Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28.10.2019 n. 436 sono stati forniti alcuni chiarimenti in relazione ad operazioni assoggettate ad IVA con il meccanismo dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/72).
Quando si applica il meccanismo dello split payment, il cedente o prestatore mantiene la qualifica di debitore dell’imposta per l’operazione effettuata nei confronti del soggetto destinatario di tale disciplina (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2015 n. 15).
Di conseguenza, il cessionario o committente non ha la facoltà di operare le variazioni IVA in diminuzione ex art. 26 del DPR 633/72, restando tale “prerogativa” in capo al cedente o prestatore.
La base imponibile IVA dell’operazione non deve essere ridotta delle somme trattenute al fornitore a titolo di penalità (art. 15 co. 2 del DPR 633/72).
Il codice identificativo di gara (CIG) non rientra nel contenuto obbligatorio della fattura stabilito dall’art. 21 del DPR 633/72, ma è comunque un dato previsto per assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni (art. 25 co. 2 del DL 66/2014).
Poiché il CIG errato o mancante non pregiudica la validità fiscale della fattura, l’omissione può essere sanata attraverso l’invio di un nuovo documento utile a integrare i dati mancanti in quello originario.
Spetta al cedente o prestatore la responsabilità per la verifica dell’aliquota IVA applicata alle predette operazioni, in quanto tale soggetto mantiene la qualifica di debitore dell’imposta. Il cessionario o committente è comunque tenuto a esperire i controlli in suo potere sulla correttezza dell’operato del fornitore.