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Dopo l’annuncio del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte di un’ulteriore stretta nelle misure per il contenimento dell’epidemia da Corona Virus con la chiusura di tutte le attività produttive ritenute non essenziali, è stato pubblicato ieri in GU n.76 del 22-3-2020, il Decreto “Chiudi Italia” con l’elenco delle attività ritenute essenziali che potranno continuare ad essere operative. Nel seguito riportiamo un breve excursus del Decreto in oggetto.
Il Decreto Legge “Chiudi Italia” approvato ieri dal Consiglio dei Ministri prevede principalmente, al fine del contenimento dell’epidemia da Corona Virus, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle che erogano servizi di pubblica utilità o servizi essenziali, delle attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari e di ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza. Resteranno dunque in funzione l’intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica e, tra i servizi, quelli dei call center.
Aperte anche le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere autorizzate e le attività degli impianti a ciclo continuo, previa comunicazione al prefetto. Quest’ultimo può sospendere l’attività produttiva qualora reputi non sussistano le condizioni per la loro prosecuzione.
Al fine di identificare con maggiore precisione le attività produttive e commerciali ritenute essenziali, e quindi non soggette alla sospensione, lo stesso Decreto indica nell’allegato 1, che riportiamo nell’appendice, una lista di circa 80 voci con il relativo codice ATECO autorizzate ad essere operative.
Il Decreto in vigore da oggi, lunedì 23 marzo fino al 3 aprile p.v. consente comunque alle aziende soggette alla sospensione di completare le procedure necessarie alla temporanea chiusura, compresa la spedizione della merce in giacenza entro il 25 marzo p.v.
Si ricorda, infine che, le attività sospese con il presente provvedimento possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Appendice: Decreto Chiudi Italia