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L’art. 30 del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. decreto “liquidità”) ha previsto l’estensione del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, di cui all’art. 64 del DL 18/2020, anche con riferimento all’acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Con l’art. 64 del DL 18/2020 è riconosciuto un credito d’imposta:

  • ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e delle attrezzature sostenute nel 2020, fino all’importo massimo di 20.000,00 euro per ciascun beneficiario;
  • nel limite complessivo di spesa previsto per l’agevolazione, fissato in 50 milioni di euro.

Per effetto dell’art. 30 del DL 23/2020, il suddetto credito d’imposta trova applicazione anche per le spese sostenute nell’anno 2020 per “l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale”.

La nuova disposizione estende quindi le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta includendo, come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2020 n. 9 (§ 13), anche quelle relative:

  • all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
  • all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi;
  • ai detergenti mani e ai disinfettanti.

A seguito dell’emanazione del Decreto Legge n. 34 del 19 Maggio 2020, è stato disposto l’aumento dal 50% al 60% della percentuale del credito d’imposta e l’innalzamento a 60.000,00 euro del limite massimo delle spese agevolabili sostenute nel 2020 per ciascun beneficiario.

Rimane da chiarire la natura dei beneficiari ammessi alla fruizione del credito; tale chiarimento sarà fornito in seguito da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che sarà emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto.