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L’art. 2 del DL 34/2019 riscrive in modo integrale la disciplina della c.d. “mini IRES”, abrogando al contempo la disciplina originaria (art. 1 co. 28 ss. della L. 30.12.2018 n. 145), la quale non trova quindi mai concreta applicazione.

Rispetto a quest’ultima, la nuova disciplina:

  • limita il risparmio d’imposta (3,5 punti percentuali, contro i 9 originari);
  • semplifica, però, il procedimento di calcolo, prevedendo quale presupposto il solo accantonamento di utili a riserva, e non più l’effettuazione di investimenti e/o l’incremento dell’occupazione.

L’agevolazione riguarda:

  • i soggetti IRES di cui all’art. 73 co. 1 del TUIR: società di capitali, enti commerciali, enti non commerciali (che esercitano attività d’impresa), nonché stabili organizzazioni di imprese non residenti;
  • gli imprenditori individuali, le snc e le sas, purché in contabilità ordinaria.

L’agevolazione si sostanzia nell’assoggettamento ad IRES con un’aliquota ridotta della parte del reddito d’impresa corrispondente agli utili accantonati a riserve disponibili, se realizzati a decorrere dall’esercizio in corso al 31.12.2018, nel limite dell’incremento di patrimonio netto.

L’aliquota IRES ridotta, in sostanza, è pari al:

  • 22,5% per il 2019;
  • 21,5% per il 2020;
  • 21% per il 2021;
  • 20,5% dal 2022 (a regime).

Le disposizioni attuative della nuova agevolazione saranno stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.