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Il Ministero dello Sviluppo economico ha affermato che deve essere cancellata dalla se-zione speciale del Registro delle imprese di cui all’art. 25 co. 8 del DL 179/2012 una srl start up innovativa che eserciti diverse attività – delle quali solo una può essere considerata attività di ricerca – e della quale sia stato deliberato lo scioglimento, salvo che sia prevista, ai fini della liquidazione, la continuità aziendale.

Il Ministero dello Sviluppo economico ha evidenziato che per mantenere l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese la start up deve risultare attiva.

Posto che, ai sensi dell’art. 25 co. 2 lett. f) del DL 179/2012, la start up ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, una start up in liquidazione, secondo il Ministero, potrebbe continuare a svolgere l’attività di commercializzazione quale atto utile per la liquidazione della società ai sensi dell’art. 2489 co. 1 c.c.

La sola commercializzazione, tuttavia, non consentirebbe di considerare la società in possesso dei requisiti qualificanti di start up innovativa e ne escluderebbe la permanenza nella sezione speciale.

Il Ministero dello Sviluppo economico ha precisato che la start up innovativa in liquidazione potrebbe mantenere l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese se:

  • si applicasse, in fase di liquidazione, il principio della continuità aziendale o “going concern”;
  • la previsione di continuità aziendale fosse indicata nella delibera di scioglimento e messa in liquidazione, o per lo meno evidenziata in sede di presentazione del modulo S3.

In mancanza di tali presupposti, deve procedersi con la cancellazione, su istanza di parte o d’ufficio, della società dalla sezione speciale per difetto di uno degli elementi costitutivi della fattispecie start up innovativa.