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Con la circ. Agenzia delle Entrate 29.6.2019 n. 15, sono stati forniti chiarimenti in merito alla moratoria delle sanzioni prevista, per i primi sei mesi di vigenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, dall’art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015, come modificato in sede di conversione in legge del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”). Inoltre, con il comunicato stampa 29.6.2019 n. 57, di accompagnamento alla circ. 15/2019, l’Agenzia delle Entrate ha reso nota l’attivazione, nel portale Fatture e Corrispettivi, della nuova procedura web gratuita per la generazione del documento commerciale. In base al co. 6-ter dell’art. 2 del DLgs. 127/2015, come modificato dall’art. 12-quinquies del DL 34/2019 convertito, nei primi sei mesi di vigenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, le sanzioni di cui all’art. 2 co. 6 del DLgs. 127/2015 non si applicano se i soggetti interessati trasmettono i dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Restano invariati i termini previsti per la liquidazione dell’imposta. La moratoria opera:

  • dall’1.7.2019 al 31.12.2019, per i soggetti che nel 2018 hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000,00 euro e che non rientrano in alcuna delle ipotesi di esonero definite dal DM 10.5.2019;
  • dall’1.1.2020 al 30.6.2020, per la restante parte dei soggetti che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 e che non rientrano nelle citate ipotesi di esonero di cui al DM 10.5.2019.

Nell’ipotesi di un soggetto passivo tenuto ad adempiere i nuovi obblighi con decorrenza dall’1.7.2019, la trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel mese di luglio 2019 è ammessa entro il 31.8.2019 (posticipato al 2.9.2019, in quanto cadendo di sabato), senza l’applicazione delle sanzioni previste in caso di omessa memorizzazione o trasmissione (nonché in caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri). Le sanzioni trovano applicazione, invece, laddove la trasmissione avvenga oltre il 2.9.2019. Con la circ. 15/2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono beneficiare della moratoria delle sanzioni di cui all’art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015, nel rispetto delle condizioni previste:

  • sia i soggetti che hanno messo in servizio i registratori telematici (RT);
  • sia i soggetti che, invece, non hanno ancora nella disponibilità (o non hanno messo in servizio) i registratori.

I soggetti che hanno messo in servizio i registratori telematici, per evitare le sanzioni nel primo semestre di applicazione dell’obbligo, possono adempiere all’invio dei dati entro il mese successivo all’effettuazione dell’operazione utilizzando i suddetti apparecchi. Tuttavia, sulla base di quanto chiarito nella circolare, si ritiene che i soggetti in parola siano comunque tenuti a:

  • effettuare la memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori telematici;
  • rilasciare il documento commerciale (o la fattura, se richiesta dal cliente).

I soggetti che ancora non si sono dotati dei registratori telematici (o che non li hanno ancora attivati) potranno assolvere all’obbligo di trasmissione dei corrispettivi entro i più ampi termini ammessi dall’art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015, secondo modalità che saranno individuate con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione. In tal caso, l’obbligo di memorizzazione giornaliera può essere assolto (temporaneamente) mediante:

  • l’utilizzo dei registratori di cassa già in uso;
  • mediante l’emissione delle ricevute fiscali.

Tale possibilità è ammessa soltanto fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre previsto. Inoltre, fino alla messa in uso del registratore telematico restano fermi:

  • l’obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale;
  • l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi ex art. 24 del DPR 633/72.

Con il comunicato stampa 29.6.2019 n. 57, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, è stata attivata la nuova procedura web gratuita denominata “Documento commerciale online” che, secondo quanto previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2019 n. 99297, consente di generare il documento commerciale e, al contempo, di memorizzare e trasmettere i relativi dati all’Amministrazione finanziaria. In data 28.6.2019, sono state aggiornate le specifiche tecniche relative alla memorizzazione e all’invio dei dati dei corrispettivi. Le modifiche introdotte riguardano la possibilità di:

  • utilizzare i registratori telematici, appositamente configurati, anche per il colloquio con il Sistema Tessera sanitaria, ai fini della memorizzazione e dell’invio telematico dei corrispettivi;
  • procedere all’attivazione e alla messa in servizio dei registratori telematici indipendentemente dal preventivo accreditamento dell’esercente sul portale Fatture e Corrispettivi;
  • gestire l’eventuale assenza di rete o altre “situazioni di emergenza” connesse all’utilizzo dei registratori telematici mediante apposite funzionalità presenti nel portale Fatture e Corrispettivi.

Infine, le specifiche tecniche aggiornate tengono conto della possibilità di utilizzare la procedura web gratuita dell’Agenzia delle Entrate quale strumento alternativo all’utilizzo dei registratori telematici.