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati non deve essere verificato se il rapporto di lavoro è cessato. Al riguardo era stato precisato che:

  • rilevano esclusivamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario;
  • dopo la cessazione del rapporto lavorativo, non devono essere percepiti redditi di pensione i quali, in quanto assimilati al reddito di lavoro dipendente, assumono rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia;
  • dopo la cessazione del rapporto lavorativo, non dev’essere intrapreso un nuovo rapporto di lavoro, ancora in essere al 31.12 dell’anno precedente (circ. Agenzia delle Entrate 4.4.2016 n. 10, § 2.3).

Riduzione dei termini di accertamento per fatturazione elettronica
L’utilizzo del regime forfetario determina l’esonero (salvo scelta volontaria) dagli obblighi di fatturazione elettronica (art. 1 co. 3 del DLgs. 5.8.2015 n. 127), pur permanendo i vincoli della L. 244/2007 e del DM 55/2013 in ordine alla fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Al fine di incentivare l’adesione spontanea alla fatturazione elettronica, per i contribuenti in regime forfetario che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l’accertamento (art. 43 co. 1 del DPR 600/73) è ridotto di un anno (art. 1 co. 74 della L. 190/2014) passando, quindi, al 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
In base alla formulazione della norma, il beneficio non è stato esteso ai soggetti in regime di vantaggio ex DL 98/2011.
Fruibilità di benefici fiscali e non fiscali
Un’ulteriore modifica prevede l’inclusione del reddito soggetto al regime forfetario ai fini della spettanza, oppure del computo della misura di agevolazioni di qualsiasi tipo. Nello specifico, viene sostituito il co. 75 dell’art. 1 della L. 190/2014 prevedendo che, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario.

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6. Credito d’imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali – Proroga (art. 1 co. 300)
Sostituendo l’art. 49 co. 1 del DL 34/2019 convertito, viene prorogato al 2020 il credito d’imposta sulle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali.
In particolare, viene previsto che, al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, viene riconosciuto un credito d’imposta:

    • alle imprese esistenti alla data dell’1.1.2019;
    • per i periodi d’imposta 2019 e 2020;
    • nella misura del 30% delle spese agevolabili fino ad un massimo di 60.000,00 euro.

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7. Nuova Sabatini – Rifinanziamento (art. 1 co. 226 – 229)
Viene rifinanziata la “Nuova Sabatini” (art. 2 del DL 69/2013 e art. 1 co. 40 della L. 205/2017), come di seguito:

    • 105 milioni di euro per il 2020;
    • 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024;
    • 47 milioni di euro per il 2025.

Sulle somme autorizzate è mantenuta la riserva pari al 30% delle risorse e la maggiorazione del contributo statale (pari al 30%) per gli investimenti in beni strumentali c.d. “Industria 4.0”.
È inoltre prevista una maggiorazione del contributo pari al 100% per gli investimenti “Industria 4.0” realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (nel limite complessivo di 60 milioni di euro a valere sulle risorse autorizzate).
Viene introdotta una riserva pari al 25% delle risorse per l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.
Le risorse non utilizzate per la predetta riserva alla data 30 settembre di ciascun anno, rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

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8. Aumento della percentuale di deducibilità dell’IMU da IRPEF/IRES (art. 1 co. 4- 5 e 772 – 773)
Si interviene sulla disciplina della deducibilità IRPEF/IRES dell’IMU relativa agli immobili strumentali.
Analoghe misure si applicano all’IMI della Provincia autonoma di Bolzano e all’IMIS della Provincia autonoma di Trento.
Deducibilità per il periodo di imposta 2019 “solare”
Mediante integrale sostituzione dell’art. 3 del DL 30.4.2019 n. 34 convertito (c.d. “DL crescita”), è confermata, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (vale a dire, per il periodo di imposta 2019 “solare”), la deducibilità al 50%, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell’IMU relativa agli immobili strumentali.
Deducibilità per i periodi di imposta successivi al 2019 “solare”
Dal periodo di imposta 2020 “solare”, la deducibilità IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, sempre in relazione agli immobili strumentali, opera nella misura del:

    • 60%, per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (vale a dire, per i periodi 2020 e 2021 “solari”);
    • 100%, a regime, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (vale a dire, dal periodo 2022 “solare”).

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9. Estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale (art. 1 co. 690)
È riaperta la disciplina dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, seguendo un’impostazione analoga a quella contenuta nell’art. 1 co. 121 della L. 208/2015.
Imprenditori ammessi all’agevolazione
Mutuando nell’attuale contesto le indicazioni della circ. Agenzia delle Entrate 1.6.2016 n. 26 (cap. IV, Parte I, § 1), possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori individuali che risultano in attività:

    • sia alla data del 31.10.2019 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall’imprenditore);
    • sia alla data dell’1.1.2020 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione).

L’agevolazione non compete, invece, all’imprenditore individuale che, pur rivestendo tale qualifica alla data del 31.10.2019, abbia cessato la propria attività d’impresa prima dell’1.1.2020, in quanto in quel caso il presupposto per l’attribuzione del bene alla sfera privata si è già verificato.
Immobili oggetto dell’agevolazione
L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Non possono, invece, essere estromessi in modo agevolato né gli immobili “merce”, né gli immobili che, pur se appartenenti all’impresa, non sono strumentali.
Gli immobili oggetto dell’agevolazione:

  • devono essere posseduti al 31.10.2019 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;
  • devono risultare posseduti anche alla data dell’1.1.2020.

Imposta sostitutiva dell’8%
Il regime agevolativo in commento prevede:

  • l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari all’8%;
  • la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.

Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 1.6.2016 n. 26 (cap. IV, Parte I, § 4), l’estromissione agevolata può essere effettuata anche nell’ipotesi in cui, non emergendo alcuna differenza tra il valore normale (o il valore catastale) dell’immobile estromesso ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto, manchi di fatto la base imponibile cui applicare l’imposta sostitutiva.
Adempimenti
Per le estromissioni perfezionate ai sensi dell’art. 1 co. 690 della legge di bilancio 2020:

  • l’operazione deve avvenire tra l’1.1.2020 e il 31.5.2020, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);
  • gli effetti dell’estromissione decorrono dall’1.1.2020;
  • l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2020 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2021.

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10. Rivalutazione dei beni d’impresa (art. 1 co. 696 – 704)
La legge di bilancio 2020 riapre la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa. Rispetto agli ultimi provvedimenti in materia:

  • è stata ridotta l’entità delle imposte sostitutive dovute;
  • è stata prevista la facoltà di versamento rateale di tali imposte.

Ambito soggettivo
Possono beneficiare della misura in commento, di fatto, tutti i soggetti operanti in regime di impresa come società di capitali, enti commerciali, società di persone commerciali, imprenditori individuali ed enti non commerciali (per i beni appartenenti all’impresa), stabili organizzazioni di soggetti non residenti ecc.
Bilancio di riferimento per il possesso
Sono rivalutabili i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2018.
Bilancio di rivalutazione
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2018 (bilancio al 31.12.2019, per i soggetti “solari”).
Beni rivalutabili
Possono essere rivalutati i beni materiali e immateriali, con esclusione dei beni “merce”, nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.
Imposta sostitutiva
I maggiori valori sono riconosciuti con il pagamento di un’imposta sostitutiva pari:

  • al 12% per i beni ammortizzabili;
  • al 10%, per i beni non ammortizzabili.

Decorrenza degli effetti fiscali
Gli effetti della rivalutazione decorrono:

  • dal terzo esercizio successivo (dal 2022, per i soggetti “solari”), in termini generali;
  • dall’inizio del quarto esercizio successivo (dall’1.1.2023, per i soggetti “solari”), per le plusvalenze e le minusvalenze.

Saldo attivo di rivalutazione
Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%.
Versamento delle imposte sostitutive
Le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa ed eventualmente per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione sono versate entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (trattasi, per i soggetti “solari”, del termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta 2019).
È però concessa la facoltà di effettuare versamenti rateali, e precisamente:

  • per importi complessivi sino a 3 milioni di euro, in un massimo di tre rate annuali di pari importo, di cui la prima entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e le altre con scadenza entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi dei periodi d’imposta successivi;
  • per importi complessivi oltre i 3 milioni di euro, in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui:

– la prima entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
– la seconda entro il termine per il secondo acconto delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta successivo;
– le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine per il saldo e il termine per il secondo acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta successivi.
Rimane ferma la possibilità di compensare gli importi dovuti nel modello F24 con crediti vantati dal contribuente.
Riallineamento dei valori civili e fiscali
La legge di bilancio riapre, altresì, le disposizioni in materia di riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni (art. 14 della L. 342/2000), con un’imposizione sostitutiva pari a quella prevista per la rivalutazione.
I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali con le stesse tempistiche previste per la rivalutazione, fatta eccezione per i maggiori valori degli immobili, riconosciuti dal periodo d’imposta in corso all’1.12.2021.

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11. Ripristino dell’ACE (art. 1 co. 287)
È ripristinato l’ACE (art. 1 del DL 201/2011), già dal periodo d’imposta 2019 “solare”.
È stato, infatti, abrogato l’art. 1 co. 1080 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), con il quale:

  • erano state soppresse, con riferimento all’agevolazione, sia le norme generali che ne regolano il funzionamento (art. 1 del DL 201/2011), sia quelle specifiche contenute nell’art. 1 co. 549 – 553 della L. 232/2016;
  • rimaneva, però, salvo il diritto – previsto dall’art. 3 co. 2 del DM 3.8.201722 – di riportare agli esercizi successivi le eccedenze maturate al termine del periodo d’imposta in corso al 31.12.2018.

Questa “abrogazione dell’abrogazione” ha effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018. Conseguenza di ciò, come ha evidenziato la Relazione al Ddl. di bilancio 2020, è quella per cui il beneficio dell’ACE “opera in regime di continuità temporale”: per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, in altre parole, l’ACE viene ripristinata già dal 2019, non prevedendosi quindi alcuna interruzione da un anno all’altro nella relativa fruizione.
Riduzione del coefficiente di remunerazione
La stessa legge di bilancio 2020 ha ulteriormente ridotto il beneficio correlato all’incremento del capitale proprio, in quanto il coefficiente di remunerazione scende all’1,3% (misura, questa, prevista a regime).
C.d. “mini IRES” – Abrogazione
La legge di bilancio 2020 ha provveduto ad abrogare, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, la c.d. “mini IRES” (art. 2 co. 1 – 8 del DL 34/2019), agevolazione anch’essa legata alla capitalizzazione delle imprese.
Per effetto della reviviscenza dell’ACE la “mini IRES” non trova, quindi, mai applicazione concreta.

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12. Deducibilità delle quote di ammortamento dell’avviamento e delle altre attività immateriali – Modifica al regime transitorio (art. 1 co. 714 – 715)
Viene modificato il regime di deducibilità delle quote di ammortamento pregresse relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate (deferred tax assets, DTA) cui si applica la disciplina sulla trasformazione in crediti d’imposta, previsto dall’art. 1 co. 1079 della L. 145/2018.
Si ricorda che tale ultima norma ha stabilito che le quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate cui si applica l’art. 2 co. 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter del DL 29.12.2010 n. 225, conv. L. 26.2.2011 n. 10 (c.d. DTA “qualificate”) e che risultano non ancora dedotte (ai fini IRES e IRAP) fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017, sono deducibili:

  • per il 5% del loro ammontare complessivo nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019;
  • per il 3% nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2020;
  • per il 10% del loro ammontare complessivo nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2021;
  • per il 12% del loro ammontare complessivo nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2027;
  • per il 5% del loro ammontare complessivo nei periodi d’imposta in corso al 31.12.2028 e al 31.12.2029.

Novità della legge di bilancio 2020
L’art. 1 co. 714 della legge di bilancio 2020 stabilisce che, sia ai fini IRES, sia ai fini IRAP, la deduzione della quota del 5%, originariamente spettante per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti “solari”), è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 e ai quattro successivi (2025, 2026, 2027, 2028 e 2029, per i soggetti “solari”).
Pertanto, con riferimento al 2019, non spetta alcuna deduzione.
Effetti ai fini del calcolo degli acconti IRES e IRAP relativi al 2019
Ai fini della determinazione degli acconti IRES e IRAP dovuti per il periodod’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti “solari”), non si tieneconto della novità in esame.

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13. Auto in uso promiscuo a dipendenti – Determinazione del fringe benefit (art. 1 co. 632 – 633)
Viene sostituito l’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, relativo alla determinazione del fringe benefit in caso di auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti.
Veicoli concessi con contratti stipulati fino al 30.6.2020
Resta ferma l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR nel testo vigente al 31.12.2019 “per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020”. Pertanto, con riferimento ai contratti stipulati entro il 30.6.2020, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente, continua a costituire fringe benefit il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell’ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente.
Veicoli concessi con contratti stipulati dall’1.7.2020
Per i suddetti veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dall’ 1.7.2020, si applica invece la nuova versione dell’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR.
La suddetta percentuale di determinazione del fringe benefit varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare:

  • per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiore a 60g/km, si assume il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell’ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;
  • per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km, la percentuale è pari al 30%;
  • per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km, la percentuale è pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021;
  • per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km, la percentuale è pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.

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14. Buoni pasto – Modifiche ai limiti di esclusione dal reddito di lavoro dipendente (art. 1 co. 677)
Sostituendo l’art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR, vengono modificati i limiti di esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto.
Dall’1.1.2020, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di mensa sotto forma di “buoni pasto” fino all’importo complessivo giornaliero di:

  • 4,00 euro per i buoni pasto cartacei (in luogo del precedente limite di 5,29 euro);
  • 8,00 euro per i buoni pasto elettronici (in luogo del precedente limite di 7,00 euro).

Indennità sostitutive di mensa per addetti ai cantieri
Viene invece mantenuto il limite di 5,29 euro con riferimento alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

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15. IVIE e IVAFE – Estensione dell’ambito soggettivo (art. 1 co. 710 – 711)
È ampliato il novero dei soggetti tenuti all’applicazione dell’IVIE e dell’IVAFE per gli immobili, i prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all’estero.
Prima di questo intervento normativo, le imposte patrimoniali in argomento erano dovute solo dalle persone fisiche residenti (anche imprenditori e lavoratori autonomi).
A partire dall’1.1.2020, invece, esse saranno dovute:

  • dalle persone fisiche (anche imprenditori e lavoratori autonomi);
  • dagli enti non commerciali, tra cui anche i trust e le fondazioni;
  • dalle società semplici e gli enti alle stesse equiparati (ex art. 5 del TUIR).

Esonero dalla compilazione del quadro RW
Di norma, le imposte patrimoniali per i beni detenuti all’estero (IVIE ed IVAFE) si liquidano all’interno del quadro RW del modello REDDITI.
Nei casi di esonero dalla compilazione del quadro RW, quando i beni esteri sono affidati in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti (ad esempio, società fiduciarie) ex art. 4 co. 3 del DL 167/90, questi ultimi devono applicare e versare l’imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista.
Nel caso in cui il contribuente non fornisca la provvista, gli intermediari sono tenuti ad effettuare le segnalazioni nominative all’Amministrazione finanziaria attraverso i modelli per i sostituti d’imposta.

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16. Detrazioni IRPEF 19% – Parametrazione al reddito complessivo (art. 1 co. 629 e 692)
Dall’1.1.2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR (sono escluse le detrazioni spettanti ai sensi di altre disposizioni) spettano:

  • per l’intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda 120.000,00 euro;
  • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro.

Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano.
Si tratta, ad esempio, di:

  • spese veterinarie;
  • spese universitarie;
  • spese per i canoni di locazione di studenti universitari fuori sede.

Oneri esclusi dalla parametrazione al reddito complessivo
Sono esclusi dalla parametrazione (la detrazione compete, quindi, per l’intero importo a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo):

  • gli oneri di cui al co. 1 lett. a) e b) e co. 1-ter dell’art. 15 del TUIR (interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale);
  • le spese sanitarie di cui al co. 1 lett. c) dell’art. 15 del TUIR.

Reddito complessivo
A questi fini, il reddito complessivo (determinato ai sensi dell’art. 8 del TUIR) è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10 co. 3-bis del TUIR.
Si deve, invece, tenere conto:

  • del reddito assoggettato al regime forfetario per gli autonomi ex L. 190/2014 (art. 1 co. 75 della L. 190/2014);
  • dei redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni” (ai sensi dell’art. 3 co. 7 del DLgs. 23/2011).

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17. Detrazione IRPEF 19% – Modalità di pagamento tracciabile (art. 1 co. 679 – 680)
A decorrere dall’1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:

  • bonifico bancario o postale;
  • ulteriori sistemi “tracciabili”, diversi da quello in contanti, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Spese per medicinali e prestazioni sanitarie escluse dalla tracciabilità
La disposizione non si applica:

  • alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
  • alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

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18. Spese veterinarie – Aumento dell’importo massimo detraibile (art. 1 co. 361)
Dall’1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% per le spese veterinarie prevista dall’art. 15 co. 1 lett. c-bis) del TUIR si applica fino all’importo massimo di 500,00 euro (in luogo dei precedenti 387,34 euro), per la parte eccedente 129,11 euro.

 

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19. Spese di iscrizione a scuole di musica dei ragazzi (art. 1 co. 346 – 347)
Dall’1.1.2021, spetta la detrazione IRPEF nella misura del 19% per le spese di iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:

  • conservatori di musica;
  • istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della L. 21.12.99 n. 508;
  • scuole di musica iscritte nei registri regionali;
  • cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una Pubblica Amministrazione, per lo studio e la pratica della musica (nuova lett. e-quater all’art. 15 co. 1 del TUIR).

Limite massimo di reddito e di spesa
La detrazione spetta:

  • ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000,00 euro;
  • per un importo delle spese non superiore a 1.000,00 euro;
  • anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli).

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20. Interventi di riqualificazione energetica degli edifici – Proroga (art. 1 co. 175)
È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 – 349 dell’art. 1 della L. 296/2006.
In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2020.
Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.

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21. Interventi di recupero del patrimonio edilizio – Proroga (art. 1 co. 175)
È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.
Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.

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22. Bonus mobili – Proroga (art. 1 co. 175)
Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013 convertito).
A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2019.

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23. Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici (c.d. “bonus facciate”) (art. 1 co. 219 – 223)
È introdotta una nuova detrazione dall’imposta lorda pari al 90% per:

  • le spese documentate e sostenute nell’anno 2020;
  • gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi);
  • gli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444. Considerato che la norma dispone, genericamente, che l’agevolazione consista in una detrazione dall’imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l’IRPEF che l’IRES.

Interventi agevolati
La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
Rientrano tra gli interventi agevolati quelli:

  • di sola pulitura;
  • di sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria).

Assenza di limite massimo di spesa
Con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa massimo.
Ripartizione
La nuova detrazione IRPEF del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali.

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24. Cessione e sconto sul corrispettivo per gli interventi sugli immobili (recupero, riqualificazione energetica e antisismici) (art. 1 co. 70 e 176)
Dall’1.1.2020:

  • viene eliminata la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi antisismici;
  • lo sconto sul corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica permane per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello sulle parti comuni degli edifici condominiali per importi pari o superiori a 200.000,00 euro;
  • viene soppressa la cessione della detrazione IRPEF derivante dall’esecuzione dagli interventi di recupero edilizio da cui si ottiene un risparmio energetico di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR.

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25. Cedolare secca (art. 1 co. 6)
Viene portata “a regime” l’aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato, modificando l’art. 3 co. 2 del DLgs. 14.3.2011 n. 23, che disciplina l’imposta sostitutiva.
Pertanto, per gli anni successivi al 2019, non saranno necessarie ulteriori proroghe per mantenere “stabile” al 10% l’aliquota della cedolare secca sui contratti a canone concordato.
Aliquote della cedolare secca
La cedolare secca può trovare applicazione con due diverse aliquote:

  • l’aliquota “ordinaria”, pari al 21%;
  • l’aliquota ridotta, pari, oggi, al 10%, applicabile ai c.d. contratti “concordati”.

Ambito di applicazione dell’aliquota del 10%
Si ricorda che l’art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011 prevede l’applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che:

  • oltre a essere riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall’art. 1 co. 1 lett. a) e b) del DL 551/88 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di provincia) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE;
  • siano stipulati “a canone concordato” sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all’art. 2 co. 3 della L. 431/98 e di cui all’art. 8 della medesima legge (per poter applicare l’aliquota ridotta della cedolare secca, per i contratti stipulati in base al DM 16.1.2017 senza l’intervento delle associazioni sindacali, è necessaria una attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo definito in sede locale per la determinazione dei canoni).
    Il riferimento, contenuto nell’art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011, all’art. 2 co. 3 e all’art. 8 della L. 431/98 consente di estendere l’aliquota ridotta della cedolare secca:
    • sia ai contratti aventi durata minima di 3 anni, con rinnovo automatico di ulteriori 2 anni alla scadenza, stipulati a norma dell’art. 2 co. 3 della L. 431/98 (c.d. “3+2”);
    • sia ai contratti di natura transitoria (aventi durata superiore a 30 giorni e inferiore a 18 mesi) per la soddisfazione di particolari esigenze delle parti, stipulati a norma dell’art. 2 co. 3 e 5 co. 1 della L. 431/98;
    • sia ai contratti di natura transitoria per la soddisfazione delle esigenze abitative di studenti universitari, stipulati ai sensi dell’art. 2 co. 3 e 5 co. 2 e 3 della L. 431/98;
    • ai contratti di locazione “a canone concordato” di immobili situati in uno dei Comuni in cui è stato deliberato, negli ultimi 5 anni precedenti il 28.5.2014, lo Stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi.

    Cedolare secca sulle locazioni commerciali
    Si segnala che la L. 160/2019 non ha prorogato la cedolare secca sulle loca- zioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq), come introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, dalla legge di bilancio 2019. La misura era, per espressa previsione normativa (art. 1 co. 59 della L. 30.12.2018 n. 145), limitata “ai contratti stipulati nell’anno 2019”.
    Posto che la disciplina non è stata novellata dalla legge di bilancio 2020, né dal decreto collegato (DL 124/2019), la cedolare sulle locazioni commerciali resta di applicazione limitata alle locazioni stipulate nel 2019 (per tutte le annualità di durata del contratto), senza estendersi ai contratti stipulati nel 2020 e successivi.

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    26. Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate (art. 1 co. 693 – 694)
    È prorogata la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinata dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.
    Anche per il 2020, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2020, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
    Per optare per questo regime, occorrerà che entro il 30.6.2020:

    • un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
    • il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

    Nuova aliquota unica dell’imposta sostitutiva
    La proroga in argomento prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.
    In particolare, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, è prevista un’aliquota unica, ossia:

    • l’11% per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate;
    • l’11% anche per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili).

    La proroga conferma la possibilità di eseguire il versamento dell’imposta in tre rate annuali di pari importo. In questo caso, entro il 30.6.2020 deve essere versata solo la prima rata per perfezionare l’opzione.
    Le rate devono essere di pari importo e quelle successive alla prima:

    • scadranno, rispettivamente, il 30.6.2021 e il 30.6.2022;
    • dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, dal 30.6.2020.

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    27. Incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari (art. 1 co. 695)

    Si prevede l’incremento dal 20% al 26% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per le plusvalenze ex art. 67 del TUIR che sono realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati da parte di soggetti che non svolgono attività di impresa.
    Questa imposta sostituisce l’imposizione IRPEF su richiesta del contribuente e deve essere versata a cura del notaio tramite il modello F24, con le modalità previste dall’art. 17 del DLgs. 9.7.97 n. 241.
    Si ricorda che questo regime riguarda i soli fabbricati e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria posseduti da meno di 5 anni (e non, quindi, i terreni lottizzati di cui all’art. 67 co. 1 lett. a) del TUIR, né i terreni edificabili)

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    28. Terreni dei coltivatori diretti e IAP – Proroga dell’esenzione IRPEF (art. 1 co. 183)
    È prorogata anche per il 2020 l’agevolazione prevista dal co. 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.
    Determinazione dei redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2020
    Dal 2017 al 2020 la disciplina fiscale dei terreni in argomento è la seguente:

    • i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;
    • i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l’esenzione dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

    Determinazione dei redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2021
    Per l’anno 2021, i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e IAP di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, concorrono a formare la base imponibile ai fini dell’IRPEF nella misura del 50%.

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    29. Sterilizzazione della clausola di salvaguardia relativa alle aliquote IVA ordinaria e “ridotta” (art. 1 co. 3)
    In relazione all’aumento delle aliquote IVA ordinaria e “ridotta” previsto dalla “clausola di salvaguardia” di cui all’art. 1 co. 718 della L. 23.12.2014 n. 190 in assenza del reperimento di risorse finanziarie equivalenti da parte dello Stato, è stabilita:

    • la sterilizzazione dell’incremento per l’anno 2020;
    • la rimodulazione degli eventuali aumenti per gli anni successivi.

    Aliquota IVA ordinaria
    Per l’anno 2020 l’aliquota IVA ordinaria è confermata in misura pari al 22%. Fatta salva l’adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è fissata al:

    • 25% a decorrere dall’1.1.2021;
    • 26,5% a decorrere dall’1.1.2022.

    Aliquota IVA “ridotta”
    Per l’anno 2020 l’aliquota IVA “ridotta” è confermata in misura pari al 10%. Fatta salva l’adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è stabilita al 12% a decorrere dall’1.1.2021.

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    30. Territorialità IVA per il noleggio di imbarcazioni da diporto (art. 1 co. 725 -726)
    Al fine di prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell’IVA, è disposto che il luogo della prestazione dei servizi di cui all’art. 7-quater co. 1 lett. e) del DPR 633/72 (ossia locazione, leasing, noleggio e simili a “breve termine”) di imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell’UE qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizio al di fuori dell’UE. Le modalità e i mezzi idonei a fornire la predetta dimostrazione saranno individuati con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
    La disposizione si applica alle operazioni effettuate a partire dall’1.4.2020 (art. 1 co. 726 della L. 160/2019) ed è stata introdotta a fronte della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea contro l’Italia, in quanto non è stata considerata ammissibile una riduzione forfetaria generale esclusivamente sulla base di presunzioni.

     

     

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    31. Sterilizzazione delle clausole di salvaguardia per le accise (art. 1 co. 2)
    È prevista la sterilizzazione completa per il 2020 della clausola di salvaguardia relativa all’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante.
    In particolare, è modificato l’art. 1 co. 718 lett. c) della L. 23.12.2014 n. 190 al fine di prevedere l’aumento dell’aliquota delle predette accise in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori:

    • a 1.221 milioni di euro per l’anno 2021;
    • a 1.683 milioni di euro per l’anno 2022;
    • a 1.954 milioni di euro per l’anno 2023;
    • a 2.054 milioni di euro per l’anno 2024;
    • a 2.154 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

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    32. Accisa sul gasolio commerciale (art. 1 co. 630)
    Con una modifica dell’art. 24-ter co. 2 del DLgs. 504/95, si prevede che, a decorrere dall’1.10.2020, non costituirà gasolio “commerciale” usato come carburante quello impiegato da veicoli:

    • di categoria Euro 3 o inferiore;
    • di categoria Euro 4 o inferiore, a decorrere dall’1.1.2021.

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    33. Accisa sui prodotti energetici impiegati per produrre energia elettrica (art. 1 co. 631)
    Al fine di applicare ai prodotti energetici, impiegati nella produzione di energia elettrica, aliquote di accisa specifiche finalizzate a proteggere l’ambiente dal- l’emissione di gas responsabili dell’effetto serra e di polveri sottili, si prevede una rimodulazione e un innalzamento delle aliquote su tali prodotti.

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    34. Imposta sui servizi digitali (art. 1 co. 678)
    È disposta l’entrata in vigore, a decorrere dall’1.1.2020, della nuova “imposta sui servizi digitali”, introdotta dall’art. 1 co. 35 – 50 della L. 145/2018. Contestualmente, sono apportate modifiche in merito all’originaria disciplina dell’imposta.
    Ambito oggettivo
    L’imposta si applica esclusivamente sui ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:

    • veicolazione su una interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
    • messa a disposizione di una interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi;
    • trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo dell’interfaccia digitale.

    Servizi esclusi
    Sono in ogni caso esclusi dal novero dei servizi sui cui ricavi si applica l’imposta:

    • la fornitura diretta di beni e servizi nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;
    • la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
    • la messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell’interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
    • la messa a disposizione di una interfaccia digitale utilizzata per gestire:
      • i sistemi dei regolamenti interbancari previsti dal testo unico di cui al DLgs. 385/93 o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;
      • le piattaforme di negoziazione degli internalizzatori sistematici di cui all’art. 1 co. 5-octies lett. c) del DLgs. 58/98;
      • le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;
      • le sedi di negoziazione all’ingrosso, di cui all’art. 61 co. 1 lett. e) del DLgs. 58/98;
      • le controparti centrali di cui all’art. 1 co. 1 lett. w-quinquies) del DLgs. 58/98;
      • i depositari centrali di cui all’art. 1 co. 1 lett. w-septies) del DLgs. 58/98;
      • gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l’esecuzione delle prestazioni di servizi soggetta alla sorveglianza di un’autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;
      • la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati nel punto precedente;
    • lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

    Sono comunque esclusi i servizi “infragruppo”, ossia i servizi resi a soggetti che, ai sensi dell’art. 2359 c.c., si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante.
    Ambito soggettivo
    L’imposta si applica sui ricavi derivanti dai servizi illustrati, quando contemporaneamente:

    • il prestatore del servizio è uno dei soggetti individuati dal co. 36 dell’art. 1 della L. 145/2018, ovvero un soggetto esercente attività d’impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, realizza congiuntamente:
      • un ammontare non inferiore a 750 milioni di euro di ricavi complessivi, ovunque realizzati e da qualunque attività derivanti;
      • un ammontare non inferiore a 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da servizi digitali rilevanti ai fini dell’imposta e realizzati in Italia;
    • l’utente del servizio è un soggetto che si considera localizzato in Italia nell’anno solare in cui il servizio è tassabile, ai sensi del co. 40 dell’art. 1 della L. 145/2018.

    Misura e applicazione dell’imposta
    L’imposta è dovuta nella misura del 3% e si applica sull’ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell’anno solare.
    I ricavi tassabili vanno assunti al lordo dei costi e al netto dell’IVA e di altre imposte indirette e il loro ammontare è dato dal prodotto dei ricavi derivanti dai servizi digitali ovunque realizzati per la “percentuale rappresentativa” della parte di tali servizi collegata al territorio italiano.
    Versamento dell’imposta e obblighi dichiarativi
    Il versamento dell’imposta da parte dei soggetti passivi è dovuto entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello con riferimento al quale l’imposta dovuta è stata calcolata.
    Inoltre, i soggetti passivi sono tenuti alla presentazione, entro il 31 marzo dell’anno solare successivo a quello con riferimento al quale la dichiarazione viene presentata, della dichiarazione annuale dell’ammontare dei servizi tassabili forniti.
    Disposizioni attuative
    Ulteriori prescrizioni di carattere attuativo ed applicativo potranno essere dettagliate dal decreto di attuazione e dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che renderanno concretamente operativo il nuovo tributo.

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    35. Imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”) (art. 1 co. 661 – 676)
    È istituita un’imposta sul consumo delle bevande analcoliche dolcificate.
    Si tratta di prodotti finiti o prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell’UE (succhi di frutta, compresi i mosti di uva, o di ortaggi e legumi, nonché le acque minerali e le acque gassate) e ottenuti con l’aggiunta di sostanze edulcoranti di origine naturale o sintetica il cui contenuto complessivo, determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza, sia superiore a:

    • 25 grammi per litro nel caso di prodotti finiti;
    • 125 grammi per chilogrammo nel caso di prodotti da diluire.

    Insorgenza dell’obbligazione tributaria, esigibilità dell’imposta e soggetti obbligati
    L’obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:

    • all’atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate da parte del fabbricante nazionale o del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, ai consumatori nazionali o a ditte nazionali che ne effettuano la rivendita (in tal caso, il fabbricante nazionale o il soggetto che provvede al condizionamento sono tenuti al pagamento);
    • all’atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi UE (in tal caso, l’acquirente è tenuto al pagamento);
    • li>all’atto dell’importazione definitiva nel territorio dello Stato per le bevande edulcorate importate da Paesi non UE (in tal caso, l’importatore è tenuto al pagamento).

    L’imposta non si applica alle bevande edulcorate cedute dal fabbricante nazionale in altri Paesi UE o destinate ad essere esportate.
    Misura dell’imposta
    L’imposta è fissata nella misura di:

    • 10,00 euro per ettolitro, per i prodotti finiti;
    • 0,25 euro per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

    Disposizioni attuative e decorrenza
    La definizione delle modalità attuative è demandata ad un apposito decreto del MEF, da pubblicare in G.U. entro il mese di agosto 2020.
    La disciplina ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del suddetto decreto (dall’1.10.2020, ipotizzando la pubblicazione del decreto nel mese di agosto 2020).

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    36. IUC e TASI – Abolizione (art. 1 co. 738)
    A decorrere dal 2020, è abolita la IUC di cui all’art. 1 co. 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e viene riscritta la disciplina dell’IMU.
    Considerato che la IUC si compone dell’IMU e della componente riferita ai servizi comunali che consiste nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella TARI, di fatto, dall’1.1.2020 viene abolita la TASI.

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    37. “Nuova” IMU (art. 1 co. 739 – 783)
    Dall’1.1.2020, viene riscritta la disciplina della “nuova” IMU73 che, ai sensi dell’art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011, continua a sostituire, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati.
    Rispetto alla vecchia disciplina dell’IMU rimangono sostanzialmente invariati:

    • il presupposto impositivo;
    • i soggetti passivi;
    • la definizione di abitazione principale e relative pertinenze;
    • le modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati, delle aree fabbricabili (con qualche piccola differenza) e dei terreni agricoli;
    • le riduzioni della base imponibile previste per i fabbricati vincolati, i fabbricati inagibili o inabitabili e le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (padre o figlio) a determinate condizioni;
    • le fattispecie di immobili esenti (con qualche piccola differenza).

    Aliquote IMU
    Le differenze maggiori rispetto alla vecchia disciplina riguardano le aliquote della “nuova” IMU che sono stabilite nel modo che segue:

    • abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota di base 0,5%, con detrazione di 200,00 euro (i Comuni possono deliberare l’aumento dello 0,1% o la diminuzione fino all’azzeramento);
    • fabbricati rurali strumentali: aliquota di base dello 0,1% (i Comuni possono diminuirla fino all’azzeramento);
    • immobili merce (si tratta dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati): per gli anni 2020 e 2021 l’aliquota di base è fissato allo 0,1% (i Comuni possono deliberare l’aumento fino allo 0,25% o la diminuzione fino all’azzeramento), mentre dall’anno 2022 sono esenti;
    • terreni agricoli: aliquota di base dello 0,76% (i Comuni possono aumentarla sino all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento);
    • immobili produttivi del gruppo “D”: aliquota di base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% allo Stato, la quota rimanente ai Comuni (i Comuni possono soltanto aumentare l’aliquota sino all’1,06%);
    • altri immobili: aliquota di base dello 0,86% (i Comuni possono deliberare l’aumento sino all’1,06% o la diminuzione fino all’azzeramento). Per questa fattispecie, in sostituzione dell’abrogata maggiorazione TASI, i Comuni possono aumentare l’aliquota massima dell’1,06 sino all’1,14%.

    Liquidazione dell’IMU
    L’imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione:

    • alla quota di possesso;
    • ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.

    Ai fini della “nuova” IMU, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.
    Ad esempio, il mese di febbraio 2020, composto da 29 giorni, è computato al soggetto che possiede l’immobile per un numero di giorni pari o superiore a 15. Si computa in capo all’acquirente dell’immobile:

    • il giorno di trasferimento del possesso;
    • l’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.

    Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 15.4.2020, l’intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell’acquirente.
    Termini di versamento
    Rimangono invariati i termini di versamento, ma non le modalità di determinazione delle rate. L’IMU dovuta, infatti, deve essere versata in due rate:

    • la prima scadente il 16 giugno, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;
    • la seconda scadente il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote.

    Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.
    Per l’anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.
    Modalità di versamento
    I versamenti dell’IMU possono effettuati, in alternativa, mediante:

    • il modello F24;
    • l’apposito bollettino postale;
    • la piattaforma di cui all’art. 5 del DLgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e le altre modalità previste dallo stesso codice (quali PagoPA).

    Per i soggetti residenti all’estero non sono previste ulteriori modalità di versamento.

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    38. Canone unico – Istituzione dal 2021 (art. 1 co. 885 – 916)
    Dal 2021, è introdotto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. “canone unico”) che dovrà essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle città metropolitane.
    Il canone sostituirà:

    • la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
    • il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
    • l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni,
    • il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’art. 27 co. 7 e 8 del DLgs. 30.4.92 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.

    Il canone, inoltre, sarà comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

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    39. Accertamenti esecutivi – Estensione ai tributi locali (art. 1 co. 784 – 815)
    Gli accertamenti esecutivi, già operanti per imposte sui redditi/IVA e IRAP in ragione dell’art. 29 del DL 78/2010 trovano applicazione, dall’1.1.2020, anche per i tributi locali e per le entrate di natura patrimoniale.
    A titolo esemplificativo, gli accertamenti esecutivi troveranno applicazione per IMU, TARI, TOSAP, imposta sulla pubblicità e così via.
    Obbligo di versamento delle somme
    Gli importi dovranno essere corrisposti entro il termine per il ricorso: pertanto, il termine per il pagamento viene sospeso ogni anno dal 1° al 31 agosto ex art. 1 della L. 742/69.
    In breve:

    • se il contribuente presenta ricorso, entro il relativo termine occorre versare la totalità delle imposte e gli interessi;
    • se il contribuente non presenta ricorso e non si avvale dell’acquiescenza, bisogna pagare altresì le sanzioni.

    Quanto esposto deriva dal combinato disposto degli artt. 68 del DLgs. 546/92 e 19 del DLgs. 472/97, che non muta a seguito del sopravvento degli accertamenti esecutivi.
    Ove il sistema impositivo di riferimento non preveda la riscossione frazionata del tributo in costanza di ricorso (come avviene per i tributi locali), le imposte e gli interessi vanno pagati per l’intero ammontare (Corte Cost. 30.12.99 n. 464). Invece, per effetto dell’art. 19 del DLgs. 472/97, le sanzioni (anche da omesso versamento) non vanno pagate subito, ma solo se il giudice di primo grado respinge il ricorso e per i 2/3. Il restante importo delle sanzioni va corrisposto se il giudice di secondo grado conferma la decisione della C.T. Prov.
    Tanto premesso, all’atto della ricezione dell’avviso di accertamento, il contribuente può porre in essere vari comportamenti, in seguito sintetizzati:

    • presentare ricorso, chiedendo la sospensione giudiziale ed evitando, se concessa, di dover pagare tutte le imposte prima della sentenza;
    • prestare acquiescenza, dovendo pagare tutte le imposte e gli interessi (senza poter contestare il tributo accertato in sede giudiziale), fruendo della riduzione delle sanzioni al terzo dell’irrogato;
    • presentare, solo se previsto nel regolamento dell’ente locale, istanza di accertamento con adesione.

    Il mancato o tardivo pagamento delle somme intimate con l’avviso di accerta- mento esecutivo non dà luogo alle sanzioni dell’art. 13 del DLgs. 471/97, pari al 30 o al 15% dell’importo non pagato o pagato tardivamente.
    Dilazione di pagamento
    Le somme richieste con l’accertamento possono essere dilazionate dall’ente creditore o dal soggetto affidatario della riscossione.
    Il massimo di rate concedibili, in assenza di regolamento dell’ente locale, è pari a 72, ed occorre la dimostrazione circa la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.
    Non ci sono limiti temporali per la presentazione della domanda di dilazione, che può avvenire sia dopo l’adozione dell’ipoteca/fermo sia dopo i pignoramenti.
    Le misure cautelari, in primis fermi e ipoteche, possono essere adottati, in presenza di domanda di dilazione, solo se questa non viene accolta, o in caso di decadenza.
    Sono fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
    Riscossione coattiva
    Gli importi intimati mediante l’avviso di accertamento esecutivo, se non pagati entro il termine per il ricorso e salvo ottenimento della sospensione giudiziale, vengono posti in riscossione, in proprio dall’ente locale, tramite affidamento al con- cessionario ex art. 53 del DLgs. 446/97 o ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.
    Le somme vengono affidate in riscossione in via diretta, senza notifica, al contribuente, della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale. Ai fini dell’esecuzione coattiva degli importi valgono le regole del DPR 602/73.
    Per ciò che concerne la fase di riscossione coattiva:

    • il versamento degli importi deve avvenire entro il termine per il ricorso;
    • in caso di inadempienza, le somme sono affidate, salvo fondato pericolo, in riscossione decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il versamento, quindi, nella maggior parte dei casi, 90 giorni dalla notifica dell’accertamento (anche se l’effettiva riscossione non può avvenire prima del decorso di 60 giorni dal termine per il ricorso);
    • una volta che il credito è stato affidato in riscossione, è possibile azionare le consuete misure cautelari, in costanza dei presupposti di legge (si tratta, principalmente, dei fermi di beni mobili registrati e delle ipoteche);
    • l’espropriazione (in primo luogo, quindi, il pignoramento) non può avvenire, salvo il caso del fondato pericolo per la riscossione, prima del decorso di 180 giorni dalla data di affidamento del credito, termine che scende a 120 giorni se la riscossione è effettuata dallo stesso soggetto che ha notificato l’accertamento (quindi dall’ente locale o dal concessionario locale);
    • l’espropriazione, se non iniziata entro un anno dalla notifica dell’accertamento esecutivo, deve essere preceduta dalla notifica dell’intimazione ad adempiere ex art. 50 del DPR 602/73, impugnabile per vizi propri.

    Il periodo di sospensione dei 180 (o 120) giorni non opera per gli accertamenti definitivi (che non sono stati impugnati), a seguito di giudicato, o in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.
    Il “soggetto legittimato alla riscossione forzata” informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione, mediante raccomandata semplice oppure posta elettronica.
    La nota di presa in carico degli importi non è un atto impugnabile, siccome è una semplice informativa al debitore.
    Affidamento del credito in riscossione
    Le modalità di affidamento del credito in riscossione saranno definite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
    Nelle more dell’approvazione del decreto, le modalità di trasmissione sono individuate autonomamente dall’ente locale.
    Aggi di riscossione
    Se gli importi non vengono pagati entro il termine per il ricorso, al contribuente vengono addebitati anche gli aggi di riscossione.
    Ove la riscossione sia stata affidata ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, gli aggi, pari al 6% degli importi da riscuotere ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 112/99, sono a carico del debitore.
    Invece, se l’ente riscuote in proprio o tramite concessionario ex art. 53 del DLgs. 446/97, il contribuente deve pagare un aggio pari al 3% con un massimo di 300,00 euro se paga entro 60 giorni da quando è spirato il termine per il ricorso (nella maggioranza dei casi, entro 120 giorni dalla notifica dell’atto).
    Se il termine non è rispettato, l’aggio è pari al 6% con massimo di 600,00 euro. Anche le spese di notifica e delle attività di esecuzione vengono addebitate.
    Interessi di mora
    Se gli importi non vengono pagati entro il termine per il ricorso, al contribuente vengono addebitati gli interessi di mora, che sono aggiuntivi rispetto agli interessi intimati con l’avviso di accertamento esecutivo.
    Ove la riscossione sia stata affidata ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, gli interessi di mora sono quelli dell’art. 30 del DPR 602/73, e sono conteggiati dal giorno successivo alla notifica dell’atto.
    Invece, se l’ente riscuote in proprio o tramite concessionario ex art. 53 del DLgs. 446/97, al contribuente si applicano, sempre sulla quota capitale, gli interessi di mora al tasso legale (che può essere maggiorato al massimo di due punti percentuali con delibera dell’ente), calcolati a partire dai 30 giorni dal termine per il ricorso (in sostanza decorsi, nella maggioranza delle ipotesi, 90 giorni dalla notifica dell’atto).
    Fondato pericolo per la riscossione
    In caso di fondato pericolo per la riscossione, questa, per l’intero, può iniziare decorsi 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.
    Quindi, sembra che, da un lato, non operi a questi fini il periodo di sospensione feriale, dall’altro, che, pure in presenza di ricorso, la riscossione possa proseguire anche per le sanzioni, che, di norma non sono richieste sino alla sentenza di primo grado.
    Non opera nemmeno il periodo di sospensione delle procedure esecutive, di 180 o 120 giorni da quando il credito è stato affidato all’esattore, e non è necessaria la comunicazione di presa in carico degli importi.
    Decorrenza
    Gli accertamenti esecutivi entrano in vigore a partire dai provvedimenti emessi dall’1.1.2020 relativi ai rapporti pendenti alla predetta data.

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    40. Campione d’Italia – Imposta locale sul consumo (ILCCI) (art. 1 co. 559 – 572)
    È istituita l’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI), destinata ad applicarsi alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio di tale Comune per il consumo finale, compresa l’introduzione di beni provenienti dal territorio dell’UE.
    Soggetti passivi
    Sono soggetti passivi dell’imposta:

    • coloro che nel territorio del Comune effettuano – nell’esercizio di impresa, arti o professioni – forniture di beni e prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali;
    • i consumatori finali che effettuano importazioni nel territorio del Comune.

    Territorialità dell’imposta
    Le forniture di beni si considerano effettuate a Campione d’Italia, se il bene al momento della consegna o della messa a disposizione si trova nel territorio del Comune.
    Le prestazioni di servizi sono territorialmente rilevanti:

    • se sono rese nell’esercizio d’impresa, arti o professioni da soggetti che hanno la sede dell’attività economica nel territorio del Comune;
    • secondo criteri di territorialità analoghi a quelli stabiliti dalla legge federale svizzera in materia di imposta sul valore aggiunto, se sono rese nell’esercizio d’impresa, arti o professioni da soggetti non aventi sede nel territorio del Comune.

    Per le prestazioni di servizi relative a immobili ubicati a Campione d’Italia, la base imponibile è costituita dal solo costo del materiale impiegato.
    Esigibilità dell’imposta
    L’imposta è esigibile:

    • nel momento in cui il bene è consegnato o spedito, per le forniture di beni;
    • all’atto del pagamento del corrispettivo, per le prestazioni di servizi.

    Base imponibile e aliquote
    La base imponibile dell’imposta è costituita:

    • dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente delle forniture di beni o al prestatore delle prestazioni di servizi secondo le con- dizioni contrattuali;
    • dal prezzo di costo dei beni oggetto della fornitura, in caso di forniture di beni a titolo gratuito.

    Le aliquote dell’imposta si applicano in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l’IVA.
    Decorrenza
    L’imposta si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a partire dall’1.1.2020.
    L’imposta dovuta per le operazioni poste in essere entro il 30.6.2020 è riscossa secondo termini e modalità stabiliti con decreto ministeriale75.
    Modifiche alla territorialità delle accise e dell’IVA
    Si prevede che:

    • il Comune di Campione d’Italia e le acque italiane del lago di Lugano siano ricomprese nel territorio dello Stato, ai fini dell’applicazione della disciplina delle accise;
    • le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti da Campione d’Italia e dalle acque italiane del lago di Lugano siano considerate importazioni ai fini IVA.

    Le predette disposizioni si applicano a decorrere dall’1.1.2020.

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    41. Campione d’Italia – Agevolazioni fiscali (art. 1 co. 573 – 580)
    Riduzione del 50% di IRPEF/IRES e IRAP
    È prevista, per cinque periodi di imposta, una riduzione del 50% di IRPEF/IRES ed IRAP, determinate a norma dell’art. 188-bis del TUIR e dovute su:

    • redditi delle persone fisiche che non esercitano attività di impresa iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia alla data del 20.10.2019;
    • redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti nel Comune di Campione d’Italia alla data del 20.10.2019;
    • redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e dai soggetti IRES residenti e non residenti, iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel comune di Campione d’Italia, alla data del 20.10.2019.

    Le agevolazioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (dal periodo 2020 “solare”) ed operano ai sensi e nei limiti della disciplina degli aiuti de minimis.
    Credito di imposta per nuovi investimenti
    Per le imprese che effettuano investimenti facenti parte di un progetto di “investimento iniziale”, è prevista l’attribuzione di un credito d’imposta nella misura del 50% dei costi come ammissibili, la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
    L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2019 (dal periodo 2020 “solare”) e fino a quello in corso al 31.12.2024 (al periodo 2024 “solare”).
    Estensione delle agevolazioni ai non residenti
    Si estende la riduzione forfettaria del 30% del tasso di cambio ex art. 188-bis del TUIR anche ai soggetti IRES non residenti.

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    42. Esenzione canone RAI per gli ultrasettantacinquenni (art. 1 co. 355)
    Sostituendo l’art. 1 co. 132 della L. 24.12.2007 n. 244, si stabilisce che il canone RAI non è dovuto per i soggetti:

    • di età pari o superiore a 75 anni;
    • con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000,00 euro annui;
    • non convivente con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti.

    Pertanto, a fronte della modifica, la soglia di reddito per fruire dell’esenzione è fissata, a regime, pari a 8.000,00 euro annui ed è possibile beneficiare dell’agevolazione anche nei casi di convivenza con collaboratori domestici, colf e badanti.
    Decorrenza
    La modifica opera a decorrere dal 2020.
    Sanzione
    Per l’abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d’importo compreso tra 500,00 e 2.000,00 euro per ciascuna annualità evasa.

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    43. Rimborsi per i pagamenti elettronici da parte di privati (art. 1 co. 288 – 289)
    Si introduce una misura dedicata ai privati al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.
    Soggetti beneficiari
    L’agevolazione spetta alle persone fisiche:

    • maggiorenni;
    • residenti nel territorio dello Stato;
    • che, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi.

    I suddetti soggetti hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri che saranno individuati con apposito decreto.

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    44. Accordo FATCA – Conti intestati a residenti USA per i quali non è stato acquisito il codice fiscale (art. 1 co. 722 – 723)
    A decorrere dall’1.1.2020, per i conti finanziari intrattenuti presso intermediari residenti in Italia da soggetti residenti negli Stati Uniti d’America, in assenza dell’acquisizione del codice fiscale statunitense tali intermediari:

    • ottengono e comunicano all’Agenzia delle Entrate la data di nascita dei titolari dei conti esistenti al 30.6.2014, per i quali non è stato ottenuto il codice fiscale USA;
    • richiedono, almeno una volta all’anno, ai titolari il codice fiscale USA mancante;
    • effettuano, prima dell’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati dei conti in ossequio alla L. 18.6.2015 n. 95, attuativa dell’accordo sul Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), una due diligence fiscale sul cliente al fine di verificare l’acquisizione del codice fiscale USA mancante.

    A decorrere dal periodo di rendicontazione 2017, se vengono effettuati gli adempimenti di sopra descritti non si applicano le sanzioni previste dall’art. 9 co. 1 e 2 della L. 95/2015.

     

     

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    45. Parità di genere negli organi amministrativi e di controllo delle società quotate (art. 1 co. 302 – 305)
    È modificato il co. 1-ter dell’art. 147-ter del DLgs. 58/98 (TUF), in tema di composizione del consiglio di amministrazione delle società quotate, prevedendo l’aumento da 1/3 a 2/5 della quota riservata al genere meno rappresentato.
    Sono, inoltre, prorogati da 3 a 6 i mandati in cui trovano applicazione le disposizioni in tema di tutela del genere meno rappresentato.
    Parallelamente, è modificato il co. 1-bis dell’art. 148 del DLgs. 58/98 (TUF), in tema di composizione dell’organo di controllo, prevedendo, anche in questo caso, che il genere meno rappresentato ottenga almeno 2/5 dei membri effettivi del Collegio sindacale e che tale criterio si applichi per 6 mandati consecutivi.

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    46. Card cultura diciottenni (art. 1 co. 357 – 358)
    Si prevede la proroga, anche per l’anno 2020, della c.d. “card cultura diciottenni”, destinata ai soggetti:

    • residenti in Italia e in possesso, ove necessario, di un valido permesso di soggiorno;
    • che compiono 18 anni di età nel 2020. Il bonus cultura in esame è utilizzabile:
    • per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, a monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;
    • nonché per sostenere i costi relative ai corsi di musica, teatro o lingua straniera.

    Le modalità attuative di tali disposizioni saranno stabilite da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.