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Sono state pubblicate, sul S.O. n. 47 alla G.U. 31.12.2019 n. 305, le Tabelle ACI per il 2020 dei costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motocicli per la determinazione del fringe benefit dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi in caso di utilizzo promiscuo degli automezzi aziendali.

Per effetto delle novità introdotte dall’art. 1 co. 632 – 633 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), che ha sostituito l’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, si è resa necessaria la suddivisione delle suddette Tabelle in due serie:

  • una per la disciplina applicabile per i contratti stipulati fino al 30.6.2020;
  • l’altra per la disciplina in vigore con riferimento ai contratti stipulati dall’1.7.2020.

Le tabelle sono disponibili anche sul sito Internet dell’ACI (www.aci.it), nella sezione servizi on line/fringe benefit (previa registrazione).

Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente/collaboratore con contratti stipulati entro il 30.6.2020, continua a costituire fringe benefit il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle suddette Tabelle nazionali dell’ACI (riportanti gli importi rilevanti fino al 30.6.2020), al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal lavoratore.

Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dall’1.7.2020 si applica, invece, la nuova versione dell’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR.

La suddetta percentuale di determinazione del fringe benefit varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica (CO2). In particolare:

  • per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60 g/km, si assume il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell’ACI (importi rilevanti dall’1.7.2020), al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al lavoratore;
  • per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km, la percentuale è pari al 30%;
  • per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la percentuale è pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a de-correre dal 2021;
  • per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiore a 190 g/km, la percentuale è pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.