Con la risposta a interpello 13.1.2020 n. 4, l’Agenzia delle Entrate ha fornito, fra l’altro, i seguenti chiarimenti circa l’importazione di beni ceduti da una società svizzera a un soggetto passivo italiano con addebito al primo, da parte dello spedizioniere, dell’IVA assolta in Dogana.
Agli effetti dell’IVA, il debitore dell’imposta in Dogana è sempre l’effettivo proprietario della merce e non l’intermediario che agisce come rappresentante indiretto obbligato al pagamento dei diritti doganali all’entrata della merce nel territorio doganale.
Il destinatario nazionale della merce è, pertanto, l’unico soggetto legittimato a detrarre l’IVA assolta al momento dell’importazione, previa annotazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti.