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Con la risposta a interpello 11.10.2019 n. 411, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione all’ambito applicativo dell’esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, previsto dal regime premiale ISA, in relazione ai rapporti tra una società di persone e un proprio socio.

Ai sensi dell’art. 1 co. 574 della L. 147/2013, come modificato dall’art. 3 del DL 50/2017, occorre infatti apporre il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi e IRAP per effettuare la compensazione “orizzontale”, mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, di crediti di importo superiore a 5.000,00 euro annui, derivanti da imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, ritenute alla fonte e IRAP.

Da quest’anno tale disciplina va però coordinata con quanto previsto dal regime premiale introdotto in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli indici sintetici di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017 (ISA).

Ai sensi dell’art. 9-bis del DL 50/2017 e del provv. Agenzia delle Entrate 10.5.2019 n. 126200, in relazione ai crediti maturati nel periodo d’imposta 2018 è infatti previsto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione:

  • per le compensazioni di crediti relativi alle imposte dirette e all’IRAP per un importo non superiore a 20.000,00 euro annui;
  • in conseguenza dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 8 (su una scala di 10).

Con la risposta a interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il socio di una società di persone artigiana, il quale utilizza nella propria dichiarazione dei redditi la quota di ritenute attribuite dalla società, rimane soggetto all’obbligo del visto di conformità per la compensazione “orizzontale” nel modello F24 del credito IRPEF per un importo superiore a 5.000,00 euro annui, non potendo avvalersi dell’esonero spettante alla società in base al regime premiale per gli ISA.