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L’art. 55 del Decreto Legge n. 18/2020 (cd. Decreto “Cura Italia”) pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 e convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020 introduce un’importante misura a sostegno della liquidità delle imprese, riconoscendo alle stesse la possibilità di trasformare le attività per imposte anticipate (c.d. DTA deferred tax assets) in crediti d’imposta.

Di seguito un breve excursus della normativa di riferimento.

La possibilità di convertire le attività per imposte anticipate in credito d’imposta è riconosciuta alle società che, entro il 31 dicembre 2020, cedono a titolo oneroso crediti commerciali e finanziari vantati nei confronti di debitori inadempienti da almeno 90 giorni (cd. crediti “deteriorati”).

In tale fattispecie, è consentita la conversione delle DTA relative a:

  • perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’art. 84 del TUIR alla data della cessione dei crediti;
  • ACE non ancora dedotta né fruita mediante credito d’imposta alla data della cessione dei crediti.

Le DTA sono trasformabili nel limite del 20% del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA non producono interessi e possono essere utilizzati, senza limiti d’importo in compensazione, ceduti oppure chiesti a rimborso.

Tali crediti d’imposta vanno inoltre indicati nella dichiarazione dei redditi, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile IRAP.

La finalità dell’intervento in oggetto consiste nel ridurre il fabbisogno di liquidità delle imprese da destinare al pagamento delle imposte attraverso l’aumento delle disponibilità di cassa in un periodo di crisi legata all’emergenza COVID-19, nel rispetto comunque della coerenza complessiva del sistema fiscale posto che, a fronte di tale anticipazione, viene meno il meccanismo di riporto in avanti dei componenti oggetto di trasformazione.

L’unica limitazione posta dalla normativa sulla conversione delle DTA è indicata nel comma 6 dell’articolo 44-bis del Dl. 34/2019, riformulato dall’art. 55 del Dl.18/2020, il quale prevede che tali disposizioni non si applichino alle cessioni di crediti tra società tra loro collegate da rapporti di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile e alle società controllate, anche indirettamente dallo stesso soggetto.

Nonostante, siano escluse dall’agevolazione le cessioni a favore di soggetti facenti parte dello stesso gruppo, si ritiene che tra i crediti “deteriorati” possano rientrare anche i crediti “intercompany” dal momento che: la finalità del provvedimento è quella di creare liquidità per le imprese; la norma non stabilisce alcuna preclusione in tal senso e tale conclusione sarebbe in linea anche con il calcolo dello 0,5% dei crediti deducibili in base all’art. 106 del TUIR.

Non si ravvisano neanche limiti in merito alla data di origine del credito, potendo quindi dare diritto alla conversione di DTA sia la cessione dei crediti sorti prima che quelli generati dopo l’entrata in vigore del Decreto “Cura Italia”, purché scaduti da 90 giorni alla data di cessione.

La disposizione in oggetto fa riferimento alle DTA anche se non iscritte in bilancio, determinando un impatto favorevole a conto economico, per l’ammontare delle DTA non iscritte in bilancio, tale da compensare (in tutto o in parte) il possibile impatto negativo risultante dalla cessione dei crediti deteriorati che probabilmente darà origine a delle minusvalenze.

La trasformazione delle DTA in credito d’imposta dovrebbe avvenire alla data di efficacia della cessione dei crediti. Da tale momento, per il cedente le perdite e le eccedenze ACE relative alle DTA trasformate in credito d’imposta non sono più deducibili né fruibili tramite credito d’imposta.

La trasformazione delle DTA in credito d’imposta è subordinata all’esercizio di un’apposita opzione per l’applicazione del cd. “canone di garanzia”, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2020, da cui deriva l’obbligo di corresponsione annualmente all’erario di un importo pari alla all’1,5% della differenza tra le DTA oggetto di trasformazione e l’ammontare di imposte versate a titolo di IRES ed IRAP. In relazione alle DTA oggetto di trasformazione, secondo quanto sostenuto da Assonime, dovrebbero rilevare ai fini del computo solo le DTA trasformate in crediti d’imposta e non quelle potenzialmente trasformabili.

Relativamente alla decorrenza dell’opzione il comma 3 della norma in commento prevede che l’opzione ha efficacia “a partire dall’esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione” dei crediti, cioè dall’esercizio 2021.

Il credito d’imposta generato dalla conversione delle DTA in linea con il fine perseguito dalla norma, possa essere utilizzato, già dalla data di cessione dei crediti deteriorati, senza dover attendere la data di efficacia dell’opzione sopra citata.

Si ricorda che ai fini della determinazione del beneficio fiscale in oggetto è necessario seguire i seguenti passaggi:

  1. individuare l’ammontare dei crediti deteriorati, vale a dire dei crediti insoluti da più di 90 giorni per i quali si è proceduto alla cessione;
  2. determinare le perdite fiscali pregresse e le eccedenze Ace non ancora utilizzate in dichiarazione dei redditi;
  3. individuare il minore tra: il 20% del valore nominale dei crediti ceduti indipendentemente dal corrispettivo della cessione e l’ammontare delle perdite fiscali pregresse ed eccedenze ACE non ancora utilizzate;
  4. applicare al valore precedentemente individuato l’aliquota d’imposta IRES del 24%.

Di seguito si propone un esempio numerico per una migliore comprensione.

  • la società X detiene crediti verso clienti per 15 milioni, dei quali euro 3 milioni possono essere considerati “deteriorati” in quanto insoluti da oltre 90 giorni;
  • in data 1° ottobre 2020 i crediti deteriorati vengono ceduti con uno sconto pari al 30% del relativo valore nominale, ossia al prezzo di 2,1 milioni;
  • la società presenta perdite fiscali pregresse ed eccedenze ACE per complessivi euro 1 milione.

E’ necessario quindi, porre a confronto i due parametri quantitativi rilevanti:

  • il 20% del valore nominale dei crediti ceduti (il 20% di 3 milioni è pari ad euro 600.000) indipendentemente dal corrispettivo della cessione;
  • l’ammontare delle perdite fiscali pregresse ed eccedenze ACE pari ad euro 1 milione.

Ai fini della determinazione dell’ammontare delle DTA trasformabili in credito d’imposta è necessario prendere il minore tra i due valori sopra citati, ossia i 600 mila euro, ed applicarvi l’aliquota IRES del 24%, ottenendo un importo pari ad euro 144 mila. In tale fattispecie, la Società a far data dal 1 ottobre 2020 potrà utilizzare detto importo, ad esempio, in compensazione di debiti d’imposta e contributivi, beneficiando così di un vantaggio finanziario immediato. Dal 1 ottobre, la medesima società dovrà rettificare riducendole le perdite fiscali e le eccedenze ACE compensabili con i futuri redditi imponibili nel caso di specie, da un milione ad euro 400 mila. La Società inoltre potrà dedurre ai fini IRES una perdita su crediti pari ad euro 900 mila, vale a dire pari alla differenza tra il valore nominale dei crediti pari ad euro 3 milioni ed il relativo prezzo di cessione 2,1 milioni.

Infine, la minusvalenza imputata a conto economico per euro 900 mila potrebbe essere compensata, in parte con lo stanziamento del provento di euro 144 mila qualora non fossero state stanziate, nei precedenti esercizi, in tutto o in parte, imposte anticipate sulle perdite fiscali o sulle eccedenze ACE.