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Con il DM 30.8.2019, pubblicato sulla G.U. 17.10.2019 n. 244, è stata modificata la disciplina prevista con il DM 24.9.2014, recante il riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative.

All’art. 1 del DM 24.9.2014 viene sostituita:

  • la definizione di “visto start up” per l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo;
  • la definizione di “territorio del cratere sismico aquilano” con quella di “organismo di ricerca”.

Viene sostituito l’art. 5 del DM 24.9.2014, con un testo che non fa più riferimento a “programmi di investimento”.

In base alla nuova formulazione, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al DM 24.9.2014 i piani d’impresa:

  • caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo;
  • ovvero mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, dell’intelligenza artificiale, della blockchain e dell’internet of things;
  • ovvero finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i piani d’impresa devono prevedere spese ammissibili, al netto dell’IVA, di importo:

  • non inferiore a 100.000,00 euro;
  • non superiore a 1.500.000,00 euro.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative:

  • a immobilizzazioni materiali (come impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica), purché si tratti di beni coerenti con l’attività d’impresa e funzionali ad essa, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata;
  • a immobilizzazioni immateriali necessarie all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata;
  • ai servizi funzionali alla realizzazione del piano d’impresa, direttamente correlati alle esigenze produttive dell’impresa, compresi i servizi di incubazione e di accelerazione d’impresa e quelli relativi al marketing e al web marketing;
  • al personale dipendente e ai collaboratori a qualsiasi titolo aventi i requisiti indicati all’art. 25 co. 2 lett. h) n. 2 del DL 179/2012, nella misura in cui sono impiegati funzionalmente nella realizzazione del piano d’impresa.

Non sono ammissibili alle agevolazioni:

  • le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature;
  • le spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”;
  • le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
  • le spese relative a imposte e tasse

È ammissibile al finanziamento agevolato un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante – che devono essere giustificate dal piano d’impresa e possono essere utilizzate ai fini del pagamento di specifiche voci di spesa – nel limite del 20% delle spese complessivamente ritenute ammissibili.

Il finanziamento agevolato è concesso:

  • per un importo pari all’80%, invece del precedente 70%, delle spese ammissibili;
  • nei limiti previsti dall’art. 22 co. 3 lett. a) del regolamento comunitario 651/2014, relativo alla compatibilità con il mercato interno degli aiuti alle imprese in fase di avviamento.

Per le start up innovative localizzate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia il finanziamento agevolato è restituito dall’impresa beneficiaria in misura parziale, per un ammontare pari al 70% (invece del precedente 80%) dell’importo concesso.

L’importo del finanziamento agevolato è pari al 90% (invece del precedente 80%) delle spese ammissibili nel caso di start up innovative la cui compagine, alla data di presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni:

  • sia interamente costituita da giovani di età non superiore ai 35 anni e/o da donne;
  • ovvero preveda la presenza di almeno un esperto, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all’estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio.

I finanziamenti agevolati hanno una durata massima di 10 anni (invece dei precedenti 8).

Per le spese riferite alla realizzazione del piano di impresa, l’erogazione del finanziamento agevolato avviene su richiesta dell’impresa beneficiaria in non più di cinque stati di avanzamento lavori (SAL) di importo non inferiore al 10% delle spese ammesse.

Ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente ai titoli di spesa, anche non quietanzati, purché nel limite del 30% delle spese ammesse alle agevolazioni, dai quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle spese esposte.

Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima:

  • è subordinata alla dimostrazione dell’effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze e dei titoli di spesa presentati ai fini dell’erogazione precedente;
  • deve contenere altresì la documentazione giustificativa ai fini dell’ammissibilità delle spese relative al personale dipendente e ai collaboratori aventi i requisiti indicati all’art. 25 co. 2 lett. h) n. 2 del DL 179/2012.

Al soggetto gestore – ossia Invitalia – è riservata la facoltà di richiedere al soggetto beneficiario la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle spese, decorsi 6 mesi dalla richiesta di erogazione dello stato avanzamento lavori ed in assenza di ulteriori richieste di erogazione pervenute da parte del soggetto beneficiario.

È fatta salva la possibilità per il soggetto beneficiario di richiedere al soggetto gestore, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l’erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 40% (invece del precedente 25%) dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione, con le modalità e le condizioni indicate nella circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo economico e nel contratto di finanziamento.

Le agevolazioni di cui al DM 24.9.2014 non sono cumulabili con altre agevolazioni che si configurano come aiuti di Stato, incluse quelle concesse a titolo di “de minimis”, laddove riferite alle stesse spese ammissibili.

Resta salva, tuttavia, l’eccezione già prevista relativa alla garanzia rilasciata dal Fon-do di garanzia per le piccole e medie imprese, nel rispetto dell’art. 8 del regolamento comunitario 651/2014.

Viene modificata la disciplina riguardante le ipotesi di revoca delle agevolazioni.

È previsto, tra l’altro, che le agevolazioni sono revocate, in misura totale o parziale, laddove l’impresa beneficiaria non abbia rispettato i tempi previsti per la realizzazione del piano d’impresa, salvo i casi di forza maggiore.

Il Ministero dello Sviluppo economico dovrà aggiornare la propria circolare esplicativa al fine di recepire le modifiche di cui al presente DM 30.8.2019 (si veda la circ. 10.12.2014 n. 68032, come modificata dalla circ. 14.2.2018 n. 102159).

Fatti salvi i provvedimenti già adottati, la nuova disciplina entrerò in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della suddetta circolare aggiornata.

La nuova circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo economico individuerà la data a decorrere dalla quale potranno essere presentate le domande di agevolazione ai sensi della nuova disciplina.