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Il 10 luglio u.s. è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il provvedimento prot. 259854/2020 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il quale è stata approvato l’apposito modello con le relative istruzioni per comunicare le spese agevolabili ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta per le spese di sanificazione e l’acquisto di DPI e per la fruizione del credito d’imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro.

Nella stessa data l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 20/E del 10 luglio 2020 con la quale forniva i primi chiarimenti in merito ai due sopra citati crediti d’imposta.

Di seguito si propone una breve disamina della prassi di riferimento.

Il Dl. n. 34/2020 il cosiddetto “Decreto Rilancio” ha introdotto una serie di iniziative per fronteggiare le spese sostenute dalle aziende per l’emergenza sanitaria legata al COVID-19, tra queste sono state introdotte due specifiche agevolazioni fiscali, il credito d’imposta:

  • per l’adeguamento degli ambienti di lavoro; e
  • per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di DPI.

Con riferimento alla prima agevolazione citata il legislatore ha previsto un credito d’imposta pari al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 fino ad un massimo di 80.000. Tale credito è riconosciuto per le imprese che esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico quali ad esempio hotel, mense, gelaterie e pasticcerie, etc.

La comunicazione di tali spese va presentata nel periodo compreso tra il 20.07.2020 – 30.11.2021. Il credito d’imposta è in seguito utilizzabile fino all’ammontare massimo fruibile in compensazione mediante F24, dal giorno successivo alla ricezione della relativa comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate e, in ogni caso nel periodo compreso tra l’1.1.2021 e il 31.12.2021.

In relazione al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di DPI il legislatore ha introdotto un credito d’imposta pari al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 fino ad un massimo di 60.000 euro.

Per richiedere tale agevolazione è necessario presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate nel periodo compreso tra il 20.07.2020 e il 7.9.2020, nella quale il contribuente dichiarerà l’ammontare delle spese sostenute per la sanificazione e l’acquisto di DPI fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo stimato delle spese da sostenere dal mese della sottoscrizione fino al 31 dicembre 2020.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile sarà in seguito determinato sulla base di una percentuale che sarà resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020.

Il credito d’imposta in oggetto potrà essere utilizzato dai beneficiari nel modello Redditi relativo al periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa agevolata, e pertanto nel modello Redditi 2021, oppure in alternativa in compensazione tramite modello F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del predetto Provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate renderà nota la percentuale utilizzabile per determinare il credito spettante a ciascun beneficiario.

Si ricorda che, in merito alle modalità di utilizzazione del credito:

  • il modello F24 deve essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (con una prossima risoluzione sarà istituito il codice tributo necessario per la compensazione).
  • non operano il limite dei 700.000€ annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, L. n. 388/2000 (aumentato a 1.000.000€, per il 2020, dall’art. 147, DL n.34/2020) ed il limite dei 250.000€ annui previsti per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. Redditi, ex art. 1, c. 53, L. n. 244/2007.

Lo Studio invita i clienti a fornire quanto prima la documentazione relativa alle spese agevolabili sopra citate ai fini della presentazione delle istanze per il conseguimento del credito d’imposta sanificazione e acquisto di DPI e del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.

Per una discussione più approfondita i professionisti dello Studio sono a Vostra disposizione.