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Dopo la conferenza stampa del 26 aprile del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è stato emanato dal Governo il nuovo DPCM del 26 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.108 del 27 aprile 2020, il quale dispone un allentamento delle restrizioni agli spostamenti all’interno delle Regioni e sotto il profilo delle riaperture stabilisce una nuova lista di codici Ateco di attività che potranno essere aperte dal 4 maggio p.v.
Le misure del presente Decreto entrano in vigore a partire dal 4 maggio p.v. e resteranno efficaci fino al 17 maggio.
Nel seguito riportiamo un breve excursus del Decreto in oggetto.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha dato ufficialmente inizio alla fase 2 delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del Corona Virus, vale a dire la progressiva riapertura delle attività in precedenza chiuse nella fase acuta di diffusione del virus.
La principale novità riguarda la riapertura del settore manifatturiero, attraverso la modifica dell’elenco delle attività consentite dal DPCM del 10 aprile 2020 attualmente in vigore, e l’introduzione nel nuovo elenco allegato al DPCM in oggetto dei codici ATECO relativi alla fabbricazione di autoveicoli, alla costruzione di edifici, di mobili e quello residuale relativo a tutte le altre industrie manifatturiere.
Il DPCM prevede l’obbligo di rispettare il protocollo sottoscritto il 24 aprile tra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, e quello relativo al settore del trasporto e della logistica sottoscritti rispettivamente il 24 aprile e il 20 marzo 2020. Questi protocolli, sotto forma di allegati, diventano quindi parte integrante del DPCM. La mancata attuazione dei protocolli determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Per le imprese che riprendono l’attività dal 4 maggio era possibile da ieri svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura.
Nulla cambia per le attività professionali per le quali le prescrizioni restano identiche a quelle già previste dal DPCM del 10 aprile u.s. Si raccomanda, tra le altre cose, che sia attuato il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile e siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio.

Si ricorda infine che a partire dal 4 maggio cambiano gli obblighi per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 gradi) ai quali non è più fortemente raccomandato, ma è bensì imposto di rimanere presso il proprio domicilio, limitando al massimo i contatti sociali e informando il proprio medico curante.

Appendice: DPCM-26-aprile-2020