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 Con il principio di diritto del 27.4.2020 n. 6, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che un OICR che investe in start up e PMI innovative è considerato qualificato quando il requisito di un investimento almeno pari al 70% in tali entità risulta dal relativo comparto di investimento, secondo un approccio di tipo pass through.

Con riferimento alle agevolazioni fiscali previste per le somme investite in start up e PMI innovative di cui all’art. 29 del DL 179/2012, l’art. 1 co. 2 lett. e) del DM 7.5.2019 dispone che per “organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start up innovative o PMI innovative ammissibili” si intendono quegli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia o in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l’investimento agevolato, detengono azioni o quote di start up innovative o PMI innovative ammissibili di valore almeno pari al 70% del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell’anzidetto periodo di imposta.

Nel caso di specie, una società di gestione del risparmio ha deliberato l’istituzione di fondi comuni di investimento mobiliari alternativi di tipo chiuso non riservati denominati:

  • “Fondo X”, destinato all’emissione di tre classi di quote, le quali possono essere sottoscritte da soggetti passivi IRPEF e IRES residenti e non residenti in Italia che, in linea di principio, possono avere i requisiti per accedere all’agevolazione di cui all’art. 29 del DL 179/2012;
  • “Fondo Y”, il cui Regolamento prevede l’emissione di una sola classe di quote dei due comparti di cui è composto (a loro volta qualificabili come distinti OICR ai fini regolamentari) destinata alla sottoscrizione esclusivamente da parte del Fondo X. Uno dei due comparti del Fondo Y, il “comparto Start-up & PMI innovative”, investirà principalmente in società italiane che si qualificano come start up innovative.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, il requisito del 70% per considerare “qualificato” un OICR è sufficiente che sia integrato a livello di “comparto Start-up & PMI innovative”, secondo un approccio pass through e con effetto demoltiplicativo del Fondo X, rispetto agli investimenti effettuati nel “comparto Start-up & PMI innovative”.

Resta fermo che il beneficio per l’investitore è riconosciuto per la sola quota parte investita nel comparto start up innovative e PMI innovative ammissibili.

Il requisito del 70% dovrà quindi essere calcolato considerando la somma degli investimenti in start up innovative e PMI innovative ammissibili effettuati dal predetto comparto.