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Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 18.12.2018 n. 111 sono stati forniti chiari-menti circa l’esclusione dall’ambito di applicazione dello split payment prevista per le operazioni assoggettate a regimi speciali IVA (fra i quali, quello per le agenzie di viaggio).

Il meccanismo dello split payment (o scissione dei pagamenti) prevede che l’IVA gravante sull’operazione sia indicata in fattura dal cedente o prestatore, ma versata direttamente all’Erario dal cessionario o committente (art. 17-ter del DPR 633/72).

Come chiarito dalla prassi amministrativa (es. circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 6, § 8.5), il predetto meccanismo non si applica, fra l’altro, alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l’esposizione dell’IVA in fattura disponendone l’assolvimento secondo regole proprie quali, per esempio:

  • il regime monofase ex 74 del DPR 633/72 (editoria, tabacchi lavorati, ecc.);

il regime del margine per i beni usati (artt. 36 e ss. del DL 41/95);

  • il regime speciale per le agenzie di viaggio (art. 74-ter del DPR 633/72).

In relazione alle operazioni effettuate dal fornitore verso cessionari o committenti riconducibili nell’ambito soggettivo della scissione dei pagamenti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esclusione dal predetto meccanismo riguarda le singole operazioni assoggettate a regimi speciali IVA e non quelle in regime ordinario. Salvo ricorra un’ipotesi di esclusione, infatti, l’applicabilità dello split payment non è influenzata dal regime IVA applicato dagli acquirenti.

Qualora l’operazione sia soggetta alla scissione dei pagamenti, dunque:

  • l’acquirente è tenuto a effettuare il versamento dell’IVA secondo le modalità previste dal DM 23.1.2015;
  • la fattura del fornitore deve recare l’indicazione “scissione dei pagamenti” o “split payment”.

Nel caso in cui il fornitore abbia emesso le fatture ritenendo erroneamente non applicabile la scissione dei pagamenti è tenuto a emettere una nota di variazione in diminuzione (art. 26 co. 3 del DPR 633/72) e un nuovo documento contabile recante la predetta indicazione. Se il fornitore non provvede, fermo restando la sua responsabilità, sussiste l’ob­bli­go di regolarizzazione in capo al cessionario o committente (art. 6 co. 8 lett. b) e 9 del DLgs. 471/97).