Nella risposta a interpello 7.2.2020 n. 37, l’Agenzia delle Entrate esamina l’applicazione ad un particolare patto di famiglia, dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, di cui all’art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90.
Secondo l’Agenzia, l’esenzione in oggetto è applicabile al patto di famiglia con il quale il 100% delle partecipazioni della “super holding di famiglia”, detenute al 33,3% in comproprietà da tre fratelli, vengono da questi (con atti collegati confluenti in un unico atto formale) donate ai propri rispettivi figli, in quota indivisa, nella misura di:
- piena proprietà al 18% della partecipazione;
- nuda proprietà dell’82% della partecipazione, riservandosene i disponenti l’usufrutto, ma attribuendo il diritto di voto ai figli beneficiari del patto.
Il patto prevede espressamente il vincolo dei figli a conservare la comunione di quote per lo meno per 5 anni.
Secondo l’Agenzia, infatti, in tal caso, sussiste il requisito del “controllo” di cui all’art. 2359 co. 1 n. 1 c.c., richiesto dall’art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90 in quanto:
- sebbene sia trasferita solo la nuda proprietà dell’82% delle quote, è espressamente disposto che, in deroga alle regole abituali, ai figli, beneficiari del patto di famiglia, spetti il diritto di voto in assemblea;
- è previsto che l’attribuzione avvenga in comproprietà.