tel. 049.8763120 - fax. 049.8752942 segreteria@zagarese.net

L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 12.12.2019 n. 516 e 520, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013.

Con la risposta a interpello 12.12.2019 n. 516, è stato chiarito che la remunerazione riconosciuta al socio-amministratore e ai consulenti esterni/soci attraverso l’assegnazione di quote al capitale sociale della start up innovativa (c.d. “work for equity”), pur costituendo, ai fini IRES, un costo per prestazioni rese dai soci (il cui debito si trasforma in capitale a seguito di rinuncia al credito da parte dei soci) e uno speculare provento ordinariamente tassabile in capo ai soci, rispettivamente a titolo di compenso per l’attività di amministratore e compenso professionale, non può essere agevolato ai fini del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, non rappresentando un costo effettivamente sostenuto dalla società.

Infatti, nel caso di specie, in cui la società ha come controparti l’amministratore e soci qualificati, si determina, sotto il profilo sostanziale, un apporto di lavoro che si trasforma in capitale di rischio mediante la rinuncia al credito, lavoro che sarà remunerato solo se e quando saranno conseguiti i profitti. Tale situazione quindi, secondo l’Agenzia, non consente di ritenere effettivi i costi sostenuti dalla società che ha come controparte dei soci qualificati e non economie terze.

Con la risposta a interpello 12.12.2019 n. 520, è stato affermato che, ai fini del credito d’imposta, i rimborsi delle spese (vitto e alloggio) sostenute dall’impresa per le trasferte del collaboratore esterno sono ammissibili soltanto se viene dimostrato il collegamento tra i viaggi di lavoro e lo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo prevista dal contratto stipulato con il professionista.

Tali oneri concorreranno, eventualmente, nel periodo d’imposta di competenza, ai sensi dell’art. 109 del TUIR, fermo restando che dovrà essere garantita dal committente la loro congruità rispetto all’attività di ricerca.