Con la risposta a interpello n. 10 di recente pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, la stessa si è pronunciata per la prima volta sulla difficile questione dell’applicazione delle nuove regole IVA in tema di voucher, con particolare riferimento al settore del welfare aziendale.
Nella vicenda esaminata, un soggetto specializzato nella fornitura di servizi welfare a beneficio dei dipendenti e nei confronti di aziende convenzionate, le quali gli affidano la gestione dei propri piani welfare attraverso contratti di mandato senza rappresentanza, opera tramite un portale web che mette a disposizione del personale un sistema di prenotazione di beni e servizi, precedentemente elencati nel regolamento del datore di lavoro.
In sostanza il caso proposto è il seguente: il lavoratore comunica attraverso il portale i dati del fornitore scelto e la tipologia di bene/servizio desiderata; quando il fornitore terzo comunica l’accettazione, il portale genera un “documento di legittimazione”, il quale dà diritto al dipendente di ricevere il bene o servizio. Al tempo stesso, la società di welfare si obbliga nei confronti del fornitore per quanto riguarda il pagamento, che in un secondo momento il fornitore riaddebita al datore di lavoro, secondo la procedura del mandato senza rappresentanza richiamato.
L’istante sottolinea che i documenti di legittimazione citati sono emessi ai sensi dell’art. 51, comma 3-bis del TUIR e dell’art. 6 del DM 25 marzo 2016 e hanno quindi le seguenti caratteristiche: oltre all’obbligo di essere accettati come corrispettivo a fronte di una cessione di beni/prestazione di servizi, i dati identificativi del lavoratore e del fornitore scelto, l’intrasferibilità, l’esatta individuazione di beni o servizi cui il beneficiario ha diritto, la copertura totale del corrispettivo.
Secondo l’Agenzia, date le caratteristiche dei documenti descritti, in particolare l’obbligo di essere accettati da parte della struttura convenzionata come corrispettivo a fronte di una cessione/prestazione, gli stessi rientrano nell’ambito di applicazione del concetto “IVA” di “buoni corrispettivo” disciplinato dalla Direttiva 2016/1065/Ue.
Inoltre, individuando il voucher sin dall’origine, in termini di natura, qualità, quantità, luogo di effettuazione dell’operazione e identità del dipendente, i beni e servizi prescelti, consentendo dunque di individuare la disciplina IVA dell’operazione a cui dà diritto, il voucher stesso deve qualificarsi come “voucher monouso” ex art. 6-ter del DPR 633/72, secondo quanto afferma l’Agenzia.
Tale rilievo, riferito alla natura monouso sembra costituire una “integrazione” rispetto a quanto emerge dalla risposta n. 519/2019 e denota una lettura dell’art. 6-bis del Decreto IVA allineata rispetto alla formulazione all’art. 30-bis della Direttiva IVA.
Di conseguenza, ai sensi del comma 3 dell’art. 6-ter, all’atto della “generazione” del buono, il fornitore dovrà fatturare alla società di welfare la transazione. Quest’ultima, agendo per conto del datore di lavoro, dovrà “ribaltare” (ex art. 3, comma 3, ultimo periodo DPR 633/72) allo stesso l’operazione di acquisto, il quale valuterà ai fini della detrazione IVA l’inerenza dell’operazione alla propria attività d’impresa. Nelle due fasi del rapporto di mandato andrà dunque applicato il medesimo trattamento ai fini IVA.
Il trasferimento del voucher al dipendente, da parte della società di welfare per conto del datore di lavoro secondo quanto esaminato, non porrà in essere, invece, una operazione rilevante ai fini IVA, ai sensi dell’art. 3, comma 3 DPR 633/72 (il quale esclude dall’ambito IVA le prestazioni oggetto di welfare aziendale). Anche l’operazione di trasferimento da parte del datore di lavoro è irrilevante ai fini IVA, per le stesse motivazioni.
L’Agenzia esamina poi il caso in cui il fornitore sia un’agenzia di viaggi che adotta il regime ex art. 74-ter del Decreto IVA: in tale ipotesi, l’Agenzia sostiene che solo nel momento in cui viene incassato il corrispettivo per il servizio reso, l’agenzia di viaggi dovrà emettere verso la società di welfare una fattura “senza separata indicazione dell’imposta”, essendo inclusa nel corrispettivo ai sensi dell’art. 74-ter.
Identico regime IVA andrà applicato in fase di “ribaltamento” verso il datore di lavoro; il trasferimento del voucher al lavoratore rimane, invece, anche in questo caso, un’operazione fuori campo IVA.