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Con le risposte fornite nel corso di Telefisco 2020 sono stati forniti i primi chiarimenti relativi al credito d’imposta per investimenti in beni materiali strumentali di cui all’art. 1 co. 184 – 197 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020).

L’art. 1 co. 191 della L. 160/2019 dispone che se l’interconnessione dei beni avviene “in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi del comma 188”.

Nel caso in cui l’impresa decida di avvalersi di tale facoltà, iniziando a fruire del credito “generale” (6%) nell’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene, ai fini della fruizione del credito d’imposta “Industria 4.0” (40% fino a 2,5 milioni; 20% tra 2,5 e 10 milioni), al netto della quota di credito già fruita in precedenza, decorre un nuovo quinquennio.

Ad esempio, ipotizzando che nel corso del 2020 si proceda all’acquisto e all’entrata in funzione di un bene agevolabile di costo pari a 100.000 euro e che nel corso del 2021 si proceda anche alla sua interconnessione, qualora l’impresa nel corso del 2021 si avvalga della possibilità di utilizzare in compensazione la prima quota del credito spettante ai sensi del comma 188, pari a 1.200 euro (1/5 di 6.000, credito d’imposta complessivo dato da 100.000 × 6%), a partire dal 2022 decorrerà il quinquennio di fruizione del credito spettante ai sensi del comma 189 e la quota annuale compensabile sarà pari a 7.760 euro (1/5 di 38.800 euro).

Ai sensi dell’art. 1 co. 193 della L. 160/2019, “se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi”.

Al riguardo è stato chiarito che:

  • il meccanismo di “recapture” si applica a tutti i beni agevolabili e non solo a quelli materiali di cui all’Allegato A alla L. 232/2016;
  • nel caso in cui l’entrata in funzione dei beni o la loro interconnessione si verifichi in un anno successivo a quello in cui si considera effettuato l’investimento in base all’art. 109 del TUIR, il termine finale del “periodo di sorveglianza” previsto dalla disciplina va individuato, rispettivamente, nel 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’entrata in funzione o a quello dell’avvenuta interconnessione (ad esempio, se un bene “4.0” da Allegato A acquistato nel 2020 viene fatto entrare in funzione nel 2020 e poi viene interconnesso nel 2021, il “periodo di osservazione” non è il biennio 2021-2022, ma quello 2022-2023);
  • le disposizioni concernenti gli investimenti sostitutivi si rendono applicabili esclusivamente per i beni materiali “4.0” di cui all’Allegato A alla L. 232/2016. Tali disposizioni rilevano sia durante il “periodo di osservazione”, in funzione di neutralizzazione della disciplina sul ricalcolo e sul recapture del credito d’imposta, sia durante il successivo triennio di fruizione del beneficio, in funzione di mantenimento del diritto alle residue quote del beneficio.