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Con il DM 10.1.2019, il Ministero dello sviluppo economico ha stabilito le modalità di svolgimento dei controlli, volti all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni sosti­tu­tive di atto notorio rilasciate dalle imprese beneficiarie del c.d. “voucher digitalizza­zione”, in attuazione dell’art. 6 del DM 24.10.2017.

Le verifiche ineriscono la veridicità delle dichiarazioni rese e sono eseguite dalla Dire­zione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero per lo sviluppo economico (nel seguito DGIAI) su un campione di operazioni.

Le verifiche sono svolte sulla documentazione inviata dalle imprese assegnatarie del voucher, unitamente alla richiesta di erogazione, nel corso di due diverse fasi del procedimento amministrativo:

  • prima dell’erogazione del voucher;
  • successivamente all’erogazione del voucher.

A conclusione delle verifiche svolte, in caso di esito negativo, la DGIAI procede a co­mu­nicare all’impresa il risultato degli accertamenti effettuati e all’adozione degli atti con­seguenti.

Il campione di controllo viene definito, con funzione di casualità, per una percentuale di spesa e per un numero di progetti non inferiore al 5% del totale e sulla base di criteri che prevedano una rappresentatività delle seguenti variabili:

  • area geografica (tutte le Regioni oggetto di agevolazione);
  • dimensione finanziaria del progetto (inferiore a 10.000,00 euro, pari o superiore a 10.000,00 euro);
  • particolari tipologie di progetti quali, ad esempio:
  • progetti con importo complessivo delle spese rendicontate superiore all’im­porto complessivo dell’imponibile dei titoli di spesa oggetto di rendicontazione;
  • progetti con una significativa variazione in diminuzione delle spese rendicontate rispetto a quelle indicate nella domanda di prenotazione del voucher, ovvero con mancata o parziale realizzazione di spese per uno o più ambiti di attività indicati dall’impresa beneficiaria nella stessa istanza di prenotazione.

Nell’ambito delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, sono sottoposti a controllo i seguenti elementi:

  • veridicità delle dichiarazioni rese dall’impresa assegnataria del voucher nella fase di prenotazione e di erogazione delle agevolazioni;
  • completezza e correttezza della documentazione presentata a corredo della richiesta di erogazione;
  • effettiva acquisizione dei beni ovvero dei servizi oggetto del voucher nel rispetto delle condizioni per la fruizione dell’agevolazione concessa;
  • mantenimento, a seguito dell’erogazione del voucher, dei requisiti richiesti dalla normativa di attuazione dell’intervento.

Gli accertamenti sono effettuati:

  • dalla Divisione X della DGIAI, con il supporto delle strutture dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia S.p.A.;
  • anche mediante la consultazione ed elaborazione dei dati estratti in modalità telematica dal Registro delle imprese, tenuto dalle Camere di Commercio, nonché attraverso la consultazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

I progetti agevolati realizzati in unità produttive ubicate nelle “Regioni in transizione” e nelle “Regioni meno sviluppate” del territorio nazionale sono cofinanziabili nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, ai sensi del regolamento comunitario 17.12.2013 n. 1303.

A tali fini, le imprese interessate sono tenute ad adempiere agli ulteriori obblighi previsti dall’art. 2 del DM 1.6.2018. Con riferimento a tali adempimenti specifici e agli indirizzi operativi per i soggetti beneficiari del PON “Imprese e Competitività” indicati nel DM 6.3.2017, sono previsti i seguenti ulteriori elementi da sottoporre a controllo:

  • presenza del riferimento al Programma Operativo Nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR sui giustificativi di spesa o di pagamento;
  • conservazione della documentazione giustificativa delle spese rendicontate, tenuto conto di quanto stabilito dall’ 140 del regolamento comunitario n. 1303/2013;
  • presenza di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all’intervento, ferme restando le norme contabili nazionali;
  • rispetto di quanto stabilito all’ 71 del regolamento comunitario n. 1303/2013 in materia di stabilità delle operazioni;
  • rispondenza agli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall’Alle­gato XII al regolamento comunitario n. 1303/2013.