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Con la risposta all’interpello del 3.8.2020 n. 238, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito gli obblighi IVA che devono essere assolti da una società italiana la quale vende beni a privati acquirenti extra-UE per il tramite di una piattaforma on line, qualora i beni siano stati previamente inviati e stoccati presso un deposito fiscale di terzi situato in una zona franca del medesimo Stato extra-UE e siano rimasti di proprietà della società italiana fino alla cessione nei confronti del cliente finale.

I beni oggetto dell’operazione vengono sdoganati solo a seguito della vendita ai clienti finali. Pertanto, il previo invio della merce all’estero, presso il deposito fiscale, costituisce una mera esportazione “franco valuta”, in cui manca uno degli elementi che caratterizza le cessioni all’esportazione ex art. 8 del DPR 633/72, ossia il trasferimento del diritto di proprietà sui beni stessi. Tale operazione, dunque, non concorre alla formazione del plafond, né alla qualifica di esportatore abituale in capo alla società istante.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, in analogia con la fattispecie rappresentata nella risoluzione 94/2013, anche quella oggetto della risposta a interpello 238/2020 possa essere assimilata al consignment stock per quanto concerne il differimento dell’effetto traslativo della proprietà sui beni. Pertanto, con il prelievo dei beni dal deposito per la consegna al cliente estero, si realizzerebbero i presupposti per inquadrare l’operazione, unitariamente considerata, come cessione all’esportazione non imponibile, ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/72.

Resta ferma la necessità che l’operazione, fin dalla sua origine, e nella sua rappresentazione documentale, sia stata concepita in vista del definitivo trasferimento e cessione all’estero della merce.

Il collegamento tra i beni inviati all’estero in “franco valuta” (per specie, qualità e quantità) e quelli ceduti secondo gli accordi contrattuali può essere dimostrato mediante:

  • annotazione in un apposito registro delle spedizioni dei beni all’estero, tenuto ai sensi dell’art. 39 del DPR 633/72, dove riportare per ciascuna annotazione gli estremi del documento di esportazione doganale;
  • indicazione nella fattura di vendita, emessa al momento della consegna dei beni all’acquirente, della corrispondente annotazione del registro relativa ai medesimi prodotti (cfr. Risoluzione Ministeriale 4.12.75 n. 520657).

Nel caso specifico, l’operazione è esonerata dall’obbligo di fatturazione (salvo che la fattura sia richiesta dal cliente), nonché dall’obbligo di certificazione fiscale ex art. 2 lett. oo) del DPR 696/96, in quanto essa è riconducibile al commercio elettronico indiretto, e quindi assimilata alle vendite per corrispondenza per quanto concerne gli obblighi di documentazione.

I corrispettivi delle vendite devono, tuttavia, essere annotati nel registro previsto dall’art. 24 del DPR 633/72.